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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10629 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6678/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6678/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 18 novembre 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Parte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura dell'ente unitamente all'Avv. ARA GUGLIELMO, c.f.: dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- PARTE OPPONENTE
E
c.f.: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. BUONANNO ROBERTO, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2 - PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In sede monitoria, la (sin d'ora ha chiesto Controparte_2 CP_1
emettersi decreto ingiuntivo nei confronti dell' (sin d'ora ), Parte_1
assumendo il parziale inadempimento di fatture emesse a fronte dell'esecuzione di prestazioni "di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di patologia clinica" nell'anno 2020.
A fronte della prospettazione delle fatture complessivamente emesse e degli importi pagati dall' la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un residuo credito per la somma di
€ 639.462,78, da maggiorare degli interessi dovuti, ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del
9.10.2002, a decorrere dai termini previsti per il pagamento delle fatture.
In data 23 gennaio 2024 il Giudice del procedimento monitorio ha richiesto integrarsi il ricorso, fornendo chiarimenti in ordine alla concreta imputazione dei pagamenti intervenuti, in modo da far emergere le residue somme richieste a quali fatture fossero concretamente riferibili;
al contempo ha invitato il ricorrente a dedurre in ordine all'assenza di data del contratto addotto a sostegno delle richieste azionate.
All'esito dell'integrazione intervenuta in data 16 febbraio 2024, è stato emesso, in pari data, il decreto ingiuntivo n.934/2024, con cui è stato ingiunto all' “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 639.462,72 per sorta capitale, secondo la specifica imputazione contenuta nell'allegato 2 alle note depositate il 16 gennaio 2024;
- 2 -
2. gli interessi moratori ex art.7 del contratto invocato dalla parte, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo”; il tutto, oltre spese di lite.
La decorrenza degli interessi dalla data di deposito del ricorso veniva ricondotta al fatto che “parte ricorrente ha omesso di fornire i pur sollecitati chiarimenti in ordine alla data in cui sarebbe concretamente intervenuta la stipula del contratto posto a fondamento degli azionati crediti, sicchè tale carenza deduttiva impedisce di riconoscere interessi moratori per il periodo antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(non potendosi configurare una mora del debitore anteriormente alla stipula del contratto da cui discendono gli azionati crediti)”.
L' con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2024, ha inteso proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, ha operato, anche sulla scorta di quanto prospettato da controparte in sede monitoria, una dettagliata ricostruzione delle liquidazioni effettuate in relazione alle fatture emesse per l'anno 2020 nonché delle decurtazioni operate in conformità alle pattuizioni contrattuali ovvero alle ulteriori vicende estintive (quali la compensazione con controcrediti di natura restitutoria) espressamente richiamate.
Ha, conclusivamente, sostenuto l'inesistenza di debiti residui.
Si è costituita lamentando l'infondatezza dell'opposizione, ciò alla luce di CP_1
insuperabili carenze deduttive e probatorie in ordine all'invocata operatività dei tetti di spesa.
Ha segnalato, inoltre, il superamento delle incertezze ricostruttive in ordine alla data di stipula del contratto, indicato da controparte nel 1 aprile 2020, come da copia esibita, riformulando, pertanto, la richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori, come richiesti in ricorso monitorio.
- 3 - Con la memoria di cui all'art.171 ter 1° termine c.p.c., depositata il 5 novembre 2024,
oltre a reiterare gli argomenti già addotti, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“alternativamente e ritenuta l'ammissibilità della precisazione della originaria domanda di pagamento in domanda di arricchimento senza causa e/o di danni da responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 2041 cod. civ., condannare l'opponente Parte_2
al pagamento delle medesime somme con le maggiorazioni per interessi come sopra specificate”.
In assenza di attività istruttoria e previa decorrenza dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 18 novembre 2025.
****
Alla luce della ricostruzion di cui sopra, appare evidente come l'indagine debba indirizzarsi, in primo luogo, alla verifica di coerenza dei dati contabili forniti da ciascuna parte ed, in secondo luogo, alla verifica della fondatezza delle decurtazioni operate dall'
1§ L'ANALISI DEI CREDITI AZIONATI E RICONCILIAZIONE TRA IMPORTI FATTURATI E
PAGAMENTI/FATTI ESTINTIVI, COME RICOSTRUITI DALLE PARTI.
1.1 CREDITI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.2 del 10 febbraio 2020, n.4 del 09 marzo 2020 e n.6 del
08 aprile 2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo gennaio-marzo 2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 1.750.615,03, le parti concordano sulla circostanza che l' ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi euro
1.575.533,53.
- 4 - L' in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa), ha dedotto di aver provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 172.564,74 a saldo dei corrispettivi richieste con le predette fatture.
Tale ricostruzione non appare coerente con quanto paventato dal ricorrente con le note di chiarimento depositate, in sede monitoria, il 16 febbraio 2024.
Ivi, in particolare, ha sostenuto di aver ricevuto, a saldo, il minor importo di euro
140.712,55, richiamando il mandato n.7963 del 19 giugno 2020.
All'esito di un'attenta lettura degli atti di causa, può affermarsi che la differenza in esame è riconducibile al fatto che l' nell'effettuare il pagamento del saldo riconosciuto di euro 172.564,74, ha operato una trattenuta di euro 31.852,19 a titolo di recupero saldo negativo anno 2013 (cfr. allegato 5 della produzione di parte opponente), corrispondendo la residua somma di euro 140.712,55, indicata da parte opposta, la quale, pur stimolata in sede monitoria, si è ben guardata dall'evidenziare che il pagamento del saldo avvenne con la precisazione della trattenuta del predetto importo e del relativo titolo.
In atto di citazione viene, inoltre, espressamente richiamato e prodotto in giudizio la
Determina n.626 del 18 febbraio 2015 ed i relativi avvisi di pagamento, a mezzo dei quali
l' a provveduto a recuperare il predetto saldo negativo.
A tal riguardo non può non segnalarsi come questo Giudice, con decreto reso in data
23 gennaio 2024 nell'ambito del procedimento monitorio, abbia espressamente invitato parte ricorrente a chiarire eventuali ragioni addotte dall' a fondamento del mancato pagamento degli importi recati dalle fatture emesse, invito che è stato completamente disatteso in sede di memoria integrativa depositata il 16 febbraio 2024.
Orbene parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare l'esistenza del debito restitutorio (per euro 31.852,19) espressamente utilizzato in parziale compensazione dall' in occasione del pagamento del predetto
- 5 - saldo, sicchè le relative circostanze (ovvero l'esistenza del controcredito opposto in compensazione e l'operatività della compensazione nella corrispondente misura) devono ritenersi incontestate a norma dell'at.115 c.p.c..
Ad ogni modo le vicende correlate a crediti restitutori vantati dall' ei confronti di per pagamenti in eccesso effettuati nell'anno 2013 è stata già delibata da CP_1
questo Tribunale e da questo Giudice nell'ambito della sentenza n.3119/2024, depositata in data 19 marzo 2024 e resa tra le stesse parti, sentenza ai cui contenuti è sufficiente fare rinvio e che non risulta essere stata impugnata innanzi alla Corte di Appello (la sentenza in esame è stata depositata dall'opponente in occasione della costituzione all'allegato 11).
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 618,03 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 1.878,73 per inapropriatezza prescrittiva
1.2 CREDITI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.8 del 11 MAGGIO 2020, n.10 del 08 giugno 2020 e n.13 del 08 luglio 2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo aprile giugno 2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 657.941,97, l' assume di aver corrisposto somme in acconto per complessivi euro 202.503,54; parte opposta assume, invece, di aver ricevuto un importo inferiore;
in particolare, per la fattura n.10 del 08 giugno 2020, assume di aver ricevuto in acconto il minor importo di euro 95.890,42 (in luogo dell'importo di euro 127.742,62 indicato dall' .
Le parti concordano sul mancato pagamento di ulteriori somme a titolo di ulteriore acconto o saldo.
- 6 - Anche in tal caso, la differenza è riconducibile al fatto che l' nell'effettuare il pagamento dell'acconto riconosciuto per la fattura n.10 del 08 giugno 2020 di euro
127.742,62 , ha operato una trattenuta di euro 31.852,19 a titolo di recupero saldo negativo anno 2013 (cfr. allegato 5 della produzione di parte opponente), corrispondendo la residua somma di euro 95.890,42 indicata da parte opposta, la quale si è ben guardata dall'evidenziare che il saldo prevedeva espressamente la trattenuta del predetto importo.
Orbene parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare l'esistenza del debito restitutorio (per euro 31.852,19) espressamente utilizzato in parziale compensazione dall' in occasione del pagamento del predetto saldo, sicchè le relative circostanze (ovvero l'esistenza del controcredito opposto in compensazione e l'operatività della compensazione nella corrispondente misura) devono ritenersi incontestate a norma dell'at.115 c.p.c.; valgono, inoltre, le considerazione già svolte con riguardo ad analoga decurtazione operata per il primo trimestre.
Gli stessi principi conducono a ritenere come sostanzialmente incontestata la decurtazione di euro 13.139,56 operato dall' derivante dal recupero in chiave compensativa degli importi pagati in conformità alla Fattura n. 12 del 23.06.2020 di €
18.069,21 (Emergenza COVID); invero, come evidenziato dall' ell'atto di opposizione,
“tale fattura fu liquidata per intero, giusta Determinazione n.
4.645 del 10.07.2020, ai sensi della DGRC 222 del 12/5/2020. In tale Delibera furono date indicazioni alle Parte_3
per l'integrazione dell'importo dell'acconto da corrispondere per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 alle strutture accreditate, in modo da assicurare un importo mensile complessivo fino al 90% di 1/12 del tetto di spesa 2020, qualora l'importo dell'acconto mensile calcolato come da contratto risultasse inferiore a causa della riduzione della produzione per l'emergenza COVID-19; successivamente la Circolare Applicativa a firma del Direttore Generale Tutela Salute n.0277078 del 12/06, al comma 5 prevedeva però che
- 7 - «il recupero degli “Acconti COVID” avvenisse imputando tali acconti al pagamento dei saldi periodici ... a partire dal saldo relativo al secondo trimestre del 2020».
Il Recupero è avvenuto in occasione del saldo del secondo trimestre (€ 13.139,56) e dell'acconto di ottobre 2020 (€ 4.929,65). Si evidenzia che la struttura fu informata del recupero degli Acconti COVID con PEC del 31.07.2020”.
Anche in tal caso, pertanto, siamo in presenza dell'espressa decurtazione correlata all'affermata esistenza di controcredito opposto in compensazione sulla base della specifica e dettagliata fattispecie sopra ricostruita e supportata sul piano documentale.
A fronte di tale prospettazione è totalmente difettata qualsivoglia specifica contestazione da parte dell'opposta in ordine all'esistenza del controcredito ed alla conseguente compensazione e/o iniziativa recuperatoria.
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 382.894,58 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 59.191,89 per aver erogato prestazioni di “Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
c) euro 206,40 per “Doppi Prelievi”.
1.3 CREDITI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.16 del 07 luglio 2020, n.19 del 07 settembre 2020 e n.23 del 09 ottobre 2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo luglio-settembre 2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 220.449,44, le parti concordano sulla circostanza che l' ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi euro
133.235,20.
L' in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa), ha dedotto di aver provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 12.159,30 a saldo dei corrispettivi richieste con le predette fatture.
- 8 - Tale ricostruzione non appare coerente con quanto paventato dal ricorrente con le note di chiarimento depositate, in sede monitoria, il 16 febbraio 2024.
Ivi, in particolare, ha sostenuto di aver ricevuto, a saldo, il minor importo di euro
1.758,89, richiamando il mandato n.7963 del 19 giugno 2020.
Anche in tal caso, la differenza è riconducibile al fatto che l' nell'effettuare il pagamento del saldo riconosciuto per le fatture di cui al trimestre (pari ad euro euro
12.159,30), ha operato una trattenuta di euro 10.441,40 a titolo di recupero delle somme pagate a seguito di precetto in esecuzione del DI n.610/2011, decreto poi revocato con sentenza n.8750/20 del 21 novembre 2020), corrispondendo la residua somma di euro 1.758,89 indicata da parte opposta, la quale si è ben guardata dall'evidenziare che il saldo prevedeva espressamente la trattenuta del predetto importo ed il relativo titolo.
Orbene parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare l'esistenza del debito restitutorio (per euro 10.441,40) espressamente utilizzato in parziale compensazione dall' in occasione del pagamento del predetto saldo, sicchè le relative circostanze (ovvero l'esistenza del controcredito opposto in compensazione e l'operatività della compensazione nella corrispondente misura) devono ritenersi incontestate a norma dell'at.115 c.p.c..
Inoltre è presente in atti (cfr. allegato 12) copia della sentenza n.8751/2020 con cui è stato revocato il D.I. n.610/2011; la caducazione del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione costituisce, appunto, il non contestato titolo recuperatorio (a mezzo compensazione) azionato dall'
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 10.023,53 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 64.915,31 per aver erogato
- 9 - prestazioni di “Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
c) euro 116,10 per “Doppi Prelievi”.
1.4 CREDITI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.25 del 07 novembre 2020 e n.29 del 07 dicembre2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo ottobre-novembre
2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 113.373,50, le parti concordano sulla circostanza che l' ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi euro
72.418,24.
L' in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa), ha dedotto di aver provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 8.598,21 a saldo dei corrispettivi richieste con le predette fatture.
Tale ricostruzione appare sostanzialmente coerente con quanto paventato dal ricorrente con le note di chiarimento depositate, in sede monitoria, il 16 febbraio 2024 ( vi è una differenza di 4 euro tra quanto l' assume corrisposto per saldo fattura n.25 e quanto dedotto dall'opposta; euro 6.418,00 in luogo di euro 6.414,00).
Va preliminarmente ribadito quanto evidenziato per le somme richieste in relazione al secondo trimestre 2020.
