Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15327 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Esp (UR) PONTE DA IMPOSTA DI BOLLO W OLB D.P.R. 642 DEL 26-10-72 " REPUBBLICA ITALIANA 1 5 3 27/02 IN POPOLO ITA IANO LA CORTE SUPREM D A SAZIONE Oggetto RISARCIMENTO DANNI SEZIONE PRIMA CIVILE DA OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12591/99 SAGGIO Presidente Dott. Antonio 15933/99 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 35752 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. 3983 CELENTANO Consigliere Dott. Walter Ud. 23/04/2002 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE -- 155 sul ricorso proposto da: per diritti. 30 OTT. 2002- PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del IL CANCELLIERE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA ELLERIA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TORRISI GIUSEPPE VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MESSINA ANGELO, DELL'AQUILA PROVVIDENZA;
intimati - e sul 2° ricorso n° 15933/99 proposto da:2002 963 MESSINA ANGELO, DELL'AQUILA PROVVIDENZA, elettivamente 1 domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE POLITI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GIUSEPPE TORRISI, giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 29/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 29/01/99; udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'im- procedibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 28 dicembre 1995, il Tribunale di Catania dichiarò prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto da EL ME e PR 2 ELAQ per l'avvenuta occupazione espropriativa di un appezzamento di terreno di loro proprietà da parte della Provincia di Catania onde realizzarvi il liceo scientifico di Adrano, che era stato occupato in via di urgenza da detta amministrazione con decreto assesso- riale del 14 gennaio 1981, inutilmente scaduto il 23 maggio 1984, non essendo stato emesso il decreto abla- tivo dell'immobile. La Corte di appello di Catania ha accolto 1'impugnazione del ME e della ELAQ ed ha condannato l'amministrazione provinciale al risarcimen- to del danno liquidato nella misura di £.219.731.500, nonché al pagamento dell'indennizzo per il periodo di occupazione legittima determinato in £.15.808.150, con sentenza del 29 gennaio 1999, con la quale ha Osserva- to: a) che la prescrizione del credito risarcitorio era stata in effetti interrotta dalla comunicazione al Mes- sina da parte della Provincia in data 25 maggio 1985 dell'avvenuta determinazione dell'indennità provvisoria da parte dell'assessorato regionale, in relazione alla quale costui con successiva nota del 24 giugno 1985 aveva fatto prontezza di cessione volontaria del fondo;
b) che la prescrizione del diritto all'indennizzo per l'occupazione temporanea, peraltro soggetta all'ordinario termine decennale, non era stata invece eccepita dall'amministrazione e non era comunque de- corsa;
c) che detto indennizzo andava calcolato in misu- ra corrispondente agli interessi legali annui sull'indennità di espropriazione dell'immobile determi- nata con riferimento all'epoca di scadenza dell'occupazione temporanea, in cui si era verificata la definitiva appropriazione dell'immobile da parte della Provincia;
e calcolata in base al criterio del 2° comma dell'art. 5 bis della legge 359/92. Per la cassazione di questa sentenza, l'amministrazione provinciale di Catania ha proposto ricorso per due motivi;
cui resistono EL ME e PR ELAQ i quali hanno a loro volta for- mulato ricorso incidentale per tre motivi. Motivi della decisione I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza. Per quel che riguarda quello principale, il colle- gio deve rilevare che l'originaria domanda dei ME- ELAQ è stata proposta anche nei confronti dell'Assessorato regionale ai beni culturali che aveva finanziato l'opera pubblica realizzata dalla Provincia, nonché di ES OC, titolare dell'omonima impresa che ne aveva materialmente eseguito i lavori;
e 4 che tanto l'Assessorato, quanto il OC hanno perciò partecipato ad entrambi i gradi del giudizio di merito, sicchè essendo stato il ricorso dell'amministrazione provinciale notificato soltanto ai controricorrenti, questa Corte ha ordinato all'ente pubblico l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti anche dell'Assessorato e del finocchiaro, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ. Poiché la Provincia non ha adempiuto all'ordinanza, e poiché neppure le controparti hanno provveduto a dar- vi esecuzione, il ricorso principale, come previsto da detta norma, va dichiarato inammissibile. Con il primo motivo di quello incidentale, il Mes- sina e la ELAQ lamentano che la sentenza impu- gnata, dopo aver correttamente affermato che detta in- dennità doveva essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo corrispondente all'indennità l'espropriazione dovuta per