Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
I D A S , S O A 0 L 3 T 1 L 3 , . O 5 A T B S R I . E A P D ' N S L I A L 3 T N E 7 S - G D O 8 O I P - S 1 A EPUBBLICA ITALIANA M N 1 I D E E S A E , I D G O A CORTESSOREMREMAD 83 02 A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R G T T E O S N I L T E T G S I E E R A R I Oggetto L L D E CONTRATTI O D SEZIONE TERZA CIVILE AGRARL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20069/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 277 Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Ud. 11/07/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta ccpia_studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SE NTENZA 155. per diritti sul ricorso proposto da: 29 GEN 2002.- IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAMBAROTTO GINO, PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MERLINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI MICHIELI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OS ME, REGINATO GIOVANNI BATTISTA, REGINATO EUGENIE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 2001 li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI 1519 MARIA BARCATI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 28/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 21/04/99 e depositata il 22/10/99 (R.G. 36/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato OV Maria BARCATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO ME e EG OV BA ed Euge- nie, esponendo di essere proprietari di un fondo sito a Treviso, località Santa Bona Nova, concesso in affitto, con contratto del 21 novembre 1966, a RO Gino, per un'estensione di ettari 10,50, compresi due ettari circa lavorati dal suocero di lui, RO TI;
e il 14 giugnopremesso altresì di aver intimato disdetta i. 1995; chiedevano alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Treviso di dichiarare cessato il rapporto alla data del 6 maggio 1997, con la condanna del Gamba- rotto al rilascio del fondo. I l convenuto replicava che, dopo il contratto del 21 novembre 1966, le parti, nel 1978, si erano accordate 2 perché il canone dovuto dal figlio di RO TI, EL, subentrato al padre, per il terreno da lui coltivato, fosse pagato direttamente dallo stesso ai proprietari. Aggiungeva che la disdetta, riferita al non più esistente contratto di affitto per ettari 10,50, non aveva prodotto effetto per il diverso contratto instau- rato col RO nel 1978 per ettari 8.50, che si era pertanto rinnovato fino al 2012. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di rila- scio e, in via riconvenzionale, l'accertamento della durata del contratto fino al 2012, nonché, in subordi- ne, la condanna dei concedenti al pagamento di un in- dennizzo di lire 30.000.000 per migliorie. Con sentenza del 3 luglio 1998 l'adita Sezione di- chiarava improcedibili le domande riconvenzionali e cessato il contratto alla data del 6 maggio 1997, con- dannando il RO al rilascio del fondo per la da- ta del 10 novembre 1998. Con sentenza del 22 ottobre 1999 la Sezione specia- lizzata agraria della Corte d'Appello di Venezia ha ri- gettato il gravame del RO, il quale ricorre sulla base di due motivi. Resistono con controricorso gli intimati TO e EG. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo, denunciando violazione della legge 3 maggio 1982 n. 203 nonché ome ssa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, premessi, come fatti pacifici, che nel 1966 fu concesso in affitto alla famiglia RO un fondo agricolo, con casa colonica e annessi rustici, di circa 105.000 mq., e che nel 1978 il fondo fu diviso in due parti, condotte in fitto, rispettivamente, da RO Gino e da RO EL;
sostiene che, а partire dal 1978, per una considerevole estensione del fondo, og- getto del primitivo, unico contratto di affitto, è mu- т tato il soggetto conduttore, col conseguente pagamento di due distinti, autonomi canoni e con l'instaurazione di altrettanti, distinti contratti. Ciò comporta, con- trariamente all'avviso manifestato dal giudice "a quo", che è intervenuto un accordo novativo, con la nascita di un nuovo contratto;
con l'ulteriore conseguenza che il contratto della famiglia RO, non essendo stato tempestivamente disdetto, si è rinnovato per leg- ge. La censura è infondata. Lamentando l'appellante il mancato riconoscimento della novazione, nel 1978, dell'originario rapporto ri- 4 salente al 1966, asseritamente avvenuta per effetto della pattuita corresponsione diretta del canone da parte di RO EL, succeduto al padre TI, che da sempre coltivava una porzione di due ettari del fondo;