Deve considerarsi come sostanzialmente incontestata la decurtazione di euro
4.929,65 operato dall derivante dal recupero in chiave compensativa degli importi pagati in conformità alla Fattura n. 12 del 23.06.2020 di € 18.069,21 (Emergenza COVID); invero, come evidenziato dall' nell'atto di opposizione, “tale fattura fu liquidata per intero, giusta Determinazione n.
4.645 del 10.07.2020, ai sensi della DGRC 222 del
12/5/2020. In tale Delibera furono date indicazioni alle per l'integrazione Parte_3
dell'importo dell'acconto da corrispondere per le mensilità di marzo, aprile e maggio
2020 alle strutture accreditate, in modo da assicurare un importo mensile complessivo
- 10 - fino al 90% di 1/12 del tetto di spesa 2020, qualora l'importo dell'acconto mensile calcolato come da contratto risultasse inferiore a causa della riduzione della produzione per l'emergenza COVID-19; successivamente la Circolare Applicativa a firma del Direttore
Generale Tutela Salute n.0277078 del 12/06, al comma 5 prevedeva però che «il recupero degli “Acconti COVID” avvenisse imputando tali acconti al pagamento dei saldi periodici
... a partire dal saldo relativo al secondo trimestre del 2020».
Il Recupero è avvenuto in occasione del saldo del secondo trimestre (€ 13.139,56) e dell'acconto di ottobre 2020 (€ 4.929,65). Si evidenzia che la struttura fu informata del recupero degli Acconti COVID con PEC del 31.07.2020”.
Anche in tal caso, pertanto, siamo in presenza dell'espressa decurtazione correlata all'affermata esistenza di controcredito opposto in compensazione sulla base della specifica fattispecie sopra ricostruita e supportata sul piano documentale.
A fronte di tale prospettazione è totalmente difettata qualsivoglia specifica contestazione da parte dell'opposta in ordine all'esistenza del controcredito ed alla conseguente compensazione e/o iniziativa recuperatoria.
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 19.470,73 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 7.956,67 per aver erogato prestazioni di “Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata.
2§ LE DECURTAZIONI PER PRESTAZIONI “LETTERA R IMPATTANTE” E “LETTERA R
NON IMPATTANTE” ESEGUITE OLTRE LA DATA DI ESAURIMENTO COMUNICATA.
Si è provveduto, nella parte che precede, a specificamente individuare le decurtazioni operate dall' ui saldi maturati per ciascun trimestre, motivate in ragione del fatto che aveva provveduto ad erogare prestazioni di “Lettera R impattante” e di CP_1
“Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata.
A sostegno di tali decurtazioni per l' ostiene:
- 11 - ➢ avuto riguardo al primo trimestre, che “così come comunicato a mezzo PEC il
14 febbraio 2020, la data di esaurimento del tetto del sottoinsieme di prestazioni della lettera R, con esclusione dei sette codici di maggior valore unitario, fu fissata al 2 marzo 2020. A far data dal 03/03/2020, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, tale tipologia di prestazioni non poteva essere erogata a carico del Servizio Sanitario Regionale”;
➢ avuto riguardo al secondo trimestre, che “Con comunicazione a mezzo PEC il
7/5/2020, tutte le strutture furono informate che l'erogazione delle prestazioni di lettera R impattanti, interrotta in data 31/3/2020 per l'esaurimento del tetto contrattualizzato ad esse destinato, causa una sopravvenienza attiva, era stata provvisoriamente riautorizzata, seppure limitatamente al periodo 11 maggio – 15 maggio 2020. La decurtazione applicata ad fa CP_1
riferimento alle prestazioni contrassegnate dai codici 91.29.4 – 91.30.1 –
91.31.1 – 91.33.4 – 91.34.5 – 91.36.5 e 91.37.4 erogate tra il primo aprile ed il
10 maggio 2020 e tra il 16 maggio ed il 30 giugno 2020 che non potevano essere erogate a carico del ”; Parte_4
➢ avuto riguardo al terzo e quarto trimestre, che “Come già esplicitato
l'erogazione di tale tipologia di prestazione era stata interdetta, con comunicazione a mezzo PEC, al 31/3/2020, con la parentesi 11-15/5/2020. La decurtazione applicata ad fa riferimento alle prestazioni di CP_1 [...]
comunque erogate nel terzo trimestre del 2020”. Parte_5
Analoghe precisazioni sono state operate per le prestazioni “lettera R non impattante” (prestazioni eseguite dopo la comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa).
- 12 - Orbene, occorre fare qualche considerazione di carattere preliminare in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
Il baricentro dell'attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale è il potere di programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle
Regioni.
L'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destina-te al Servizio sanitario.
In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione eco-nomico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottato i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14).
Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n.
449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
- 13 - Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2/5/2006, n. 8).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n.
2290).
Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte
Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte
Cost. 28/7/1995, n. 416).
In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost. 23/7/1992, n. 356).
- 14 - Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica
Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013).
Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527).
Per poter rientrare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).
Nel suddetto accordo devono essere indicati: - “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”; - “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate”; - “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni …”. (cfr. art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992).
Nel percorso di avvicinamento al tema oggetto del presente giudizio, vanno poi richiamati una serie di principi giurisprudenziali costituenti attuazione del sistema sino ad ora delineato:
- “il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997,
n. 449, esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella cornice di una pianificazione finanziaria. Tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta, quindi, un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento
- 15 - di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle presta-zioni erogate” (Cons. Stato 25/01/2002, n.
418; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206);
- per consentire il rispetto del limite di spesa, le regioni (e quindi le aziende sanitarie locali) possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr.
Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053);
- è da "ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale”, così come è da ritenersi legittimo “il metodo della regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle prerogative imprenditoriali" (cfr. Cons. Stato 18/06/ 2013, n. 3327; in termini anche
Cons. Stato 10/02/2016, n. 566);
- “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale
(cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n. 4540; Cons. Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato
27/02/2018, n. 1206; il sottolineato è dello scrivente);
- l'accettazione del sistema di regressione tariffaria da parte dei centri accreditati e la superiore esigenza di contenimento della spesa pubblica escludono la possibilità di agire
- 16 - con l'azione ex art. 2041 cod. civ. con riferimento alle prestazioni rese oltre il limite di spesa (cfr. Cass. 12/02/2018, n. 15243).
In base a quanto precede è possibile affermare che, nell'ambito dei singoli Servizi sanitari regionali, la fissazione del tetto di spesa è un momento fondamentale ed ineludibile, in quanto consente di effettuare il necessario raccordo tra l'attività assistenziale diretta ai cittadini e lo stanziamento finanziario a tal fine previsto.
A presidio dell'insuperabilità del tetto e delle correlate esigenze di contenimento della spesa pubblica, vi è la c.d. regressione tariffaria, la cui applicazione non è in alcun modo vincolata all'effettuazione del monitoraggio, da parte della singola delle prestazioni rese dai centri accreditati nel corso del singolo anno finanziario.
