Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
L'avvocato che, unitamente all'attività forense, svolga quella inerente all'esercizio di un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, deve tenere conto anche di redditi derivanti da tale ultima attività per determinare la maggiorazione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 11 legge n. 576 del 1980 come modificato dall'art. 2 legge n. 175 del 1983, giacché non trattasi di redditi derivanti da un'attività del tutto estranea alla professione forense, bensì funzionale ad essa, essendo addirittura compresa nelle tariffe professionali per i diritti di procuratore spettanti nei giudizi di esecuzione, a nulla rilevando che essa possa essere svolta anche da chi non sia in possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione forense.
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Leggi di più… - 2. Avvocati, consulenza finanziaria, contribuzione, Cassa Nazionale ForenseAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CNPAF CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE già CNPAAP CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE RI TI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 611/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 29/03/96 R.G.N.669/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 dicembre 1995 /29 marzo 1996, il Tribunale -Sezione del lavoro di Lecce rigettava l'appello proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori contro l'avv. IA ZI EL avverso la sentenza resa in data 28 febbraio 1994 dal Pretore -giudice del lavoro della stessa sede che aveva accolto la domanda dell'iscritta di restituzione della somma di L.14.229.000, a suo dire indebitamente versata a titolo di contributo C.A.P. sul volume di affari di una agenzia di pratiche ipotecarie e catastali dalla medesima esercitata contestualmente all'attività forense.
Il Tribunale ha affermato che l'attività ipocatastale non è inquadrabile nell'ambito dell'attività forense strettamente considerata, anche se, così come espletata dalla EL, aveva alcuni punti di contatto con l'attività strettamente legale della quale spesso costituiva presupposto di fatto a supporto di azioni o rivendicazioni giudiziarie, o anche di carattere extra- giudiziario, tipiche della professione forense. Si trattava, peraltro, di pratiche espletabili anche da persone sfornite dello specifico titolo professionale.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (fondazione di diritto privato succeduta per trasformazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ente di diritto pubblico), affidandosi a due motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente denuncia (art.360, n.3 codice procedura civile) violazione o falsa applicazione dell'art.11 legge n.576 del 1980, con riferimento al D.M. 24 novembre 1990 N.392 Tabella B, paragrafo II, processo di esecuzione, diritti del procuratore legale (voci n.55, 56, 57, 58, 59 tariffa forense), richiamata dalla tabella in materia stragiudiziale per ispezioni, visure, ricerca e richiesta dei documenti e sostiene che l'attività svolta nell'ambito delle indagini ipotecarie e catastali rientra nell'attività forense essendo specificamente prevista nella relativa Tariffa sia nell'ambito del processo di esecuzione, sia in ambito stragiudiziale.
Risultava poi accertato che la dott. proc. EL offriva le proprie prestazioni aggiungendo alla menzione del titolo di procuratore legale l'indicazione studio legale ipotecario e catastale, onde anche per la attività in contestazione sarebbe sorto un particolare affidamento e la particolare responsabilità aggravata (anche per colpa lieve) o attenuata (limitata al dolo ed alla colpa grave) secondo i principi che regolano la responsabilità del professionista.
Il motivo è fondato.
Vero è, come ha ricordato il giudice di appello, che questa Corte (Cass. 9 agosto 1996. n.7384; v. anche Cass. 19 gennaio 1993, n. 629) ha affermato che l'Art.11 della legge 20 settembre 1980, n.576 (modificato dall'Art.2 della legge 2 maggio 1983, n. 175) - che prevede l'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume. d'affari al fini dell'imposta sul valore aggiunto - deve essere interpretato, alla luce degli elementi letterali desumibili, in particolare. dagli artt.10 e 22 della stessa legge, e tenuto conto della ratio della medesima, nel senso che la suddetta imposizione si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, ma ha anche precisato (sent. n.7384/96 cit., in motivazione) che il legislatore non ha affatto voluto estendere l'obbligo contributivo a redditi del tutto estranei all'attività professionale, cioè provenienti da attività del tutto estranea alla professione stessa, pur se assoggettata ad I.V.A. (la fattispecie oggetto del giudizio definito da Cass. n. 629/1993 cit. riguardava poi il caso di un avvocato percettore di un reddito per attività di consigliere di amministrazione di società).
