Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 127/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 14/07/00 - R.G.N. 142/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 giugno/14 luglio 2000 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della impugnata decisione del Pretore della stessa città n. 384/98, condannava la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a riliquidare la pensione fruita dal geometra NN NI secondo i criteri di cui ai decreti del Ministero del Lavoro del 19 gennaio 1988 e del 18 settembre 1990, con decorrenza, rispettivamente, per il primo dal 1^ giugno 1987 e per il secondo dal 1^ gennaio 1991; condannava la Cassa a corrispondere la differenza sui ratei maturati, con rivalutazione ed interessi fino al 31 dicembre 1991 e con i soli interessi per il periodo successivo;
compensava le spese di entrambi i gradi.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
NN NI non si è costituito.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. la Cassa ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine ai primi quattro motivi, insistendo nell'accoglimento del solo quinto motivo. Unitamente alla memoria ha depositato fotocopia di corrispondenza intercorsa fra le parti (lettera 2.5.1988 dalla Cassa a NI, lettera 5.12.2001 da NI alla Cassa, lettera priva di data dall'Ufficio di Presidenza della Cassa a NI). MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del deposito dei documenti allegati alla memoria, non trattandosi di documenti che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c.). La richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, fondata sui ricordati documenti, risulta, conseguentemente, anch'essa inammissibile. La Cassa di previdenza avrebbe potuto, se lo avesse ritenuto opportuno, rinunciare ai primi quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo la difesa della Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo e nono comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché vizio di motivazione. Assume che erroneamente la Corte del merito ha riconosciuto carattere unitario ai citati commi 2 e 9 ed escluso un intendimento del legislatore di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda del loro collocamento in pensione.
Deduce che le condizioni tecnico finanziarie della Cassa debbono essere primariamente salvaguardate, e che i giudici di appello non hanno considerato che, se tali condizioni non consentono un aumento della percentuale a favore di tutti i titolari di pensioni, anche di quelle in precedenza liquidate, è ben possibile che tale aumento venga operato, nella misura prevista dal legislatore (dall'1,75 al 2%), solo con riguardo alle pensioni di futura liquidazione. Con il secondo motivo la difesa della Cassa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, nono comma, e dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 773 del 1982, nonché vizio di motivazione.
Assume che una corretta interpretazione del D.M. n. 29 del 1988 non può media decennale del reddito professionale di cui all'art. 2 secondo e sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aumentate rispettivamente dall'1,75% al 2%; dall'1,50% all'1,71%;
dall'1,25% all'1,43%; dall'1% all'1,14%") non già ampliandola e facendole assumere, del tutto arbitrariamente, una portata generalizzante che non trova nessun fondamento sia nella legge n. 773/1982, sia negli atti del procedimento amministrativo, ma attribuendole quel significato (dell'aumento applicabile solo alle pensioni di futura liquidazione) che era dato evincere dagli atti del procedimento.
Ritenere che il provvedimento del Ministero, nella sua ellittica formulazione, abbia un contenuto difforme dalle risultanze acquisite, risulterebbe del tutto illogico.
Con il quarto motivo la difesa della ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 2, nono comma, della legge n. 773 del 1982, nonché violazione dell'art. 5 della legge 2248/1865, all. E, e vizio di motivazione.
Assume che la interpretazione del D.M. 29 del 1988 seguita dalla Corte del merito avrebbe dovuto condurla a rilevarne la illegittimità, in quanto adottato senza tener conto delle condizioni tecnico finanziarie della Cassa, e, di conseguenza, a disapplicarlo, per contrasto con la norma primaria di cui all'art. 2, comma nono, della legge 773/1982. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15, ultimo comma, e 16 della legge n. 773/1982, nonché vizio di motivazione.
La sentenza impugnata viene criticata nella parte in cui ha ritenuto di non fare distinzioni, con riguardo alla disciplina dettata dalle norme sopra richiamate, tra pensioni liquidate prima o dopo il 1^ gennaio 1991; e, quindi, di consentire anche agli iscritti collocati in quiescenza prima della ricordata data di avvantaggiarsi della variazione in aumento (dal 75 al 100%) del coefficiente previsto dall'art. 5, terzo comma, della legge 773/82, nonostante l'elaborato dell'attuario Dott. Ercoli, incaricato dai Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione, evidenziasse che l'aumento al 100% dei redditi utili al calcolo delle pensioni poteva essere compatibile con gli equilibri economico finanziari della Cassa solo se riferito alle pensioni di futura liquidazione.
Si deduce che il D.M. 18 settembre 1990, emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel disporre che "a decorrere dall'1.1.1991 la percentuale di cui al terzo comma dell'art. 15 della L. 20.10.1982 n. 773 è aumentata dal 75% al 100%", va interpretato nel senso che l'aumento riguarda solo le pensioni liquidate dopo il 1^ gennaio 1991.