Il rapporto in esame è quindi caratterizzato da momenti in cui la P.A. agisce in veste di autorità, sia mediante valutazioni discrezionali pure (ad es. in tema di fissazione del tetto di spesa) sia mediante accertamenti di tipo tecnico-discrezionale (ad es. in tema di verifica dello sforamento dei tetti di spesa e di conseguente determinazione della regressione tariffaria), che si traducono in provvedimenti nei cui confronti si configurano posizioni di interesse legittimo (cfr. , Napoli, 07/03/2012, n.1145). Parte_6
Come di recente affermato dalla Corte di Cassazione, “nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati,
- 17 - sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato al-la giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tute-la del diritto soggettivo vantato con la domanda"
(cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053; Cass., sez. un., 28/05/2019, n. 14525).
Una volta chiariti i principi regolatori del rapporto oggetto di lite e ritornando al caso che ci vede impegnati, occorre evidenziare che i limiti di spesa per le prestazioni cd.
“Lettera R” (impattante e non impattante) sono espressamente disciplinati dagli artt.3,
4 e 5 del contratto intercorso tra le parti e stipulato in data 1/4/2020 (cfr. allegato 2 della produzione di parte opponente), al cui contenuto è sufficiente fare integrale rinvio.
Parte opponente, nel costituirsi in giudizio, ha depositato documentazione (cfr. allegati 3,4,5 e 6) comprovante la rituale applicazione delle decurtazioni in ragione dei tetti di spesa come sopra disciplinati.
In particolare, ha documentato che le decurtazioni sono state applicate a mezzo specifiche delibere ed in piena conformità alle pattuizioni del contratto, come sopra ricostruite, anche avuto riguardo alla tempestiva comunicazione delle date di superamento dei tetti di spesa (cfr. pec di cui all'allegato 3 della produzione di parte opponente).
Parte opposta, dal suo canto, non ha in alcun modo specificamente contestato la documentazione in esame né ha contrastato la sussistenza dei presupposti delle applicate decurtazioni, limitandosi a contestazioni assolutamente generiche, così come del tutto generico appare il rinvio ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio.
Conclusivamente, le suddette decurtazioni devono ritenersi legittimamente operate.
3§ LE DECURTAZIONI PER “INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA” E “DOPPI PRELIEVI”.
Vanno, infine, esaminate le ulteriori, modeste, decurtazioni correlate a
“inappropriatezza prescrittiva” e “doppi prelievi”.
- 18 - L'opponente, in merito alla prima ipotesi, ha dedotto in citazione che “all'atto dell'esecuzione delle prestazioni era pienamente vigente la Circolare Lorenzin, protocollo
Ministero della Salute n. 0003012 del 25.3.2016, che, all'articolo 2.1 “Indicazioni per i
Medici Specialisti” chiariva che: “Ove l'odontoiatra e il medico specialista non siano abilitati alla prescrizione diretta, prescriveranno la prestazione su ricetta bianca, curando che siano indicati i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (codice fiscale e/o sigla della provincia e numero di iscrizione all'ordine professionale) e motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità. Tale prestazione, così, potrà essere trascritta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale, barrando la casella "S"
(suggerita) riportando i riferimenti del medico induttore”.
L'indicazione del codice induttore doveva essere presente sulla ricetta su cui è riportata e sulla quale il sanitario preposto effettuò il dovuto controllo”.
Viene, pertanto, evidenziato che la decurtazione è stata fondata in ragione di controlli effettuati sulle ricette poste a fondamento delle prestazioni erogate, talune delle quali si presentavano irregolari in quanto prive dell'indicazione del cd. “codice induttore”.
L'ulteriore decurtazione operata (“doppi prelievi”) viene così esplicitata dall'
“nell'ambito dei controlli effettuati dalla scrivente si accertò che, in occasione Pt_7
dell'esecuzione di analisi emato-chimiche con multi-prescrizioni, la voce ”prelievo” – codice Nomenclatore 91.492.001 – era presente in tutte le impegnative, successivamente caricate sul file inviato al . CP_3
Posto che, per ogni indagine l'importo del prelievo può essere ovviamente riconosciuto una sola volta, fu applicata alla struttura ricorrente la decurtazione sopra descritta”.
- 19 - È evidente che, nel primo caso, trattasi di verifica di carattere formale spettante all'ente erogatore della prestazione sanitaria, che non deve dare corso alla stessa ove difettino le indicazioni sopra denunziate;
nel secondo caso si è in presenza di pretese di rimborso del tutto infondate in quanto radicate sull'erroneo presupposto che possa richiedersi una quota “prelievo” per ciascuna ricetta (in caso di soggetto che esegua analisi contestuali sulla base di plurime ricette), pur a fronte di un'unica operazione di prelievo di sangue.
Da ciò deriva la piena legittimità della decurtazione.
Anche in tal caso va segnalato che, a fronte di tale specifica attività deduttiva,
l'opposta non ha svolto nessuna specifica contestazione, da ciò derivando la piena operatività del disposto di cui all'art.115 c.p.c..
L'onere di specifica contestazione appare ancor più grave per i profili di inappropriatezza prescrittiva alla luce dell'allegato n.7 della produzione di parte opponente, ove sono state specificamente indicate le ricette che presentavano le carenze formali denunziate ed il corrispondente compenso richiesto in pagamento.
4§ DOMANDE PROPOSTE DA CON LA MEMORIA DEPOSITATA IL CP_1
5/11/2024.
Con la memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c., depositata il 5 novembre 2024, parte opposta ha chiesto “alternativamente e ritenuta l'ammissibilità della precisazione della originaria domanda di pagamento in domanda di arricchimento senza causa e/o di danni da responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 2041 cod. civ., condannare l'opponente
al pagamento delle medesime somme con le maggiorazioni per interessi Parte_2
come sopra specificate”.
Orbene parte opposta si dilunga sull'ammissibilità della proponibilità di tali domande, senza, tuttavia, curarsi di fornire un, seppur minimo, supporto argomentativo alle domande come proposte.
- 20 - Invero, seppur ritualmente formulate, le domande in oggetto vanno in ogni caso rigettato per insuperabili carenze deduttive e probatorie in ordine agli elementi costitutivi delle pretese creditorie azionate.
5§ CONCLUSIONI E GOVERNO DELLE SPESE DI LITE.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione proposta dall' va pienamente accolta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed integrale rigetto delle domande di condanna proposte dall' CP_1
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe CP_1
di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione corrispondente al valore della domanda proposta ed ai valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva prestata dall'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n.934/2024, emesso dal Tribunale di Napoli (X sezione civile, dottor Marcello Amura) in data 16-19 febbraio 2024; rigetta, inoltre, le domande proposte da nei confronti dell , Parte_8 Parte_1
come individuate in parte motiva;
2. condanna , in persona del l.r.p.t., alla refusione delle Controparte_2
spese di lite in favore dell' , in persona del l.r.p.t., spese che si Parte_1
liquidano in euro 29.193,000 per compensi, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 18/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 21 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6678/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 18 novembre 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Parte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura dell'ente unitamente all'Avv. ARA GUGLIELMO, c.f.: dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- PARTE OPPONENTE
E
c.f.: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. BUONANNO ROBERTO, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2 - PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In sede monitoria, la (sin d'ora ha chiesto Controparte_2 CP_1
emettersi decreto ingiuntivo nei confronti dell' (sin d'ora ), Parte_1
assumendo il parziale inadempimento di fatture emesse a fronte dell'esecuzione di prestazioni "di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di patologia clinica" nell'anno 2020.
