Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di notificazioni, la mancanza o l'indecifrabilità della firma del soggetto (nella specie, l'ufficiale di polizia giudiziaria) che ha posto in essere l'atto non è causa di nullità, giacchè non comporta alcuna incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto, giacché l'autenticità dell'atto stesso è garantita dalla responsabilità assunta dall'organo notificatore circa la conformità della copia all'atto orginale con l'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2004, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 16/12/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1788
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 10524/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AL, n. in Subbiano il 19.07.1972;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Bibbiena in data 17 dicembre 2002. Udita in pubblica udienza la relazione fetta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. Il 17 dicembre 2002 il Giudice di pace di Bibbiena condannava AL IS a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C. d. S., disponendo, altresì, la sospensione della patente di guida.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando vizi di violazione di legge. Deduce che:
a) illegittimamente era stata disattesa una eccezione difensiva di nullità della citazione a giudizio, per non essere stata la stessa preceduta dall'avviso all'indagato di cui all'art. 415-bis c.p.p.;
b) ancora illegittimamente era stata disattesa altra eccezione di nullità dell'atto di citazione, perché la copia notificata non conteneva la sottoscrizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria;
c) erano stati utilizzati i risultati dell'esame alcolimetrico, pur non essendo stato depositato il relativo atto ai sensi dell'art. 366 c.p.p.. 3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, è consolidato principio affermato da questa Suprema Corte che nei procedimenti di competenza del giudice di pace non si applica la disposizione di cui all'art. 415-bis c.p.p., trattandosi di istituto che non è conciliabile ne' con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore, ne' con le previsioni contenute negli artt. 15 e 20, lett. f), D.Lgs.vo n. 274/2000 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4^, n. 46529/2003; id., Sez. 2^, n. 49181/2003; id., Sez. 4^, n. 45420/2003). La questione di legittimità costituzionale sul punto già proposta stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con ordinanza del 24-28 giugno 2004, n. 201. Infondato è anche il secondo motivo di doglianza.
Disponendo l'art. 20.4 del D.Lgs.vo n. 274/2000 che "la citazione deve essere sottoscritta a pena di nullità da un ufficiale di polizia giudiziaria", esso fa riferimento all'atto, nel suo originale, attraverso il quale si esprime l'attività che determina la vocatio in ius dell'imputato, non alla copia che venga notificata all'imputato medesimo, la quale ha, ovviamente, connotazioni soltanto conformemente derivative dall'atto originale. Quanto a quest'ultima, deve ritenersi (conformemente al principio al riguardo reiteratamente espresso da questa Suprema Corte sin da epoca risalente, quanto alla sottoscrizione di atti da parte del giudice o del cancelliere: tra le altre, Cass., Sez. 4^, n. 12250/1985; id., Sez. 5^. n. 5536/1981;
id., Sez. 2^, n. 8345/1978; id., Sez. 4^, n. 10127/1975; id., Sez. 2^, n. 6648/1975; id., Sez. 2^, n. 6280/1974) che la mancanza (o la indecifrabilità) della firma del soggetto che l'atto ha posto in essere (nella specie, l'ufficiale di polizia giudiziaria) non è causa di nullità, giacché non comporta alcuna incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto e l'autenticità dell'atto medesimo è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore circa la conformità della copia all'atto originale ed alla sua provenienza dall'organo competente da cui promana.
Quanto al terzo motivo di doglianza, deve rilevarsi che l'atto in questione è sussumibile nella previsione dell'art. 354 c.p.p., concernente l'accertamento urgente e la conservazione delle tracce del reato, e che, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., il difensore dell'indagato "ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato"; ai sensi, poi, dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., "avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"; in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (ex ceteris, artt. 350,364).
Se ne deve innanzitutto inferire che, ove manchi un difensore di fiducia, e non essendo previsto l'obbligo di nominarne uno di ufficio, già solo per ciò manca il soggetto cui l'avviso di deposito dell'atto andrebbe comunicato, con conseguente insussistenza di ogni nullità al riguardo ex art. 366 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 1410/2003). Ove, invece, vi sia stata nomina del difensore di fiducia (risulta, nella specie, dagli atti che il 27 gennaio 2002, alle ore 6,30, subito dopo il compimento dell'alcool-test, l'allora indagato ebbe a nominare a suo difensore l'avv. Edi IS;
e tale nomina reiterò successivamente, il 25 giugno 2002), deve innanzitutto rilevarsi che il difensore di fiducia ha diritto (ancorché senza avviso) di assistere all'atto, ai sensi dell'art. 356 c.p.p.: l'esercizio di tale "facoltà" ivi prevista presuppone, evidentemente, la sussistenza di quel diritto in previsione del quale la facoltà medesima può essere esercitata. Deve, quindi, trovare, poi, attuazione il disposto dell'art. 366.1 c.p.p., che, facendo riferimento agli "atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria", dispone il deposito degli stessi nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento degli stessi;
il riferimento a tale obbligo, nella norma, è riferito a (tutti) gli "atti ai quali il difensore ha diritto di assistere", non esclusivamente agli atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere solo previo diritto ad essere avvisato del compimento dell'atto.
E però, quella del deposito è formalità che attiene ad un momento successivo al compimento dell'atto; la sua omissione o il suo ritardo non attengono, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., alla assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, queste dovendosi intendere riferite al momento del compimento dell'atto medesimo da parte dell'organo di p.g., ove per lo stesso sia richiesta l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato per mezzo del suo difensore;
per il resto, e quindi anche in riferimento al disposto degli artt. 179, 181 c.p.p., manca ogni espressa previsione di nullità, in relazione al principio di tassatività delle stesse, il ritardato deposito potendo, semmai, procrastinare solo il termine per il compimento di eventuali atti di impugnativa previsti dalla legge (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 1354/03; id., Sez. 4^, n. 43376/03; id, Sez. 4^ n. 31333/04).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005