Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SISTEMI DUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VIGENZA (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1822/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/12/99;
udita la relazione della"causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.6.1995 la Sistemi DU srl adiva il tribunale di Torino a seguito del verificarsi del silenzio rifiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sulle istanze dirette ad ottenere il rimborso delle somme versate per gli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, ritenendo la relativa normativa in contrasto con la direttiva comunitaria n. 69/335 CEE, chiedeva, pertanto, la restituzione di quanto versato con la rivalutazione e gli interessi dalla data del pagamento al saldo. Il Tribunale di quella città accoglieva parzialmente la domanda e, disapplicando la normativa nazionale, condannava l'Amministrazione finanziaria dello Stato al rimborso di quelle somme per le quali le istanze di rimborso prodotte risultavano proposte entro il termine triennale di decadenza per un importo di L. 14.000.000, con gli interessi dalla data della notifica della citazione al saldo. La società impugnava tale pronuncia innanzi alla Corte di appello, chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al pagamento di tutte le somme pagate, contestando l'applicabilità della decadenza triennale, nonché degli interessi dalla data dei versamenti o dalla domanda di rimborso. Resisteva l'Amministrazione, ribadendo la tesi della decadenza triennale e sostenendo che gli interessi erano dovuti nella misura prevista dalla l. n. 29 /1961 dalla domanda giudiziale. La Corte di appello, a seguito della sentenze della Corte di giustizia europea del 15.9.1998 relative all'oggetto della controversia, con ordinanza collegiale, autorizzava le parti a depositare in congruo termine eventuale nuova documentazione al fine di consentire l'adeguamento della linea difensiva a dette decisioni. La Sistemi DU srl depositava dei documenti che, peraltro, non venivano presi in considerazione nella sentenza attualmente impugnata. La Corte di appello, infatti, accoglieva solo il motivo relativo agli interessi, statuendo che gli interessi legali andavano corrisposti "nella misura via via vigente, con decorrenza dalle rispettive istanze di rimborso sulle somme riconosciute dalla sentenza" di primo grado.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la Sistemi DU srl, affidandosi a due motivi;
si è costituita Amministrazione finanziaria dello Stato al solo scopo di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
DIRITTO
Con il primo motivo la società lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo e l'omessa valutazione di prova documentale ritualmente acquisita al procedimento per non aver la Corte di merito tenuto conto dei nuovi documenti ritualmente prodotti a seguito dell'ordinanza collegiale, diretti ad adeguare la linea difensiva alle pronunce della Corte di giustizia europea relative alla decorrenza del termine di decadenza ed a provare il mancato verificarsi della decadenza.
Con la seconda censura si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2969 c.c. per non aver la Corte di appello statuito sulla questione del mancato rimborso delle somme pagate per gli anni dal 1985 al 1988 non ammesse al rimborso dal giudice di primo grado ed oggetto di specifico appello, ritenendo erroneamente che tale parte della pronuncia di primo grado non fosse stata impugnata. È fondata la prima censura con cui si prospetta un difetto di motivazione per avere la Corte di appello trascurato circostanze decisive ai fini della soluzione della causa, come l'esistenza in atti di prova documentale, ritualmente acquisita,specificatamente indicata in ricorso che, ove esaminata, avrebbe potuto fornire la prova del non verificarsi della decadenza triennale ex art. 13 DPR n. 641/1972; la società ricorrente, in definitiva, prospetta un travisamento del fatto, deducendo che l'errore del giudice sarebbe consistito nella presupposizione di un fatto incontestabilmente inesistente alla stregua delle risultanze processuali. Com'è noto, un simile errore, come tale, non è suscettibile di denuncia in sede di legittimità, dovendo essere fatto valere con la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., salvo che non si risolva in un difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia (v. cass. n. 5235/1986 e n. 1803/1995). Da luogo a tale vizio della sentenza l'omesso esame da parte del giudice di merito di altri specifici elementi probatori, idonei a fornire l'esatta rappresentazione dei fatti oggetto dell'accertamento giudiziale e che siano stati da lui trascurati a seguito della sua erronea percezione di una circostanza ritenuta per certa ma che risulta diversa dagli atti del processo. Il che è quanto è accaduto nella specie, non avendo la Corte di appello valutato le istanze di rimborso e la prova di spedizione a mezzo del servizio postale dalle quali risultava il non verificarsi della decadenza.
Anche il secondo motivo inerita accoglimento.
Sostiene parte ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che non fosse stato proposto gravame dalla società sul punto relativo al mancato riconoscimento da parte del Tribunale del diritto al rimborso per i versamenti relativi agli anni 1985/1988 per i quali quel giudice aveva ritenuto che si fosse maturata la decadenza triennale. Dall'esame degli atti, permesso a questa Corte in caso di denunzia di un vizio in procedendo, risulta, invece, incontrovertibilmente che nell'atto di appello la società,pur non avendo articolato una specifica censura, aveva però contestato in toto la decadenza triennale e nelle conclusioni dello stesso atto aveva richiesto l'accertamento del diritto al rimborso per tutte le annualità delle tasse di concessione governativa pagate ed, inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto che fosse autorizzata la produzione di nuovi documenti per adeguare la difesa alla pronuncia della Corte di Giustizia europea concernente le stesse questioni dibattute in causa;
produzione effettuata tempestivamente a seguito dell'autorizzazione concessa con ordinanza collegiale. Di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza della Corte di appello che, pertanto non si è pronunciata su tutte le questioni oggetto di gravame, violando, perciò il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con violazione dell'art. 112 c.p.c.. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino alla quale è rimesso il compito di riesaminare l'esistenza di tutte le condizioni necessarie perché la società abbia diritto ai rimborsi richiesti. Lo stesso giudice del rinvio statuirà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004