la Corte di merito osserva che a tale pattuizio- ne "non può attribuirsi efficacia novativa del rappor- to, dato che questa può aversi nelle sole ipotesi in cui le parti sostituiscano all'originaria obbligazione, con estinzione della stessa, una nuova obbligazione, avente, come qui non è il caso, oggetto e titolo diver- т so". Nella specie "la situazione di fatto non risulta minimamente cambiata", dovendo aversi riguardo, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, ai fini della dura- ta dei contratti in corso alla data di entrata in vigo- re della riforma (art. 2 della legge 3 maggio 1982 n. 203), al momento genetico del "rapporto" (termine volu- tamente contrapposto a 'contratto"), "indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo che siano intervenute delle novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti". E pertanto, conclude la sentenza, "non essendovi 5 stata novazione dell'originario rapporto ed essendo stata tempestivamente inviata rituale disdetta, il con- tratto è venuto a cessare alla data del 10 novembre 1997". E' ben noto che, per aversi novazione oggettiva, occorre un mutamento sostanziale e qualitativo dell'oggetto contrattuale, tanto da incidere individualità giuridica ed economicasull'originaria del bene e da trasformarlo in un bene diverso, né può, in aggiunta, prescindersi dall'elemento psicologico dell' "animus novandi", dalla volontà cioè di creare una nuova obbligazione diversa dalla precedente: sol- tanto a queste condizioni può configurarsi un contratto estintivo e al tempo stesso costitutivo, con la nascita di un nuovo rapporto nettamente staccato e autonomo dal M precedente. Peraltro l'accertamento della sussistenza della no- vazione di un' obbligazione e quindi della ricorrenza dei suoi elementi costitutivi si traduce in una "quaestio voluntatis", in un'indagine cioè sulla ricer- ca e interpretazione della volontà negoziale, riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legit- timità se adeguatamente e correttamente motivata. Orbene, la Corte, pur affermando, riduttivamente, che "il mutamento (...) riguarda solo la corresponsione diretta del canone da parte del RO EL per la porzione da lui coltivata", conclude, di seguito, a ben intendere la motivazione, che non può esservi stata no- vazione, perché, nonostante la variata estensione del fondo, il rapporto col RO rimasto immutato tanto nel titolo quanto nell'oggetto. E pertanto, anche а voler ritenere, con maggior precisione, che, come sostiene il ricorrente, dall'originario contratto, avente ad oggetto l'intero M fondo di ettari 10.50 e corrente col solo RO, ne sia scaturito, per scissione, nel 1978, un secondo, con il RO come affittuario, avente ad oggetto i due ettari da sempre coltivati separatamente;
non per questo la decisione è meno esatta, giacchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di cui in definitiva la sentenza impugnata ha fatto applicazione, non costitui- sce novazione la conclusione, nel corso del rapporto, di un nuovo accordo, parzialmente modificativo dell'estensione del fondo (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1162, cit. dal giudice di appello). E pertanto correttamente la Corte ha stabilito che, nonostante l'accennata riduzione della superficie del fondo originario, col RO è intercorso, dal 1966, un solo, continuativo rapporto, rimasto sostan- zialmente immutato, l'unico dunque che potesse formare 7 oggetto di tempestiva disdetta, che ne ha impedito la rinnovazione. Col secondo mezzo, denunciando gli stessi vizi, il ricorrente lamenta che la Corte abbia respinto con in- congrua motivazione la doglianza con la quale aveva fatto presente che il contratto sarebbe dovuto cessare non il 5 maggio 1997, come stabilito dal Tribunale, ma bensì il 10 novembre 1997, secondo l'orientamento della Suprema Corte. Anche questo motivo è infondato. Al riguardo rileva la Corte d'appello che la do- glianza con la quale il RO denuncia l'errore commesso dal Tribunale col dichiarare il contratto ces- sato il 5.10.97 ("recte" il 5.5.97) e non il 10.11.97 non è accoglibile, "dato che, nel dispositivo, 1'impugnata sentenza correttamente dispone, conforme- mente al cessare della relativa annata agraria, il ri- lascio del fondo per la data del 10.11.98". Questa statuizione è sostanzialmente esatta. Anzitutto non può attribuirsi alcun rilievo a quel punto della motivazione dove, in contrasto col disposi- tivo, che è di rigetto dell'appello, è detto che "il contratto è venuto a cessare alla data del 10.11.97", giacchè le proposizioni contenute nella motivazione e contrastanti col dispositivo, nel rito agrario, devono 8 considerarsi come non apposte (Cass. 15 gennaio 1996 n. 279). Secondariamente, essendo stato riconosciuto al Gam- barotto il diritto di rimanere legittimamente nel fon- do, in forza della legale "prorogatio" del rapporto agrario, fino al 10 novembre 1998, ai sensi dell'art. 47 2° comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, il ricor- rente mancava di interesse (non avendone precisato, nel ricorso, alcuno in particolare) ad ottenere, in grado di appello, la declaratoria della scadenza legale del contratto a una data successiva a quella indicata dal Tribunale (5 maggio 1997) ma comunque anteriore a quel- la del rilascio (10 novembre 1998). Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione. I D , O L A L
P.Q.M.
0 S O 1 S 3 B 3 . A I T T 5 , D R . La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del A A A ' S N T E L S P L 3 S O E I 7 P D - giudizio di Cassazione. N M I 8 I G - S 1 O N A 1 E D A S Così deciso a Roma, addì 11 luglio 2001. D E E I T E G A , N G O E O E S R T L T E IL CONSIGLIERE EST. T IL PRESIDENTE I S Rasul fish I R A I G L E D Vitons tous L R E O D Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Blogg, It29.4.02 GI CA A IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 GI CA 9