A fronte della prospettazione delle fatture complessivamente emesse e degli importi pagati dall' la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un residuo credito per la somma di
€ 639.462,78, da maggiorare degli interessi dovuti, ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del
9.10.2002, a decorrere dai termini previsti per il pagamento delle fatture.
In data 23 gennaio 2024 il Giudice del procedimento monitorio ha richiesto integrarsi il ricorso, fornendo chiarimenti in ordine alla concreta imputazione dei pagamenti intervenuti, in modo da far emergere le residue somme richieste a quali fatture fossero concretamente riferibili;
al contempo ha invitato il ricorrente a dedurre in ordine all'assenza di data del contratto addotto a sostegno delle richieste azionate.
All'esito dell'integrazione intervenuta in data 16 febbraio 2024, è stato emesso, in pari data, il decreto ingiuntivo n.934/2024, con cui è stato ingiunto all' “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 639.462,72 per sorta capitale, secondo la specifica imputazione contenuta nell'allegato 2 alle note depositate il 16 gennaio 2024;
- 2 -
2. gli interessi moratori ex art.7 del contratto invocato dalla parte, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo”; il tutto, oltre spese di lite.
La decorrenza degli interessi dalla data di deposito del ricorso veniva ricondotta al fatto che “parte ricorrente ha omesso di fornire i pur sollecitati chiarimenti in ordine alla data in cui sarebbe concretamente intervenuta la stipula del contratto posto a fondamento degli azionati crediti, sicchè tale carenza deduttiva impedisce di riconoscere interessi moratori per il periodo antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(non potendosi configurare una mora del debitore anteriormente alla stipula del contratto da cui discendono gli azionati crediti)”.
L' con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2024, ha inteso proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, ha operato, anche sulla scorta di quanto prospettato da controparte in sede monitoria, una dettagliata ricostruzione delle liquidazioni effettuate in relazione alle fatture emesse per l'anno 2020 nonché delle decurtazioni operate in conformità alle pattuizioni contrattuali ovvero alle ulteriori vicende estintive (quali la compensazione con controcrediti di natura restitutoria) espressamente richiamate.
Ha, conclusivamente, sostenuto l'inesistenza di debiti residui.
Si è costituita lamentando l'infondatezza dell'opposizione, ciò alla luce di CP_1
insuperabili carenze deduttive e probatorie in ordine all'invocata operatività dei tetti di spesa.
Ha segnalato, inoltre, il superamento delle incertezze ricostruttive in ordine alla data di stipula del contratto, indicato da controparte nel 1 aprile 2020, come da copia esibita, riformulando, pertanto, la richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori, come richiesti in ricorso monitorio.
- 3 - Con la memoria di cui all'art.171 ter 1° termine c.p.c., depositata il 5 novembre 2024,
oltre a reiterare gli argomenti già addotti, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“alternativamente e ritenuta l'ammissibilità della precisazione della originaria domanda di pagamento in domanda di arricchimento senza causa e/o di danni da responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 2041 cod. civ., condannare l'opponente Parte_2
al pagamento delle medesime somme con le maggiorazioni per interessi come sopra specificate”.
In assenza di attività istruttoria e previa decorrenza dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 18 novembre 2025.
****
Alla luce della ricostruzion di cui sopra, appare evidente come l'indagine debba indirizzarsi, in primo luogo, alla verifica di coerenza dei dati contabili forniti da ciascuna parte ed, in secondo luogo, alla verifica della fondatezza delle decurtazioni operate dall'
1§ L'ANALISI DEI CREDITI AZIONATI E RICONCILIAZIONE TRA IMPORTI FATTURATI E
PAGAMENTI/FATTI ESTINTIVI, COME RICOSTRUITI DALLE PARTI.
1.1 CREDITI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.2 del 10 febbraio 2020, n.4 del 09 marzo 2020 e n.6 del
08 aprile 2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo gennaio-marzo 2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 1.750.615,03, le parti concordano sulla circostanza che l' ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi euro
1.575.533,53.
- 4 - L' in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa), ha dedotto di aver provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 172.564,74 a saldo dei corrispettivi richieste con le predette fatture.
Tale ricostruzione non appare coerente con quanto paventato dal ricorrente con le note di chiarimento depositate, in sede monitoria, il 16 febbraio 2024.
Ivi, in particolare, ha sostenuto di aver ricevuto, a saldo, il minor importo di euro
140.712,55, richiamando il mandato n.7963 del 19 giugno 2020.
All'esito di un'attenta lettura degli atti di causa, può affermarsi che la differenza in esame è riconducibile al fatto che l' nell'effettuare il pagamento del saldo riconosciuto di euro 172.564,74, ha operato una trattenuta di euro 31.852,19 a titolo di recupero saldo negativo anno 2013 (cfr. allegato 5 della produzione di parte opponente), corrispondendo la residua somma di euro 140.712,55, indicata da parte opposta, la quale, pur stimolata in sede monitoria, si è ben guardata dall'evidenziare che il pagamento del saldo avvenne con la precisazione della trattenuta del predetto importo e del relativo titolo.
In atto di citazione viene, inoltre, espressamente richiamato e prodotto in giudizio la
Determina n.626 del 18 febbraio 2015 ed i relativi avvisi di pagamento, a mezzo dei quali
l' a provveduto a recuperare il predetto saldo negativo.
A tal riguardo non può non segnalarsi come questo Giudice, con decreto reso in data
23 gennaio 2024 nell'ambito del procedimento monitorio, abbia espressamente invitato parte ricorrente a chiarire eventuali ragioni addotte dall' a fondamento del mancato pagamento degli importi recati dalle fatture emesse, invito che è stato completamente disatteso in sede di memoria integrativa depositata il 16 febbraio 2024.
Orbene parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare l'esistenza del debito restitutorio (per euro 31.852,19) espressamente utilizzato in parziale compensazione dall' in occasione del pagamento del predetto
- 5 - saldo, sicchè le relative circostanze (ovvero l'esistenza del controcredito opposto in compensazione e l'operatività della compensazione nella corrispondente misura) devono ritenersi incontestate a norma dell'at.115 c.p.c..
Ad ogni modo le vicende correlate a crediti restitutori vantati dall' ei confronti di per pagamenti in eccesso effettuati nell'anno 2013 è stata già delibata da CP_1
questo Tribunale e da questo Giudice nell'ambito della sentenza n.3119/2024, depositata in data 19 marzo 2024 e resa tra le stesse parti, sentenza ai cui contenuti è sufficiente fare rinvio e che non risulta essere stata impugnata innanzi alla Corte di Appello (la sentenza in esame è stata depositata dall'opponente in occasione della costituzione all'allegato 11).
