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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2774/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013288973000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1718/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nella richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna alle spese del giudizio di parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620239013288973000, relativa all'IMU 2012 e accessori, basata su cartella n. 29620180049303124000.
Espone quanto segue.
Prescrizione quinquennale del credito (IMU 2012).
Violazione del giudicato: la cartella è già stata annullata da sentenza definitiva.
Richiesta di condanna per lite temeraria: si accusa l'Agenzia di aver agito senza fondamento, causando spese inutili.
Controdeduzioni di ER
Eccezione preliminare: l'intimazione impugnata non è riferibile al ricorrente (errore nel numero dell'atto).
Improcedibilità: il ricorso è tardivo (oltre i 60 giorni dalla notifica).
Legittimità della notifica via PEC: la cartella è stata regolarmente notificata nel 2018.
Prescrizione decennale: secondo l'Agenzia, il termine non è quinquennale ma decennale.
Sospensione dei termini: invoca la normativa emergenziale (COVID-19) che ha sospeso i termini di prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa ove prendeva atto dell'errore materiale in sede di identificazione dell'intimazione impugnata( da 29620239013288973000 a 29620249012137978000) ma, in ogni caso, ribadisce che la cartella sottesa è già stata annullata per prescrizione con sentenza passata in giudicato.
Tra l'altro il Comune di Cefalù ha già sgravato il ruolo IMU 2012, e anche il concessionario ha azzerato la partita.
Chiede alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere e di decidere sulle spese in base alla soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che il debito IMU 2012 è prescritto e comunque già annullato da sentenza definitiva,
e che l'Agenzia ha violato tale giudicato notificando una nuova intimazione.
Alla luce della documentazione prodotta si osserva che la cartella prodromica portante il n,
29620180049303124 è stata annullata per effetto della sentenza n. 1326/24 passata in giudicato. Pertanto
l'intimazione non poteva essere emessa.
Per completezza è opportuno rilevare che l'intimazione impugnata contiene altra cartella portante il n.
29620220068763807000 notificata il 01/02/2023 di € 1.418,16 attinente a violazioni al codice della strada, comunque non impugnata dalla parte ricorrente.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere come da richiesta della parte ricorrente nella memoria successiva e, in adesione ai principi sulla soccombenza virtuale, ER va condannata alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna ER alle spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente, da liquidarrsi a favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2774/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013288973000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1718/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nella richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna alle spese del giudizio di parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620239013288973000, relativa all'IMU 2012 e accessori, basata su cartella n. 29620180049303124000.
Espone quanto segue.
Prescrizione quinquennale del credito (IMU 2012).
Violazione del giudicato: la cartella è già stata annullata da sentenza definitiva.
Richiesta di condanna per lite temeraria: si accusa l'Agenzia di aver agito senza fondamento, causando spese inutili.
Controdeduzioni di ER
Eccezione preliminare: l'intimazione impugnata non è riferibile al ricorrente (errore nel numero dell'atto).
Improcedibilità: il ricorso è tardivo (oltre i 60 giorni dalla notifica).
Legittimità della notifica via PEC: la cartella è stata regolarmente notificata nel 2018.
Prescrizione decennale: secondo l'Agenzia, il termine non è quinquennale ma decennale.
Sospensione dei termini: invoca la normativa emergenziale (COVID-19) che ha sospeso i termini di prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa ove prendeva atto dell'errore materiale in sede di identificazione dell'intimazione impugnata( da 29620239013288973000 a 29620249012137978000) ma, in ogni caso, ribadisce che la cartella sottesa è già stata annullata per prescrizione con sentenza passata in giudicato.
Tra l'altro il Comune di Cefalù ha già sgravato il ruolo IMU 2012, e anche il concessionario ha azzerato la partita.
Chiede alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere e di decidere sulle spese in base alla soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che il debito IMU 2012 è prescritto e comunque già annullato da sentenza definitiva,
e che l'Agenzia ha violato tale giudicato notificando una nuova intimazione.
Alla luce della documentazione prodotta si osserva che la cartella prodromica portante il n,
29620180049303124 è stata annullata per effetto della sentenza n. 1326/24 passata in giudicato. Pertanto
l'intimazione non poteva essere emessa.
Per completezza è opportuno rilevare che l'intimazione impugnata contiene altra cartella portante il n.
29620220068763807000 notificata il 01/02/2023 di € 1.418,16 attinente a violazioni al codice della strada, comunque non impugnata dalla parte ricorrente.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere come da richiesta della parte ricorrente nella memoria successiva e, in adesione ai principi sulla soccombenza virtuale, ER va condannata alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna ER alle spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente, da liquidarrsi a favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO