CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/05/2023, n. 23141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23141 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23141 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/04/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.2.2022 la Corte di appello di Potenza, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di AN NI, a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. peri. ; perché, al fine di trarre profitto, con violenza sulle cose, si impossessava di energia elettrica, effettuando un allaccio abusivo alla rete elettrica Comunale, mediante collegamento ad un lampione comunale con un cavo elettrico. I giudici di merito ritenevano di individuare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., contestata in fatto. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della riqualificazione dei fatto, in conseguenza dell'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è fondato. I giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare nei fatti l'ulteriore aggravante ex art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., non contestata nella imputazione, senza giustificare in alcun modo la sua ricorrenza e, comunque, in assenza dei presupposti che ne consentano il riconoscimento nella fattispecie concreta in esame. L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., infatti, sussiste ove il fatto sia commesso su "componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia". Essa quindi presuppone che una infrastruttura sia privata di parti metalliche o altre componenti, essendo la ratio della norma, evincibile dai lavori preparatori, ispirata alla necessità di reprimere il fenomeno dei furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione. Deve essere, pertanto, esclusa la ricorrenza dell'aggravante ritenuta dai giudici di merito. Alla stregua della originaria imputazione, in cui era contestata la sola aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., il reato risulta procedibile a querela della persona offesa, siccome previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., introdotto dall'art. 2 lett. i) d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decre o- leoue 31 ottobre 2022, n. 162. Poiché non risulta dalla lettura degli atti che la querela sia stata sporta, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i! reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23141 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/04/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.2.2022 la Corte di appello di Potenza, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di AN NI, a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. peri. ; perché, al fine di trarre profitto, con violenza sulle cose, si impossessava di energia elettrica, effettuando un allaccio abusivo alla rete elettrica Comunale, mediante collegamento ad un lampione comunale con un cavo elettrico. I giudici di merito ritenevano di individuare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., contestata in fatto. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della riqualificazione dei fatto, in conseguenza dell'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è fondato. I giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare nei fatti l'ulteriore aggravante ex art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., non contestata nella imputazione, senza giustificare in alcun modo la sua ricorrenza e, comunque, in assenza dei presupposti che ne consentano il riconoscimento nella fattispecie concreta in esame. L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
7-bis cod. pen., infatti, sussiste ove il fatto sia commesso su "componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia". Essa quindi presuppone che una infrastruttura sia privata di parti metalliche o altre componenti, essendo la ratio della norma, evincibile dai lavori preparatori, ispirata alla necessità di reprimere il fenomeno dei furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione. Deve essere, pertanto, esclusa la ricorrenza dell'aggravante ritenuta dai giudici di merito. Alla stregua della originaria imputazione, in cui era contestata la sola aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., il reato risulta procedibile a querela della persona offesa, siccome previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., introdotto dall'art. 2 lett. i) d. igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decre o- leoue 31 ottobre 2022, n. 162. Poiché non risulta dalla lettura degli atti che la querela sia stata sporta, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i! reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente