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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17366 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RE LO, nato a [...] 1'8.11.1964, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 14.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.7.2022, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di LO RE avverso il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale etneo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte, con il ruolo di capo ed organizzatore, della articolazione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 17366 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/12/2022 Villaggio Sant'Agata della associazione mafiosa Cosa Nostra della Provincia di Catania;
2. ricorre per cassazione il difensore del RE deducendo violazione di legge: rileva, infatti, che, con la decisione impugnata, il Tribunale si è attribuito il diritto di valutare l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del GIP;
sottolinea peraltro la peculiarità dello strumento del riesame, in quanto caratterizzato dalla piena devoluzione al Tribunale del potere di annullare o confermare la misura impugnata anche per motivi diversi da quelli indicati dalla difesa;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che l'ordinanza impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che richiama. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale ha preso in esame l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LO RE facendo presente che, all'udienza del 12.7.2022, la difesa aveva depositato una memoria in cui aveva contestato esclusivamente la sussistenza della "circostanza aggravante" di cui all'art. 416-bis comma secondo cod. pen., rilevando la genericità della imputazione quanto alla condotta del ricorrente e la inadeguatezza degli elementi acquisiti a sostegno del ruolo di organizzatore o di capo, che gli è stato attribuito. L'istanza è stata giudicata inammissibile per carenza di interesse sul rilievo secondo cui l'impugnazione aveva avuto riguardo ed aveva attinto esclusivamente il ruolo apicale che il RE avrebbe rivestito, ma dalla cui eventuale esclusione non avrebbe potuto conseguire la venuta meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto anche la condotta di mera partecipazione al sodalizio sarebbe stata comunque idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la stessa identica durata del termine di fase. 2. La decisione del Tribunale è corretta: l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Tanto premesso, più volte questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (cfr., Sez. 3 - , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6 - , n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01; tra le non massimate, Sez. 4, Sentenza n. 36806 del 2020). Il principio è stato ribadito in una fattispecie simile a quella che ci occupa ed in cui si è ritenuto che non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 3 - , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01 in cui la Corte, in motivazione, ha spiegato che "... la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato ... di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio" sicché "... l'invocata assenza della qualifica di "organizzatore", ove effettivamente riscontrata, non produrrebbe, da questo punto di vista, alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente sia perché il fatto costitutivo della presunzione cautelare è costituito dalla mera partecipazione al sodalizio, a prescindere dal ruolo svolto, sia perché l'ordinanza impugnata non valorizza, a fini cautelari, il suo ruolo organizzativo"). Né, per altro verso, può essere utilmente invocato l'effetto totalmente devolutivo del ricorso per riesame poiché, pur nella peculiarità del contesto decisorio di questo tipo di giudizio, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., si è chiarito che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze 3 attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, Di Magggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale ha sostenuto che la eventuale esclusione del ruolo di "organizzatore", su cui era stata incentrata la contestazione difensiva, non faceva certamente venir meno la (doppia) presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen. risultando, peraltro, analogo, il termine di fase. Il ricorso va dunque respinto essendo, tuttavia, il caso di puntualizzare che proprio la natura "in rito" della pronuncia qui impugnata (e della conseguente presente decisione) esclude che, sulla questione devoluta, ovvero sul ruolo di organizzatore contestato al ricorrente, possa essersi formato un "giudicato cautelare" insuscettibile di essere rimesso in discussione in assenza di profili di novità. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manca alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma iter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20.12022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.7.2022, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di LO RE avverso il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale etneo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte, con il ruolo di capo ed organizzatore, della articolazione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 17366 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/12/2022 Villaggio Sant'Agata della associazione mafiosa Cosa Nostra della Provincia di Catania;
2. ricorre per cassazione il difensore del RE deducendo violazione di legge: rileva, infatti, che, con la decisione impugnata, il Tribunale si è attribuito il diritto di valutare l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del GIP;
sottolinea peraltro la peculiarità dello strumento del riesame, in quanto caratterizzato dalla piena devoluzione al Tribunale del potere di annullare o confermare la misura impugnata anche per motivi diversi da quelli indicati dalla difesa;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che l'ordinanza impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che richiama. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale ha preso in esame l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LO RE facendo presente che, all'udienza del 12.7.2022, la difesa aveva depositato una memoria in cui aveva contestato esclusivamente la sussistenza della "circostanza aggravante" di cui all'art. 416-bis comma secondo cod. pen., rilevando la genericità della imputazione quanto alla condotta del ricorrente e la inadeguatezza degli elementi acquisiti a sostegno del ruolo di organizzatore o di capo, che gli è stato attribuito. L'istanza è stata giudicata inammissibile per carenza di interesse sul rilievo secondo cui l'impugnazione aveva avuto riguardo ed aveva attinto esclusivamente il ruolo apicale che il RE avrebbe rivestito, ma dalla cui eventuale esclusione non avrebbe potuto conseguire la venuta meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto anche la condotta di mera partecipazione al sodalizio sarebbe stata comunque idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la stessa identica durata del termine di fase. 2. La decisione del Tribunale è corretta: l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Tanto premesso, più volte questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (cfr., Sez. 3 - , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6 - , n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01; tra le non massimate, Sez. 4, Sentenza n. 36806 del 2020). Il principio è stato ribadito in una fattispecie simile a quella che ci occupa ed in cui si è ritenuto che non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 3 - , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01 in cui la Corte, in motivazione, ha spiegato che "... la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato ... di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio" sicché "... l'invocata assenza della qualifica di "organizzatore", ove effettivamente riscontrata, non produrrebbe, da questo punto di vista, alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente sia perché il fatto costitutivo della presunzione cautelare è costituito dalla mera partecipazione al sodalizio, a prescindere dal ruolo svolto, sia perché l'ordinanza impugnata non valorizza, a fini cautelari, il suo ruolo organizzativo"). Né, per altro verso, può essere utilmente invocato l'effetto totalmente devolutivo del ricorso per riesame poiché, pur nella peculiarità del contesto decisorio di questo tipo di giudizio, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., si è chiarito che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze 3 attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, Di Magggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale ha sostenuto che la eventuale esclusione del ruolo di "organizzatore", su cui era stata incentrata la contestazione difensiva, non faceva certamente venir meno la (doppia) presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen. risultando, peraltro, analogo, il termine di fase. Il ricorso va dunque respinto essendo, tuttavia, il caso di puntualizzare che proprio la natura "in rito" della pronuncia qui impugnata (e della conseguente presente decisione) esclude che, sulla questione devoluta, ovvero sul ruolo di organizzatore contestato al ricorrente, possa essersi formato un "giudicato cautelare" insuscettibile di essere rimesso in discussione in assenza di profili di novità. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manca alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma iter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20.12022