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 618,03 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 1.878,73 per inapropriatezza prescrittiva
1.2 CREDITI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.8 del 11 MAGGIO 2020, n.10 del 08 giugno 2020 e n.13 del 08 luglio 2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo aprile giugno 2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 657.941,97, l' assume di aver corrisposto somme in acconto per complessivi euro 202.503,54; parte opposta assume, invece, di aver ricevuto un importo inferiore;
in particolare, per la fattura n.10 del 08 giugno 2020, assume di aver ricevuto in acconto il minor importo di euro 95.890,42 (in luogo dell'importo di euro 127.742,62 indicato dall' .
Le parti concordano sul mancato pagamento di ulteriori somme a titolo di ulteriore acconto o saldo.
- 6 - Anche in tal caso, la differenza è riconducibile al fatto che l' nell'effettuare il pagamento dell'acconto riconosciuto per la fattura n.10 del 08 giugno 2020 di euro
127.742,62 , ha operato una trattenuta di euro 31.852,19 a titolo di recupero saldo negativo anno 2013 (cfr. allegato 5 della produzione di parte opponente), corrispondendo la residua somma di euro 95.890,42 indicata da parte opposta, la quale si è ben guardata dall'evidenziare che il saldo prevedeva espressamente la trattenuta del predetto importo.
Orbene parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare l'esistenza del debito restitutorio (per euro 31.852,19) espressamente utilizzato in parziale compensazione dall' in occasione del pagamento del predetto saldo, sicchè le relative circostanze (ovvero l'esistenza del controcredito opposto in compensazione e l'operatività della compensazione nella corrispondente misura) devono ritenersi incontestate a norma dell'at.115 c.p.c.; valgono, inoltre, le considerazione già svolte con riguardo ad analoga decurtazione operata per il primo trimestre.
Gli stessi principi conducono a ritenere come sostanzialmente incontestata la decurtazione di euro 13.139,56 operato dall' derivante dal recupero in chiave compensativa degli importi pagati in conformità alla Fattura n. 12 del 23.06.2020 di €
18.069,21 (Emergenza COVID); invero, come evidenziato dall' ell'atto di opposizione,
“tale fattura fu liquidata per intero, giusta Determinazione n.
4.645 del 10.07.2020, ai sensi della DGRC 222 del 12/5/2020. In tale Delibera furono date indicazioni alle Parte_3
per l'integrazione dell'importo dell'acconto da corrispondere per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 alle strutture accreditate, in modo da assicurare un importo mensile complessivo fino al 90% di 1/12 del tetto di spesa 2020, qualora l'importo dell'acconto mensile calcolato come da contratto risultasse inferiore a causa della riduzione della produzione per l'emergenza COVID-19; successivamente la Circolare Applicativa a firma del Direttore Generale Tutela Salute n.0277078 del 12/06, al comma 5 prevedeva però che
- 7 - «il recupero degli “Acconti COVID” avvenisse imputando tali acconti al pagamento dei saldi periodici ... a partire dal saldo relativo al secondo trimestre del 2020».
Il Recupero è avvenuto in occasione del saldo del secondo trimestre (€ 13.139,56) e dell'acconto di ottobre 2020 (€ 4.929,65). Si evidenzia che la struttura fu informata del recupero degli Acconti COVID con PEC del 31.07.2020”.
Anche in tal caso, pertanto, siamo in presenza dell'espressa decurtazione correlata all'affermata esistenza di controcredito opposto in compensazione sulla base della specifica e dettagliata fattispecie sopra ricostruita e supportata sul piano documentale.
A fronte di tale prospettazione è totalmente difettata qualsivoglia specifica contestazione da parte dell'opposta in ordine all'esistenza del controcredito ed alla conseguente compensazione e/o iniziativa recuperatoria.
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 382.894,58 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 59.191,89 per aver erogato prestazioni di “Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
c) euro 206,40 per “Doppi Prelievi”.
1.3 CREDITI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.16 del 07 luglio 2020, n.19 del 07 settembre 2020 e n.23 del 09 ottobre 2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo luglio-settembre 2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 220.449,44, le parti concordano sulla circostanza che l' ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi euro
133.235,20.
L' in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa), ha dedotto di aver provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 12.159,30 a saldo dei corrispettivi richieste con le predette fatture.
- 8 - Tale ricostruzione non appare coerente con quanto paventato dal ricorrente con le note di chiarimento depositate, in sede monitoria, il 16 febbraio 2024.
Ivi, in particolare, ha sostenuto di aver ricevuto, a saldo, il minor importo di euro
1.758,89, richiamando il mandato n.7963 del 19 giugno 2020.
Anche in tal caso, la differenza è riconducibile al fatto che l' nell'effettuare il pagamento del saldo riconosciuto per le fatture di cui al trimestre (pari ad euro euro
12.159,30), ha operato una trattenuta di euro 10.441,40 a titolo di recupero delle somme pagate a seguito di precetto in esecuzione del DI n.610/2011, decreto poi revocato con sentenza n.8750/20 del 21 novembre 2020), corrispondendo la residua somma di euro 1.758,89 indicata da parte opposta, la quale si è ben guardata dall'evidenziare che il saldo prevedeva espressamente la trattenuta del predetto importo ed il relativo titolo.
Orbene parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare l'esistenza del debito restitutorio (per euro 10.441,40) espressamente utilizzato in parziale compensazione dall' in occasione del pagamento del predetto saldo, sicchè le relative circostanze (ovvero l'esistenza del controcredito opposto in compensazione e l'operatività della compensazione nella corrispondente misura) devono ritenersi incontestate a norma dell'at.115 c.p.c..
Inoltre è presente in atti (cfr. allegato 12) copia della sentenza n.8751/2020 con cui è stato revocato il D.I. n.610/2011; la caducazione del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione costituisce, appunto, il non contestato titolo recuperatorio (a mezzo compensazione) azionato dall'
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 10.023,53 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 64.915,31 per aver erogato
- 9 - prestazioni di “Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
c) euro 116,10 per “Doppi Prelievi”.
1.4 CREDITI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2020
Vengono in rilievo le fatture n.25 del 07 novembre 2020 e n.29 del 07 dicembre2020; trattasi dei compensi maturati per le prestazioni erogate nel periodo ottobre-novembre
2020.
A fronte del complessivo fatturato di euro 113.373,50, le parti concordano sulla circostanza che l' ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi euro
72.418,24.
L' in occasione della costituzione in giudizio (cfr. comparsa), ha dedotto di aver provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 8.598,21 a saldo dei corrispettivi richieste con le predette fatture.
Tale ricostruzione appare sostanzialmente coerente con quanto paventato dal ricorrente con le note di chiarimento depositate, in sede monitoria, il 16 febbraio 2024 ( vi è una differenza di 4 euro tra quanto l' assume corrisposto per saldo fattura n.25 e quanto dedotto dall'opposta; euro 6.418,00 in luogo di euro 6.414,00).
Va preliminarmente ribadito quanto evidenziato per le somme richieste in relazione al secondo trimestre 2020.
