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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1943/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA SC, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18897/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514_1697 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1831/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di Accertamento
Esecutivo IMU n.166514/1697 del 26/06/2025 -Imposta Municipale Propria anno 2020, notificato il giorno
28/08/2025, con cui il Comune accertava un maggior importo IMU di euro 1.412,00, ed irrogava la sanzione per euro 423,60, oltre interessi per euro 340,16, per un totale di euro 2.175,76.
Eccepisce che la società Resistente_1 Srl, erroneamente, identificava nell'accertamento l'ubicazione dell'immobile in <>.
Precisava che in data 13 febbraio 2020, con atto par Notaio Nominativo_1, registrato a Napoli il 18/02/2020 il ricorrente acquistava un immobile in Napoli – Pianura alla III traversa di Indirizzo_1, riportato in catasto, Sez. PIA, Fol.10, particella 505, Sub Indirizzo_1, P.3, Interno 10. Già in sede di acquisto, all'art.2 dell'atto il notaio rogante precisava la variazione toponomastica dell'immobile oggetto di compravendita indicando che “III Traversa di San Donato n.84 oggi Indirizzo_2>>.
Contesta che la società Resistente_1 Srl, nell'impugnato accertamento, è incorsa in errore in quanto non ha tenuto conto che l'immobile aveva subito varie variazioni toponomastiche.
Eccepisce l'esenzione IMU per la prima casa e che fin dal momento dell'acquisto, febbraio 2020, compatibilmente con il primo periodo COVID, il ricorrente ha spostato la propria residenza alla Indirizzo_3
e Nominativo_2 n.84, allega, certificato ctorico di residenza rilasciato il 18/09/2025 ad ulteriore riprova che, anche al Comune di Napoli, risulta che la residenza del ricorrente era alla Indirizzo_3 e
Nominativo_2 n.84 alla data del 13/08/2020.
Si è costituita Resistente_1 che ha allegato la rettifica dell'atto di Accertamento Esecutivo, alla data del 13/08/2020 in cui è stata fissata la residenza del ricorrente ed ha chiesto il rigetto parziale del ricorso, avendo rideterminato la validità dell'atto di accertamento impugnato, con compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente si evince che l'immobile per il quale l'ufficio lamenta il mancato pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2020 corrisponde a quello in cui il ricorrente risiede ed ha stabilito la propria abitazione principale in Indirizzo_3 e Nominativo_2 84, come anche precisato nell'atto pubblico di acquisto della proprietà in questione innanzi al notaio rogante il 13 febbraio 2020, che chiarisce che l'immobile sito in III Traversa di San Donato n.84, oggi corrisponde a Indirizzo_2.
Il ricorrente ha motivato il ritardo nella comunicazione al Comune di competenza alle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica COVID 19 e l'ufficio ha riconosciuto pacificamente la veridicità delle contestazioni sollevate in ricorso e l'effettiva residenza a titolo di abitazione principale del ricorrente nell'immobile oggetto di accertamento, tant'è che ha provveduto, in corso di causa, all'adeguamento dell'avviso di accertamento e dell'imposta dovuta, benchè pretenda di fare decorrere il beneficio fiscale dalla data del 13.8.2020, di cui alla comunicazione della variazione da parte del ricorrente, senza tener conto della data di acquisto e di effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile sin dal mese di febbraio
2020 e della variazione toponomastica nel frattempo intervenuta, che risultano peraltro pacifiche tra le parti.
Si ritiene al riguardo che sulla base di tali presupposti l'avviso di accertamento impugnato, già in parte rettificato dall'ufficio, vada integralmente annullato, tenendo in considerazione che l'immobile è stato destinato ad abitazione principale fin dalla data del suo acquisto e che le limitazioni imposte per il periodo di piena pandemia hanno impedito la comunicazione al comune in merito alle variazioni toponomastiche, inducendo in errore l'ufficio in merito alla corretta identificazione dell'immobile su cui è stata applicata l'imposta.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA SC, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18897/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514_1697 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1831/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di Accertamento
Esecutivo IMU n.166514/1697 del 26/06/2025 -Imposta Municipale Propria anno 2020, notificato il giorno
28/08/2025, con cui il Comune accertava un maggior importo IMU di euro 1.412,00, ed irrogava la sanzione per euro 423,60, oltre interessi per euro 340,16, per un totale di euro 2.175,76.