È altresì vero che la Corte costituzionale (sentenza 12 novembre 1991, n. 402) , investita della questione di legittimità costituzionale del contributo integrativo sia sotto il profilo della disparità di trattamento con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse casse di previdenza, sia per irrazionalità del contributo, ricomprendente, per dizione della norma, prestazioni più ampie rispetto a quelle propriamente professionali, ha escluso entrambi i profili di dubbio osservando, in particolare, come il parametro scelto dal legislatore per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista, del contributo da versare e ciò del volume d'affari ai fini dell'I.V.A. va riferito e collegato proprio (. . . .) all'esercizio professionale. E questo non può che essere costituito dall'attività forense, dovendosi escludere senz'altro, come già la magistratura di merito ha avuto modo di precisare, quelle altre attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio della professione legale. Peraltro, nel caso concreto che ha formato oggetto della presente controversia, non può invocarsi la giurisprudenza appena citata, in quanto l'attività svolta dall'avv. EL nell'esercizio di una agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, contestualmente all'attività forense, non solo non può dirsi del tutto estranea a quest'ultima per essere funzionale ad essa, ma, essendo addirittura ricompresa nelle tariffe professionali per i diritti di procuratore spettanti nei giudizi civili di esecuzione, tale attività va ben oltre la semplice connessione con quella forense, costituendone anzi de iure un aspetto peculiare anche se di maggiore o minore rilievo a seconda delle particolari caratteristiche dell'ambito professionale-legale scelto dal professionista (è pertanto irrilevante che essa possa essere svolta anche da chi non abbia il titolo abilitante alla detta professione). Questa Corte, a tal proposito, ha precisato che l'opera intellettuale presenta i caratteri della professionalità, ai fini della applicazione della tariffa relativa per la determinazione del compenso quando concorrono l'elemento soggettivo dell'iscrizione del prestatore in un albo professionale e quello oggettivo della natura tecnica ed assolutamente esclusiva dell'attività del professionista o, quanto meno, del collegamento della relativa attività non tecnica con prestazione di ordine tecnico (sent. 22 febbraio 1988, n. 1851);
per gli avvocati ed i procuratore, peraltro, la pretesa attività non tecnica in realtà presenta essa stessa un contenuto tecnico (anche se non esclusivamente estrinsecabile da detti professionisti) per essere ricompresa nella tariffa professionale.
Il Tribunale è dunque incorso nell'errore di diritto denunciato.
Le considerazioni svolte sono assorbenti rispetto alle critiche - peraltro non dirette neppure contro specifiche statuizioni della sentenza impugnata (che non si è occupata dei periodi contributivi utili ai fini pensionistici, onde si tratterebbe comunque di censure inammissibili) - contenute nel secondo motivo del ricorso, col quale la ricorrente deduce (art. 360, n.3 codice procedura civile) Violazione o falsa applicazione dell'art.3 r.d.l. 27.11.1933 n.1578, e dell'art.4 della legge 22.7.1975, n.319 e sostiene che, corrispondendo il contributo integrativo del 2% pari a L.14.229.000 complessive ad un volume di affari al fini I.V.A. di L.711.145.000, quest'ultimo rendeva di per sè incompatibile l'attività di disbrigo pratiche ipotecarie e catastali con la professione forense, a norma delle disposizioni appena richiamate, e non utile al fini pensionistici il periodo nel quale siffatta attività era stata svolta anche se in concorso con l'altra.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve esser accolto il solo primo motivo del ricorso. con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel mento, a norma dell'art.384 novellato c.p.c., con reiezione della domanda proposta con l'atto introduttivo da IA ZI EL. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel mento, rigetta la domanda proposta da EL IA ZI. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999