Deve considerarsi come sostanzialmente incontestata la decurtazione di euro
4.929,65 operato dall derivante dal recupero in chiave compensativa degli importi pagati in conformità alla Fattura n. 12 del 23.06.2020 di € 18.069,21 (Emergenza COVID); invero, come evidenziato dall' nell'atto di opposizione, “tale fattura fu liquidata per intero, giusta Determinazione n.
4.645 del 10.07.2020, ai sensi della DGRC 222 del
12/5/2020. In tale Delibera furono date indicazioni alle per l'integrazione Parte_3
dell'importo dell'acconto da corrispondere per le mensilità di marzo, aprile e maggio
2020 alle strutture accreditate, in modo da assicurare un importo mensile complessivo
- 10 - fino al 90% di 1/12 del tetto di spesa 2020, qualora l'importo dell'acconto mensile calcolato come da contratto risultasse inferiore a causa della riduzione della produzione per l'emergenza COVID-19; successivamente la Circolare Applicativa a firma del Direttore
Generale Tutela Salute n.0277078 del 12/06, al comma 5 prevedeva però che «il recupero degli “Acconti COVID” avvenisse imputando tali acconti al pagamento dei saldi periodici
... a partire dal saldo relativo al secondo trimestre del 2020».
Il Recupero è avvenuto in occasione del saldo del secondo trimestre (€ 13.139,56) e dell'acconto di ottobre 2020 (€ 4.929,65). Si evidenzia che la struttura fu informata del recupero degli Acconti COVID con PEC del 31.07.2020”.
Anche in tal caso, pertanto, siamo in presenza dell'espressa decurtazione correlata all'affermata esistenza di controcredito opposto in compensazione sulla base della specifica fattispecie sopra ricostruita e supportata sul piano documentale.
A fronte di tale prospettazione è totalmente difettata qualsivoglia specifica contestazione da parte dell'opposta in ordine all'esistenza del controcredito ed alla conseguente compensazione e/o iniziativa recuperatoria.
Rimangono, pertanto, da esaminare le ulteriori decurtazioni operate dall' per il trimestre in esame, ovvero: a) euro 19.470,73 per aver erogato prestazioni di “Lettera R impattante” oltre la data di esaurimento comunicata;
b) euro 7.956,67 per aver erogato prestazioni di “Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata.
2§ LE DECURTAZIONI PER PRESTAZIONI “LETTERA R IMPATTANTE” E “LETTERA R
NON IMPATTANTE” ESEGUITE OLTRE LA DATA DI ESAURIMENTO COMUNICATA.
Si è provveduto, nella parte che precede, a specificamente individuare le decurtazioni operate dall' ui saldi maturati per ciascun trimestre, motivate in ragione del fatto che aveva provveduto ad erogare prestazioni di “Lettera R impattante” e di CP_1
“Lettera R non impattante” oltre la data di esaurimento comunicata.
A sostegno di tali decurtazioni per l' ostiene:
- 11 - ➢ avuto riguardo al primo trimestre, che “così come comunicato a mezzo PEC il
14 febbraio 2020, la data di esaurimento del tetto del sottoinsieme di prestazioni della lettera R, con esclusione dei sette codici di maggior valore unitario, fu fissata al 2 marzo 2020. A far data dal 03/03/2020, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, tale tipologia di prestazioni non poteva essere erogata a carico del Servizio Sanitario Regionale”;
➢ avuto riguardo al secondo trimestre, che “Con comunicazione a mezzo PEC il
7/5/2020, tutte le strutture furono informate che l'erogazione delle prestazioni di lettera R impattanti, interrotta in data 31/3/2020 per l'esaurimento del tetto contrattualizzato ad esse destinato, causa una sopravvenienza attiva, era stata provvisoriamente riautorizzata, seppure limitatamente al periodo 11 maggio – 15 maggio 2020. La decurtazione applicata ad fa CP_1
riferimento alle prestazioni contrassegnate dai codici 91.29.4 – 91.30.1 –
91.31.1 – 91.33.4 – 91.34.5 – 91.36.5 e 91.37.4 erogate tra il primo aprile ed il
10 maggio 2020 e tra il 16 maggio ed il 30 giugno 2020 che non potevano essere erogate a carico del ”; Parte_4
➢ avuto riguardo al terzo e quarto trimestre, che “Come già esplicitato
l'erogazione di tale tipologia di prestazione era stata interdetta, con comunicazione a mezzo PEC, al 31/3/2020, con la parentesi 11-15/5/2020. La decurtazione applicata ad fa riferimento alle prestazioni di CP_1 [...]
comunque erogate nel terzo trimestre del 2020”. Parte_5
Analoghe precisazioni sono state operate per le prestazioni “lettera R non impattante” (prestazioni eseguite dopo la comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa).
- 12 - Orbene, occorre fare qualche considerazione di carattere preliminare in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
Il baricentro dell'attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale è il potere di programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle
Regioni.
L'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destina-te al Servizio sanitario.
In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione eco-nomico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottato i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14).
Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n.
449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
- 13 - Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2/5/2006, n. 8).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n.
2290).
Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte
Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte
Cost. 28/7/1995, n. 416).
In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost. 23/7/1992, n. 356).
- 14 - Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica
Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013).
Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527).
Per poter rientrare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).
Nel suddetto accordo devono essere indicati: - “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”; - “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate”; - “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni …”. (cfr. art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992).
Nel percorso di avvicinamento al tema oggetto del presente giudizio, vanno poi richiamati una serie di principi giurisprudenziali costituenti attuazione del sistema sino ad ora delineato:
- “il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997,
n. 449, esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella cornice di una pianificazione finanziaria. Tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta, quindi, un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento
- 15 - di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle presta-zioni erogate” (Cons. Stato 25/01/2002, n.
418; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206);
- per consentire il rispetto del limite di spesa, le regioni (e quindi le aziende sanitarie locali) possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr.
Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053);
- è da "ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale”, così come è da ritenersi legittimo “il metodo della regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle prerogative imprenditoriali" (cfr. Cons. Stato 18/06/ 2013, n. 3327; in termini anche
Cons. Stato 10/02/2016, n. 566);
- “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale
(cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n. 4540; Cons. Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato
27/02/2018, n. 1206; il sottolineato è dello scrivente);
- l'accettazione del sistema di regressione tariffaria da parte dei centri accreditati e la superiore esigenza di contenimento della spesa pubblica escludono la possibilità di agire
- 16 - con l'azione ex art. 2041 cod. civ. con riferimento alle prestazioni rese oltre il limite di spesa (cfr. Cass. 12/02/2018, n. 15243).
In base a quanto precede è possibile affermare che, nell'ambito dei singoli Servizi sanitari regionali, la fissazione del tetto di spesa è un momento fondamentale ed ineludibile, in quanto consente di effettuare il necessario raccordo tra l'attività assistenziale diretta ai cittadini e lo stanziamento finanziario a tal fine previsto.
A presidio dell'insuperabilità del tetto e delle correlate esigenze di contenimento della spesa pubblica, vi è la c.d. regressione tariffaria, la cui applicazione non è in alcun modo vincolata all'effettuazione del monitoraggio, da parte della singola delle prestazioni rese dai centri accreditati nel corso del singolo anno finanziario.