dell'immobile, ove il procedimento fosse stato ritual- mente definito, non hanno considerato che la stessa do- vendo essere liquidata con riferimento al 23 maggio 1984, del verificarsi dell'occupazione acquisitiva, non poteva essere calcolata con il criterio riduttivo dell'art. 5 bis della legge 359 dl 1992, successiva a tale evento, ma in base al parametro del valore venale 5 del fondo di cui all'art. 39 della legge 2359 del 1865, allora vigente. La censura è infondata. Gli stessi resistenti hanno, infatti, invocato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte ed applicato dalla sentenza impugnata, per cui l'indennità in questione doveva essere calcolata con il criterio sussidiario degli interessi legali sull'indennità virtuale di espropriazione, che sarebbe stata cioè corrisposta ove il procedimento si fosse concluso non con l'occupazione acquisitiva, ma con l'adozione del decreto ablativo 10 stesso 23 maggio 1984. Ma in tal caso detto indennizzo sarebbe stato de- terminato non con il pregresso criterio di cui all'art. 39 della legge 2359/1865, bensi proprio con il nuovo criterio dell'art.5 bis, che ai sensi delle espresse previsioni dei commi 6° e 7° trova immediata applicazione ai giudizi di opposizione alla stima anco- ra in corso, а prescindere dalla circostanza che si tratti di espropriazioni antecedenti о successive alla sua entrata in vigore, tranne che sulla determinazione dell'indennità stessa non si sia formato il giudicato (Cass.da sez.un.12393/1992 in poi). Questa Corte, infatti, ha rilevato che il sesto 6 comma del menzionato art. 5 bis prevedeva, nella sua formulazione, che "le disposizioni di cui originaria presente articolo in materia di determinazione del- al l'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugna- bile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e quel sesto comma fu sostituito dal 65 comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo la seguente formulazione: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti casi in cui non sono determinati in via definitiva il prez- stati ancora dell'indennizzo e/o risarcimento del ZO, l'entità danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Tale sostituzio- ne, dunque, oltre ad estendere l'applicabilità dei nuovi criteri anche al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (estensione poi dichiarata illegittima da Corte Costit. 2 novembre 1996, n. 369, e reintrodotta, con alcuni correttivi, dal 65 comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha fatto venir meno il precedente riferimento alla de- terminazione della sola indennità di espropriazione 7 ed ha esteso l'efficacia retroattiva dei nuovi cri- teri a qualsiasi "indennizzo" che non sia stato ancora determinato in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995: perciò rendendo ir- rilevante che l'occupazione sia iniziata e/o si sia conclusa prima il sopravvenire della normativa dell'art.5 bis come modificata da quest'ultima legge. Pertanto, quanto all'indennità di occupazione, ciò che rileva è se l'indennità di occupazione debba essere de- terminata ai sensi del citato art.72 della legge fonda- mentale 2359/1865, perché in tal caso, pacificamente ricorrente nella fattispecie, la stessa deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una per- centuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata. Sicchè, essendo a quest'ultima applicabili i criteri di cui al sopravve- nuto art.5 bis per 1'espressa efficacia retroattiva stabilita dal 6° comma, correttamente la Corte di ap- pello ha commisurato l'indennità di occupazione dovuta agli espropriati in misura percentuale sull'indennità di esproprio comunque determinabile secondo il parame- tro riduttivo sopravvenuto, considerando del tutto ir- rilevante l'epoca in cui l'occupazione si sia svolta e conclusa, posto che la norma ha condizionato la sua im- mediata applicazione non già alla circostanza che 8 l'occupazione temporanea sia ancora i' corso (perciò del tutto irrilevante), ma a quella, ricorrente nella fattispecie, che "non sia stata ancora determinata in via definitiva l'entità dell'indennizzo. La dichirata inammissibilità del ricorso principale non consente la disamina del secondo e terzo motivo dell'appello incidentale, subordinati dai controricor- renti all'espressa condizione, nel caso non verificata- si dell'accoglimento delle doglianze dell'amministrazione provinciale. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibi- le quello principale e rigetta quello incidentale. Di- compensate tra le parti le spese chiara interamente processuali. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente INTRATE ROM Antonio Saggio 54029 12.01C 2007 Salvatore Salvago 139.11 рибфар OVENTINOVE/11 du m hifp "Dupeste Ama CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Seziyla Civile IL CANCELLIERE Nacelleria Depositate 30 OTT. 2002 AndreerBianchi ii TL/CANCELLIERE 1097 129,11