Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2005, n. 20580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20580 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/03/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 459
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 035045/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI AN N. IL 01/12/1969;
2) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 25/02/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost.proc.gen. Cons. Dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. FUSCHILLO Erasmo Antonio di Nola;
udito il difensore avv. RIMMAUDO Giovanni e avv. FREDIANI Enzo del Foro di Massa;
FATTO
NI AN è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p. per aver cagionato la morte di SS IO per colpa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di legge nella conduzione dell'autovettura Renault Clio 16v. tg.sp 306798 e in particolare perché uscito da un locale in chiaro stato di ebbrezza alcolica, si poneva alla guida della predetta autovettura con SS come passeggero, eseguiva una repentina manovra di inversione ad "u" che attirava l'attenzione di una pattuglia della polizia di Stato presente nei pressi, non si arrestava all'alt intimatogli, continuava la marcia a velocità eccessiva ed impropria e dopo aver percorso circa un chilometro, in fase di uscita da una curva destrorsa, perdeva il controllo dell'auto collidendo prima con il cordolo di una aiuola e poi con una autovettura in sosta, di modo che l'auto da lui condotta si impennava e i passeggeri venivano sbalzati fuori. Il SS, trasportato in ospedale, ivi decedeva in conseguenza delle gravi lesioni riportate.
Con sentenza del Tribunale di Massa veniva affermata la responsabilità del NI per omicidio colposo e, ritenuto il concorso dei tre agenti della polizia di Stato sia pure in percentuale nettamente inferiore, e concesse le attenuanti generiche prevalenti, veniva ritenuta di giustizia la pena di un anno e tre mesi di reclusione. L'imputato era altresì condannato, unitamente al responsabile civile LL RI, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili cui era riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva.
La Corte di appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, escludendo però il concorso di colpa attribuito ai dipendenti della Polizia di Stato.
Ricorre per Cassazione l'imputato con due distinti atti redatti dai difensori avv. Enzo Frediani e avv. Giovanni Rimmaudo. Il primo lamenta: 1) violazione dell'art. 53 c.p.; sostiene che non poteva ritenersi sussistente a favore degli agenti intervenuti l'esimente in questione dal momento che l'imputato si sarebbe limitato alla inosservanza all'ordine di fermarsi che costituisce solo resistenza passiva e non giustifica l'uso delle armi;
dunque vi è stato un fatto colposo concausale degli agenti intervenuti avendo gli spari determinato una situazione di panico nell'imputato; lamenta inoltre mancanza di motivazione sulla esplosione di un terzo sparo;
2) violazione dell'art. 133 c.p. atteso che la motivazione data dalla corte di appello secondo cui la pena (anni uno e mesi tre) si attesta vicino ai minimi edittali non tiene conto del fatto che, essendo state concesse le attenuanti prevalenti, il minimo è di sei mesi;
3) inammissibilità dell'appello della parte civile, per mancanza di interesse laddove si doleva della estensione della responsabilità anche agli agenti di polizia e per genericità.
Il secondo lamenta: 1) violazione di legge (artt. 576 e 591 c.p.p.) per la mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello della parte civile;
la parte civile non aveva la possibilità di proporre appello agli effetti penali dal momento che in primo grado l'imputato non era stato assolto ma condannato;
in particolare la parte civile non poteva impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto un concorso di colpa da parte dei dipendenti della polizia di Stato;
infatti, da un punto di vista della responsabilità penale l'impugnazione spettava eventualmente al pubblico ministero, e dal punto di vista degli interessi civili, difettava l'interesse atteso che la sentenza di primo grado non aveva escluso la responsabilità dell'imputato, ritenendo solo quella concorrente di altri soggetti;
2) violazione dell'art. 591 c.p.p. in quanto, in assenza dell'impugnazione del p.m., la Corte di appello non poteva modificare la sentenza emessa dal giudice di primo grado sotto il profilo penalistico;
3) contraddittorietà ed illogicità della motivazione che non ha chiarito se l'uso delle armi da parte dei poliziotti era giustificato da una situazione di pericolo e le circostanze precise in cui vennero sparati i colpi, se con l'auto ferma o durante l'inseguimento; 4) illogicità di motivazione in relazione alla omessa considerazione dell'apporto causale della vittima che non indossava la cintura di sicurezza, circostanza di cui la sentenza da atto ma che poi non prende in considerazione ai fini della concorrente responsabilità del SS, essendo evidente che se trattenuto dalla cinta, egli non sarebbe stato sbalzato fuori dell'auto e non avrebbe subito quelle gravi lesioni causate dell'urto con l'asfalto che ne hanno determinato il decesso.