Il rapporto in esame è quindi caratterizzato da momenti in cui la P.A. agisce in veste di autorità, sia mediante valutazioni discrezionali pure (ad es. in tema di fissazione del tetto di spesa) sia mediante accertamenti di tipo tecnico-discrezionale (ad es. in tema di verifica dello sforamento dei tetti di spesa e di conseguente determinazione della regressione tariffaria), che si traducono in provvedimenti nei cui confronti si configurano posizioni di interesse legittimo (cfr. , Napoli, 07/03/2012, n.1145). Parte_6
Come di recente affermato dalla Corte di Cassazione, “nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati,
- 17 - sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato al-la giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tute-la del diritto soggettivo vantato con la domanda"
(cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053; Cass., sez. un., 28/05/2019, n. 14525).
Una volta chiariti i principi regolatori del rapporto oggetto di lite e ritornando al caso che ci vede impegnati, occorre evidenziare che i limiti di spesa per le prestazioni cd.
“Lettera R” (impattante e non impattante) sono espressamente disciplinati dagli artt.3,
4 e 5 del contratto intercorso tra le parti e stipulato in data 1/4/2020 (cfr. allegato 2 della produzione di parte opponente), al cui contenuto è sufficiente fare integrale rinvio.
Parte opponente, nel costituirsi in giudizio, ha depositato documentazione (cfr. allegati 3,4,5 e 6) comprovante la rituale applicazione delle decurtazioni in ragione dei tetti di spesa come sopra disciplinati.
In particolare, ha documentato che le decurtazioni sono state applicate a mezzo specifiche delibere ed in piena conformità alle pattuizioni del contratto, come sopra ricostruite, anche avuto riguardo alla tempestiva comunicazione delle date di superamento dei tetti di spesa (cfr. pec di cui all'allegato 3 della produzione di parte opponente).
Parte opposta, dal suo canto, non ha in alcun modo specificamente contestato la documentazione in esame né ha contrastato la sussistenza dei presupposti delle applicate decurtazioni, limitandosi a contestazioni assolutamente generiche, così come del tutto generico appare il rinvio ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio.
Conclusivamente, le suddette decurtazioni devono ritenersi legittimamente operate.
3§ LE DECURTAZIONI PER “INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA” E “DOPPI PRELIEVI”.
Vanno, infine, esaminate le ulteriori, modeste, decurtazioni correlate a
“inappropriatezza prescrittiva” e “doppi prelievi”.
- 18 - L'opponente, in merito alla prima ipotesi, ha dedotto in citazione che “all'atto dell'esecuzione delle prestazioni era pienamente vigente la Circolare Lorenzin, protocollo
Ministero della Salute n. 0003012 del 25.3.2016, che, all'articolo 2.1 “Indicazioni per i
Medici Specialisti” chiariva che: “Ove l'odontoiatra e il medico specialista non siano abilitati alla prescrizione diretta, prescriveranno la prestazione su ricetta bianca, curando che siano indicati i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (codice fiscale e/o sigla della provincia e numero di iscrizione all'ordine professionale) e motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità. Tale prestazione, così, potrà essere trascritta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale, barrando la casella "S"
(suggerita) riportando i riferimenti del medico induttore”.
L'indicazione del codice induttore doveva essere presente sulla ricetta su cui è riportata e sulla quale il sanitario preposto effettuò il dovuto controllo”.
Viene, pertanto, evidenziato che la decurtazione è stata fondata in ragione di controlli effettuati sulle ricette poste a fondamento delle prestazioni erogate, talune delle quali si presentavano irregolari in quanto prive dell'indicazione del cd. “codice induttore”.
L'ulteriore decurtazione operata (“doppi prelievi”) viene così esplicitata dall'
“nell'ambito dei controlli effettuati dalla scrivente si accertò che, in occasione Pt_7
dell'esecuzione di analisi emato-chimiche con multi-prescrizioni, la voce ”prelievo” – codice Nomenclatore 91.492.001 – era presente in tutte le impegnative, successivamente caricate sul file inviato al . CP_3
Posto che, per ogni indagine l'importo del prelievo può essere ovviamente riconosciuto una sola volta, fu applicata alla struttura ricorrente la decurtazione sopra descritta”.
- 19 - È evidente che, nel primo caso, trattasi di verifica di carattere formale spettante all'ente erogatore della prestazione sanitaria, che non deve dare corso alla stessa ove difettino le indicazioni sopra denunziate;
nel secondo caso si è in presenza di pretese di rimborso del tutto infondate in quanto radicate sull'erroneo presupposto che possa richiedersi una quota “prelievo” per ciascuna ricetta (in caso di soggetto che esegua analisi contestuali sulla base di plurime ricette), pur a fronte di un'unica operazione di prelievo di sangue.
Da ciò deriva la piena legittimità della decurtazione.
Anche in tal caso va segnalato che, a fronte di tale specifica attività deduttiva,
l'opposta non ha svolto nessuna specifica contestazione, da ciò derivando la piena operatività del disposto di cui all'art.115 c.p.c..
L'onere di specifica contestazione appare ancor più grave per i profili di inappropriatezza prescrittiva alla luce dell'allegato n.7 della produzione di parte opponente, ove sono state specificamente indicate le ricette che presentavano le carenze formali denunziate ed il corrispondente compenso richiesto in pagamento.
4§ DOMANDE PROPOSTE DA CON LA MEMORIA DEPOSITATA IL CP_1
5/11/2024.
Con la memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c., depositata il 5 novembre 2024, parte opposta ha chiesto “alternativamente e ritenuta l'ammissibilità della precisazione della originaria domanda di pagamento in domanda di arricchimento senza causa e/o di danni da responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 2041 cod. civ., condannare l'opponente
al pagamento delle medesime somme con le maggiorazioni per interessi Parte_2
come sopra specificate”.
Orbene parte opposta si dilunga sull'ammissibilità della proponibilità di tali domande, senza, tuttavia, curarsi di fornire un, seppur minimo, supporto argomentativo alle domande come proposte.
- 20 - Invero, seppur ritualmente formulate, le domande in oggetto vanno in ogni caso rigettato per insuperabili carenze deduttive e probatorie in ordine agli elementi costitutivi delle pretese creditorie azionate.
5§ CONCLUSIONI E GOVERNO DELLE SPESE DI LITE.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione proposta dall' va pienamente accolta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed integrale rigetto delle domande di condanna proposte dall' CP_1
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe CP_1
di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione corrispondente al valore della domanda proposta ed ai valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva prestata dall'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n.934/2024, emesso dal Tribunale di Napoli (X sezione civile, dottor Marcello Amura) in data 16-19 febbraio 2024; rigetta, inoltre, le domande proposte da nei confronti dell , Parte_8 Parte_1
come individuate in parte motiva;
2. condanna , in persona del l.r.p.t., alla refusione delle Controparte_2
spese di lite in favore dell' , in persona del l.r.p.t., spese che si Parte_1
liquidano in euro 29.193,000 per compensi, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 18/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 21 -