Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, da cui consegue la violazione del contraddittorio e la nullità del decreto di archiviazione, si configura anche nel caso in cui l'omissione sia stata causata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona offesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti amministrativi funzionali a detto inserimento si realizzino. (Fattispecie in cui la denuncia-querela integrativa, che conteneva la richiesta ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non era stata inserita nel fascicolo del p.m.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2017, n. 31675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31675 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
31675 -17 epesitata in Cancelleria 2.8 GIU. 2017 sora, li MA REPUBBLICA ITALIANA If P rion o GL e ZI AZ In nome del Popolo Italiano T R O E N J O C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 124/2017 CARLO ZAZA - Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.24954/2016 ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NI nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ AN AN nato il [...] a [...] il decreto del 14/12/2015 del GIP TRIBUNALE sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 14.12.2015 il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme disponeva l'archiviazione de plano del procedimento nei confronti di AN LU, per i reati di cui agli artt. 476 e 482 c.p., non consentendo le risultanze di indagine di sostenere l'accusa in giudizio e non appalesandosi utili ulteriori e/o diversi approfondimenti.
2. Avverso tale decreto la persona offesa, NT RA, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 408, comma 2, c.p.p., non avendo la Procura provveduto a notificargli l'avviso della richiesta di archiviazione, contenuta nella seconda denunzia (la prima è stata presentata il 15.3.2014 la seconda il 27.5.2014), che, come da documentazione allegata, è stata ratificata dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme, sicchè non vi possono essere dubbi sulla regolarità della sua presentazione;
la mancata presenza di tale seconda denuncia nel fascicolo del P.M. non comporta il superamento della norma citata, determinando la nullità del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale in sede, dr. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1.Va premesso che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, (Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014) e la doglianza del ricorrente si inscrive pienamente nell'ipotesi in questione, avendo più volte questa Corte evidenziato che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, determinando la violazione del contraddittorio, comporta la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, cod.proc. pen. del decreto di archiviazione (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016), che può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016).
2. Nel caso in esame occorre, tuttavia, esaminare la ricaduta della circostanza rappresentata dallo stesso ricorrente, secondo cui egli ha provveduto a richiedere di essere informato, in caso di eventuale richiesta di archiviazione, solo con la denuncia- querela del 27.5.2014, presentata in pari data ai C.C. di Lamezia Terme, ad integrazione della precedente denuncia-querela del 15.3.2014, ma tale successiva querela non è stata rinvenuta agli atti del P.M. (la circostanza dedotta è stata documentata con allegazione al ricorso della querela integrativa).
2.1.In proposito, non si ritiene di condividere la tesi esposta dal P.G. in sede nella requisitoria scritta, in virtù della quale, non essendo la seconda denuncia-querela presente nel fascicolo del P.M., era onere della medesima persona offesa portare a conoscenza del P.M. la manifestazione di volontà di essere informata in caso di richiesta di archiviazione.
2.2. Nel caso di specie, invero, è indubbio che il "secondo atto" presentato dalla p.o. in data 27.5.2017 presso i C.C. di Lamezia Terme sia a tutti gli effetti una denuncia-querela 1 integrativa della precedente, tanto che ad essa sono state applicate tutte le formalità per la ricezione previste dall'art. 337/4 c.p.p., tra cui l'indicazione dell'autorità ricevente la querela, l'attestazione della data e del luogo della presentazione e l'identificazione della persona proponente. Orbene, il predetto art. 337/4 c.p.p. prevede che l'autorità che riceve la querela provvede alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, sicchè non incombe sul ricorrente alcun "onere" di accertarsi della presenza della querela negli atti del P.M., avvenendo il procedimento di trasmissione di ufficio, con successivo inserimento dell'atto nel fascicolo già formato (ovvero in quello da formarsi) per il solo fatto della presentazione della querela. Più volte questa Corte ha evidenziato come ai fini della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto, anche eventualmente con annotazione in calce alla querela stessa, della attività da lui svolta, per quel che attiene alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte (Sez. 5, n. 13055 del 20/06/2000, Rv. 218677), senza alcun onere ulteriore da parte del querelante.
2.3.Del resto questa Corte, nell'interpretare la previsione di carattere generale contenuta nel primo comma dell'art. 337 c.p.p. in tema di formalità della querela, ha evidenziato come la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma secondo cod. proc. pen. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del Pubblico Ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo (Sez. 5, n. 1697 del 21/03/2000), con ciò in sostanza evidenziando come tutti gli adempimenti susseguenti alla presentazione della querela competono all'apparato amministrativo, a cui è demandato il compito di far sì che l'atto materialmente pervenga all'attenzione del P.M., e non certo al querelante.
2.4. Eventuali disguidi, come evidentemente verificatisi nel caso in esame, derivanti dal mancato inserimento nel fascicolo del P.M. dell'integrazione della querela, non possono certamente gravare sulla p.o., che ha puntualmente dimostrato di aver manifestato la volontà di essere avvertita nel caso di archiviazione e tanto è sufficiente per ritenere violato il contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 408/2 c.p.p.
3. Il decreto impugnato, pertanto, va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso.
p.q.m.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso. Così deciso il 31.1.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzulto Carlo Zaza ч то are 2