DIRITTO
Deve preliminarmente osservarsi che il reato ascritto al ricorrente, commesso il 20.3.97, non è allo stato prescritto dovendosi tenere conto anche del periodo di sospensione di 190 giorni del procedimento di primo grado a seguito di rinvio richiesto dalla difesa. I ricorsi sono fondati nei limiti appresso specificato. Deve in primo luogo ricordarsi che da tempo questa Corte ha chiarito quali sono i limiti entro i quali il giudice penale può accertare la colpa concorrente di un terzo, estraneo al procedimento, nella causazione di un evento di cui è chiamato a rispondere l'imputato;
l'accertamento è consentito al giudice penale solo ai fini della valutazione che è dovuta in sede penale, e cioè quella della responsabilità penale dell'imputato, per accertare la quale può assumere rilevanza la condotta di un terzo sia sotto il profilo dell'efficienza causale del comportamento dell'imputato (che può, in ipotesi, essere escluso in virtù del comportamento del terzo), sia sotto il profilo del grado della colpa, di cui il giudice penale deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena e nella cui valutazione è evidente che l'eventuale colpa concorrente di altri soggetti non può non influire;
deve però escludersi che il giudice penale possa quantificare l'apporto causale di un terzo o di terzi, non presenti ad alcun titolo nel processo penale e dunque evidentemente non in grado di rappresentare il proprio punto di vista e tutelare la propria posizione, nei cui confronti comunque un eventuale accertamento di tal fatta non potrebbe assumere efficacia di giudicato. La specificazione percentualistica della colpa è dovuta solo quando nel processo penale sia presente la parte civile e si debba valutare l'eventuale colpa concorrente di tale soggetto (o di un suo dante causa) dovendosi in tal caso il giudice pronunciare anche agli effetti civili, e cioè con statuizioni che attengono al rapporto (civilistico) tra imputato e/o responsabile civile da un lato (debitori) e parte civile (creditore) dall'altro. In tali limiti si è mosso il giudice di primo grado che, nel valutare il comportamento dell'imputato, ha ritenuto che abbia avuto influenza sulla colpa del medesimo il concorrente comportamento degli agenti intervenuti, che nell'intimargli l'alt hanno esploso colpi di pistola in maniera tale da ingenerare nell'imputato stesso un legittimo stato di agitazione, tale da giustificare, sia pure marginalmente, il successivo comportamento del tutto imprudente dal medesimo tenuto. Conseguenza di tale valutazione è stata la trasmissione, disposta appunto dal giudice di primo grado, degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per l'ulteriore corso delle indagini nei confronti dei tre agenti intervenuti. Erronea si rivela invece la sentenza del giudice di appello, per violazione dei limiti del devoluto, laddove, con previsione riportata anche in dispositivo, ha escluso il concorso di colpa dei dipendenti della Polizia di Stato.
Al riguardo esattamente le difese del ricorrente hanno evidenziato che la sentenza non era stata appellata dal pubblico ministero, e dunque l'accertamento relativo alla colpa dell'imputato era precluso non essendo stato sottoposto a gravame.
Nè poteva valere a fondare il potere di valutazione del giudice l'appello della parte civile atteso che, a norma dell'art. 576 c.p.p., la sentenza di primo grado di condanna può essere impugnata dalla parte civile solo limitatamente ai capi che riguardano l'azione civile, mentre per gli effetti penali è riconosciuto soltanto il potere di sollecitare l'impugnazione da parte appunto del pubblico ministero, nella specie, come si è detto, non intervenuta. Neppure può ritenersi che l'appello sul punto della parte civile possa giustificare una pronuncia ai soli fini civili, valendo al riguardo le considerazioni già in precedenza formulate sui limiti della valutazione delle posizioni civili all'interno del procedimento penale, dovendosi in particolare ribadire l'assenza, in tale procedimento, di un rapporto processuale tra parte civile ed eventuali terzi estranei al processo penale, ritenuti o meno corresponsabili, che possa giustificare la formulazione di domande nei loro confronti.
Da quanto sopra detto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa attribuito ai dipendenti della Polizia di Stato, esclusione che va eliminata, con la conseguente definitività, almeno ai fini penali, della statuizione resa in primo grado.
Resta di conseguenza precluso l'esame dei motivi di ricorso attinenti alla legittimità dell'uso delle armi da parte dei poliziotti, sul quale peraltro dovrà pronunciarsi il giudice cui sono stati rimessi gli atti.
La sentenza va invece annullata con rinvio nella parte in cui ha valutato la misura della pena. È infatti palesemente illogica, ed ancor prima erronea, la motivazione fornita dalla Corte di appello di Genova che ha escluso la possibilità di ridurre la pena inflitta in primo grado con la considerazione che era stata determinata in misura di un anno e tre mesi di reclusione, vicina ai minimi edittali;
tale argomento non tiene conto della circostanza che in primo grado erano state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e che dunque la pena base, minima, cui aversi riguardo era quella di sei mesi prevista dal primo comma dell'art. 589 c.p. e non già quella di un anno di cui al comma secondo. Si impone dunque una nuova valutazione al riguardo, nella quale il giudice di rinvio terrà altresì conto di quanto sopra deciso circa la colpa dell'imputato.
Rimane da esaminare il motivo di ricorso che attiene alla responsabilità del passeggero per il mancato uso delle cinture di sicurezza, motivo che appare infondato dal momento che la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere un apporto causale a tale comportamento con ragionamento logicamente fondato sulla base della considerazione, che trova conforto in dati di comune conoscenza, che l'incidente fu talmente violento e devastante che non si può affermare che l'esito sarebbe stato diverso se il SS avesse indossato la cintura, dal momento che l'auto condotta dal NI "volò" letteralmente all'impatto con le auto in sosta che parimenti fece volare.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione del concorso di colpa attribuito ai dipendenti della Polizia di Stato, esclusione che elimina;
annulla altresì la sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette anche la decisione sul regolamento delle spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005