Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto da:
- BE AB LI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
- Ministero della cultura (MIC);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, presentata da parte ricorrente in relazione al progetto di un impianto eolico, denominato “Parco eolico Santeramo”, costituito da n. 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,4 MW, per una potenza complessiva pari a 70,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA), con le opere di connessione e infrastrutturali da realizzarsi anche nel Comune di Matera (MT), nonché a fronte della diffida trasmessa dalla Società al MASE con PEC del 3 marzo 2025;
per la condanna
del MASE alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di VIA ex art. 25, comma 2- bis del d.lgs. n. 152/2006 entro un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a valle dell’accertamento del relativo obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a.;
nonché per l’accertamento:
- della condotta parimenti inerte del Ministero della cultura (MIC) in ordine al rilascio del parere di sua competenza nell’ambito della procedura di VIA avviata dalla Società, e della conseguente formazione del silenzio-assenso quanto al predetto parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 1 e 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17- bis della l. n. 241/1990;
- del diritto della Società, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter del d.lgs. n. 152/2006, al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006;
per la condanna
del MASE al rimborso alla Società della somma pari a € 18.318,56.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. NI ES e uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea Sticchi Damiani, su delega dell'avv. Carlo Comandè, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. BE AB LI s.p.a. (di seguito anche Società) ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a fronte dell’istanza avanzata il 28 dicembre 2022 e concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico, denominato “Parco eolico Santeramo”, costituito da n. 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,4 MW, per una potenza complessiva pari a 70,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA), con le opere di connessione e infrastrutturali da realizzarsi anche nel Comune di Matera (MT). La Società ha premesso che al predetto progetto va riconosciuta ex lege una “priorità” nella relativa trattazione ed evasione in virtù dell’elevata potenza nominale dello stesso che supera la soglia minima (70 MW) prevista dal legislatore all’art. 8, comma 1- bis , lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 per gli impianti eolici on-shore .
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa sono stati così esposti dalla ricorrente:
i) in data 28 dicembre 2022, la Società ha trasmesso, al Ministero allora denominato per la transizione ecologica, oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l’istanza di avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del TUA;
ii) in data 24 marzo 2023, l’Amministrazione, dopo aver verificato la completezza e la procedibilità dell’istanza, ha proceduto alla pubblicazione degli elaborati progettuali sul proprio sito web istituzionale, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica e della consultazione del pubblico;
iii) con nota acquisita al protocollo del MASE il 13 febbraio 2024, la Società ha trasmesso integrazioni documentali volontarie, che l’Amministrazione provvedeva a pubblicare sul proprio sito istituzionale in data 1° marzo 2024, dando così avvio ad una nuova consultazione del pubblico, conclusasi in data 16 marzo 2024;
v) in data 20 giugno 2024 e poi in data 3 marzo 2025, la Società ha diffidato il MASE a concludere il procedimento e a rimborsare;
1.2. Atteso quanto sopra, con il ricorso in epigrafe, la BE AB LI s.p.a. ha agito in giudizio per reagire all’ingiustificata stasi del procedimento di VIA, deducendo che allo stato perdura l’inerzia, in particolare, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC atteso che, ‹‹dalla consultazione del sito istituzionale del MASE, si evince che l’istanza della Società versa ancora nello “Stato procedura: Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”›› .
1.3. Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1 -bis , e 25, commi 1, 2- bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006 (TUA), 2, comma 1, della l. n. 241/1990, violazione dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità, di tutela dell’affidamento e certezza del diritto, violazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, violazione dei principi di derivazione eurounitaria di cui al Regolamento (UE) 2022/2577 e degli ulteriori principi di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile nonché di proporzionalità, razionalizzazione, massima semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’obbligo del MIC di rendere il parere di competenza e del MASE di concludere il procedimento di VIA, con la contestuale nomina, per l’ipotesi di perdurante silenzio, di un commissario ad acta che dovrà provvedere in luogo e vece dell’Amministrazione. Inoltre, è stato chiesto l’accertamento del diritto della Società al rimborso del 50% degli oneri d’istruttoria corrisposti per l’ammontare pari a € 18.318,56.
2. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della cultura (MIC) che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale non ha prodotto documenti né memorie difensive.
3. All’udienza del 10 marzo 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Innanzitutto, come si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr., ex multis, sentt. n. 1063/2025 e n. 1356/2025), va subito chiarito che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ( cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali” (art. 3- bis del citato d.lgs. n. 152/2006).
5. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Ciò detto, deve pure evidenziarsi che il “concerto” con il MIC si inserisce in una fase successiva rispetto alla stasi procedurale qui censurata, posto che nel presente contenzioso si lamenta innanzitutto la mancata determinazione da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (quale atto presupposto del provvedimento finale di VIA, il quale, a sua volta “intercetta” anche l’intervento del MIC).
Posta tale cornice normativa, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che l’Amministrazione sia incorsa certamente in un’ipotesi di inerzia censurabile atteso che, dagli atti depositati in giudizio, è emerso che:
- il 22 marzo 2023, la Direzione generale valutazioni ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza, nonché la pubblicazione del progetto sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 24 del TUA, dando così avvio alla fase di consultazione pubblica;
- il 4 marzo 2024, dopo l’acquisizione al procedimento delle integrazioni volontarie prodotte dalla Società, è stata rinnovata la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del TUA, dalla quale hanno iniziato a decorrere i 15 giorni per la presentazione delle osservazioni e per la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni, quindi gli ulteriori 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente;
- i termini di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione di progetto ( cfr. art. 25, comma 2- bis , del TUA) sono ampiamente decorsi senza che vi sia stata l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC così integrandosi e perpetuandosi la stasi procedurale per cui è causa.
6. Da tali presupposti fattuali deriva, oltre all’obbligo di conclusione del procedimento di VIA, anche il connesso obbligo restitutorio gravante sull’Amministrazione statale, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale: “Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica [oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica] ” . La ricorrente ha dichiarato di aver corrisposto gli oneri istruttori nella misura di € 36.637,12, con disposizioni di pagamento di cui è stata anche versata in atti la relativa copia contabile. Risulta pertanto evidente che, a fronte dello spirare del termine perentorio previsto dal comma 2- bis ( “comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23”), va riconosciuto, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso reclamato dalla ricorrente. L’art. 25, comma 2- ter del TUA introduce, infatti, una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale di cui all’articolo 2- bis , comma 1- bis , della l. n. 241/1990 e prevede che il rimborso avvenga “mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica” ( cfr. , in termini, T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 527/2025).
7. In conclusione, i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati rispettati, pertanto, il ricorso va accolto e le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, devono determinarsi sull’istanza della Società ricorrente. In particolare, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC del MASE deve esprimersi e predisporre – senza vincolo di contenuto – lo schema di provvedimento di VIA entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; inoltre, gli altri Organi del Ministero della cultura e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica coinvolti – in successione – nel procedimento di VIA in questione devono esprimersi nei termini procedimentali di cui all’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006.
Inoltre, come anticipato, sussistono i presupposti per condannare il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica anche al rimborso del 50% degli oneri istruttori corrisposti, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla Società.
La nomina del commissario ad acta avverrà – ad istanza di parte – nell’eventualità in cui, dopo il predetto termine, si protragga l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna, ex art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso del 50% degli oneri istruttori corrisposti, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla Società;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR IG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
NI ES, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI ES | AR IG |
IL SEGRETARIO