La diversa interpretazione, peraltro già ritenuta corretta da questa Corte con le sentenze n. 3003/99 e n. 15231/00, condurrebbe a ritenere la illegittimità del decreto, perché non coerente con gli equilibri economico finanziari della Cassa;
con la conseguente disapplicazione dello stesso.
Il ricorso, che ripropone questioni già decise da questa Corte con soluzioni interpretative cui si sono conformati i giudici di appello, non è fondato.
I primi quattro motivi ripropongono la tesi della applicabilità dell'aumento del coefficiente di rendimento di cui all'art. 2 della legge n. 773 del 1982 alle sole pensioni liquidate con decorrenza successivo al citato aumento, disposto con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza prescindere dall'esame del procedimento contemplato dall'art. 2, nono comma, della legge 773/1982, e dall'art. 13, terzo comma, della stessa legge, cui il suddetto art. 2, nono comma, rinvia.
Di tale procedimento, che inizia con la proposta della Cassa e prosegue con l'istruttoria del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Corte del merito non ha tenuto conto, erroneamente fermandosi alla formulazione letterale del decreto. Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione del D.M. n. 29/1988 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e illogicità manifesta.
Si deduce che con delibera del 18/19 dicembre 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente si proponeva al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale l'aumento dell'aliquota in esame, senza far cenno ai rapporti previdenziali già in essere (e, quindi, senza comprenderli o escluderli dall'aumento); che il Ministero, con nota del Direttore generale del 10 ottobre 1987, faceva presente che, per l'accoglimento della proposta, era necessaria una preventiva valutatone, mediante analisi attuariale, delle variazioni che si sarebbero venute a determinare nelle entrate e nelle uscite dell'Ente; che la Cassa, con successiva nota del 23 novembre 1987, trasmetteva al Ministero copia dell'analisi attuariale, nel corso della quale il tecnico Dott. Ercoli dava atto che la stessa era stata condotta esclusivamente sul presupposto che l'aumento del criterio di calcolo delle pensioni riguardasse soltanto le pensioni di nuova liquidazione.
Sulla scorta di tali elementi, la Corte di Appello avrebbe dovuto interpretare la formula contenuta nel D.M. 29/1988 ("con effetto dal 1^ gennaio 1987 le percentuali di commisurazione della pensione annua alla Sociale n. 29 del 19 gennaio 1988. Sul punto il Collegio ritiene di non doversi discostare dalle precedenti decisioni sul punto (Cass., 11 dicembre 1995 n. 12675; 18 settembre 1997 n. 9265; 29 marzo 1999 n. 3003). Va pertanto ribadito che l'importo delle pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, pari, secondo la previsione di cui all'art. 2 della legge n. 773 del 1982 nel testo originario, al prodotto del numero degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione per l'1,75% della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF, va ricalcolato, a decorrere dal 18 gennaio 1987, con l'applicazione del nuovo coefficiente del 2% della ricordata media decennale, come aumentato con D.M. 19 gennaio 1988, n. 29. La possibilità, di rideterminare entro limiti ben precisati (fino al 2%) il coefficiente, mediante l'esercizio di un potere amministrativo in ordine al quale risultano regolamentati sia il procedimento sia i limiti entro i quali deve mantenersi la valutazione discrezionale, non comporta l'introduzione di un nuovo regime giuridico delle pensioni, tendenzialmente applicabile, salvo diverse specifiche previsioni, solo ai diritti maturati nella sua vigenza;
la previsione dell'aumento possibile è, infatti, già originariamente contenuta nell'unitario sistema normativo che regola le pensioni erogate dalla Cassa, ed appare illogico che nelle stesse fosse già implicitamente insita la volontà di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda dell'epoca del loro collocamento in pensione. Anche il quinto motivo è infondato.
Con sentenza del 25 novembre 2000 n. 15231 la Corte ha precisato che "con riferimento al trattamento pensionistico dei geometri, l'aumento dell'indice di rivalutazione della media dei redditi su cui calcolare la pensione dalla misura del 75 per cento di quanto risultante dagli indici ISTAT alla misura del 100 per cento - disposto con decreto 18 settembre 1990 del Min. Lavoro e della Previdenza Sociale alla stregua dell'art. 15 legge 20 ottobre 1982 n. 773 - trova applicazione anche per le pensioni già liquidate, dovendosi escludere che nella legge suddetta, costituente la fonte primaria di regolamentazione della materia, fosse insita la volontà di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda dell'epoca del loro collocamento in pensione".
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che il geometra NI non si è costituito in questa fase.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004