Eccepisce che la società Resistente_1 Srl, erroneamente, identificava nell'accertamento l'ubicazione dell'immobile in <>.
Precisava che in data 13 febbraio 2020, con atto par Notaio Nominativo_1, registrato a Napoli il 18/02/2020 il ricorrente acquistava un immobile in Napoli – Pianura alla III traversa di Indirizzo_1, riportato in catasto, Sez. PIA, Fol.10, particella 505, Sub Indirizzo_1, P.3, Interno 10. Già in sede di acquisto, all'art.2 dell'atto il notaio rogante precisava la variazione toponomastica dell'immobile oggetto di compravendita indicando che “III Traversa di San Donato n.84 oggi Indirizzo_2>>.
Contesta che la società Resistente_1 Srl, nell'impugnato accertamento, è incorsa in errore in quanto non ha tenuto conto che l'immobile aveva subito varie variazioni toponomastiche.
Eccepisce l'esenzione IMU per la prima casa e che fin dal momento dell'acquisto, febbraio 2020, compatibilmente con il primo periodo COVID, il ricorrente ha spostato la propria residenza alla Indirizzo_3
e Nominativo_2 n.84, allega, certificato ctorico di residenza rilasciato il 18/09/2025 ad ulteriore riprova che, anche al Comune di Napoli, risulta che la residenza del ricorrente era alla Indirizzo_3 e
Nominativo_2 n.84 alla data del 13/08/2020.
Si è costituita Resistente_1 che ha allegato la rettifica dell'atto di Accertamento Esecutivo, alla data del 13/08/2020 in cui è stata fissata la residenza del ricorrente ed ha chiesto il rigetto parziale del ricorso, avendo rideterminato la validità dell'atto di accertamento impugnato, con compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente si evince che l'immobile per il quale l'ufficio lamenta il mancato pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2020 corrisponde a quello in cui il ricorrente risiede ed ha stabilito la propria abitazione principale in Indirizzo_3 e Nominativo_2 84, come anche precisato nell'atto pubblico di acquisto della proprietà in questione innanzi al notaio rogante il 13 febbraio 2020, che chiarisce che l'immobile sito in III Traversa di San Donato n.84, oggi corrisponde a Indirizzo_2.
Il ricorrente ha motivato il ritardo nella comunicazione al Comune di competenza alle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica COVID 19 e l'ufficio ha riconosciuto pacificamente la veridicità delle contestazioni sollevate in ricorso e l'effettiva residenza a titolo di abitazione principale del ricorrente nell'immobile oggetto di accertamento, tant'è che ha provveduto, in corso di causa, all'adeguamento dell'avviso di accertamento e dell'imposta dovuta, benchè pretenda di fare decorrere il beneficio fiscale dalla data del 13.8.2020, di cui alla comunicazione della variazione da parte del ricorrente, senza tener conto della data di acquisto e di effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile sin dal mese di febbraio
2020 e della variazione toponomastica nel frattempo intervenuta, che risultano peraltro pacifiche tra le parti.
Si ritiene al riguardo che sulla base di tali presupposti l'avviso di accertamento impugnato, già in parte rettificato dall'ufficio, vada integralmente annullato, tenendo in considerazione che l'immobile è stato destinato ad abitazione principale fin dalla data del suo acquisto e che le limitazioni imposte per il periodo di piena pandemia hanno impedito la comunicazione al comune in merito alle variazioni toponomastiche, inducendo in errore l'ufficio in merito alla corretta identificazione dell'immobile su cui è stata applicata l'imposta.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso spese compensate.