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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 17044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17044 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di IR AV di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 novembre 2022, per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.; 2. sentenza del Tribunale di Bari, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel rideterminare la pena, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la pena inflitta con la sentenza n. 1, ed ha aggiunto tre anni di reclusione per il reato dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 della sentenza n. 2 ed un anno di reclusione per il reato dell'art. 73 della medesima sentenza, pene entrambe ridotte poi per il rito abbreviato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17044 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo delle pene inflitte per i due diversi reati della sentenza n. 1, assumendo come pena base direttamente quella finale, al netto della riduzione per il rito (9 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione), e non quella inflitta per il reato più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen. (11 anni di reclusione, al lordo della riduzione per il rito). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso deduce unicamente che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo delle pene inflitte con la sentenza in cui era inserito il reato più grave, e che conteneva una continuazione interna con reati satellite. L’argomento è inammissibile, perché lo scorporo ha semplificato il calcolo del giudice dell'esecuzione, ma non ha cambiato il calcolo finale della pena del reato continuato riconosciuto con l’ordinanza impugnata. In un caso quale quello in esame la struttura della pena per il reato continuato è composta di una pena base individuata ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in quella del reato più grave della sentenza n. 1 (frammento di pena su cui si concentra il ricorso), di un aumento per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza n. 1 (su cui non vi sono deduzioni in ricorso), e di un aumento per la continuazione esterna con i reati della sentenza n. 2 (su cui, a sua volta, non ci sono deduzioni in ricorso). In definitiva, il ricorso si concentra soltanto sulla violazione formale del criterio previsto dall’art. 187 disp. att. cod. pen. nella individuazione della pena base per il reato più grave. Però, posto che la pena da infliggere per il reato più grave deriva dal giudizio di cognizione ed il giudice dell’esecuzione non ha il potere di discostarvisi, e che sugli aumenti per i reati satellite della continuazione interna a tale sentenza e della continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza n. 2 non vi sono deduzioni in ricorso, la violazione del criterio formale previsto dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. non produce conseguenza, come già rilevato in Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01, in motivazione, che ha evidenziato che “la disomogeneità delle interpretazioni in ordine alla norma in questione assume precipua rilevanza allorché vengano in considerazione reati puniti con la pena dell'ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cui 2 all'art. 78 cod. pen. Solo per questi, infatti, ha incidenza l'individuazione della pena base sulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal caso mutare il computo (così come la natura) della pena finale;
viceversa, nessuna incidenza si determina per le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per la medesimezza del risultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata sui singoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sulla pena finale”. In definitiva, essendosi limitato a censurare una violazione formale senza, però, formulare deduzioni sul quantum degli aumenti di pena per i reati satellite, il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di IR AV di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 novembre 2022, per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.; 2. sentenza del Tribunale di Bari, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel rideterminare la pena, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la pena inflitta con la sentenza n. 1, ed ha aggiunto tre anni di reclusione per il reato dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 della sentenza n. 2 ed un anno di reclusione per il reato dell'art. 73 della medesima sentenza, pene entrambe ridotte poi per il rito abbreviato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17044 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo delle pene inflitte per i due diversi reati della sentenza n. 1, assumendo come pena base direttamente quella finale, al netto della riduzione per il rito (9 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione), e non quella inflitta per il reato più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen. (11 anni di reclusione, al lordo della riduzione per il rito). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso deduce unicamente che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo scorporo delle pene inflitte con la sentenza in cui era inserito il reato più grave, e che conteneva una continuazione interna con reati satellite. L’argomento è inammissibile, perché lo scorporo ha semplificato il calcolo del giudice dell'esecuzione, ma non ha cambiato il calcolo finale della pena del reato continuato riconosciuto con l’ordinanza impugnata. In un caso quale quello in esame la struttura della pena per il reato continuato è composta di una pena base individuata ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in quella del reato più grave della sentenza n. 1 (frammento di pena su cui si concentra il ricorso), di un aumento per i reati satellite della continuazione interna alla sentenza n. 1 (su cui non vi sono deduzioni in ricorso), e di un aumento per la continuazione esterna con i reati della sentenza n. 2 (su cui, a sua volta, non ci sono deduzioni in ricorso). In definitiva, il ricorso si concentra soltanto sulla violazione formale del criterio previsto dall’art. 187 disp. att. cod. pen. nella individuazione della pena base per il reato più grave. Però, posto che la pena da infliggere per il reato più grave deriva dal giudizio di cognizione ed il giudice dell’esecuzione non ha il potere di discostarvisi, e che sugli aumenti per i reati satellite della continuazione interna a tale sentenza e della continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza n. 2 non vi sono deduzioni in ricorso, la violazione del criterio formale previsto dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. non produce conseguenza, come già rilevato in Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01, in motivazione, che ha evidenziato che “la disomogeneità delle interpretazioni in ordine alla norma in questione assume precipua rilevanza allorché vengano in considerazione reati puniti con la pena dell'ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cui 2 all'art. 78 cod. pen. Solo per questi, infatti, ha incidenza l'individuazione della pena base sulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal caso mutare il computo (così come la natura) della pena finale;
viceversa, nessuna incidenza si determina per le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per la medesimezza del risultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata sui singoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sulla pena finale”. In definitiva, essendosi limitato a censurare una violazione formale senza, però, formulare deduzioni sul quantum degli aumenti di pena per i reati satellite, il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3