Sentenza 7 agosto 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di omessa sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere del verbale dell'udienza di discussione di cui all'art. 429 cod. proc. civ., tale atto risulta privo dell'efficacia probatoria assegnata dalla legge, ed è totalmente inidoneo a raggiungere il proprio scopo, ove sia contestato il regolare svolgimento dell'attività processuale che lo stesso verbale dovrebbe documentare (nella specie, con il rilievo della emissione della sentenza da parte di un pretore diverso da quello dinanzi al quale si era svolta detta udienza di discussione).La nullità in questione determina conseguentemente quella degli atti compiuti e della stessa sentenza che necessariamente li presuppone; la decisione del giudice di appello che abbia omesso di rilevare tale nullità del procedimento di primo grado va annullata con rinvio al medesimo primo giudice per il riesame nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/1999, n. 8521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8521 |
| Data del deposito : | 7 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CASA ANZIANO MADONNA MISERICORDIA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL RINASCIMENTO 24, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FALETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI VI, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTE 155, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ONESTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 96/97 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 08/04/97 r.g. n. 37/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Raffaele SCARNATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, l'accoglimento per quanto di ragione degli ultimi quattro motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di RO OT NA, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Associazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia e di essere stata licenziata in data 25.5.1994 per sopravvenuta inidoneità alle mansioni di operatrice assistenziale, deduceva l'illegittimità del licenziamento intimato chiedendo la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Con sentenza del 22 novembre 1995 il Pretore accoglieva la domanda, rilevando sulla base delle indagini peritali svolte l'erroneità della diagnosi di inidoneità formulata in sede di accertamento sanitario ex art. 5 Stat.Lav.
Avverso tale decisione proponeva appello l'associazione datrice di lavoro, deducendo preliminarmente l'inesistenza della sentenza impugnata, in quanto non sottoscritta dal giudice innanzi al quale si era svolta la discussione della causa (dott. Reinaud); il dispositivo, non letto in udienza ma depositato successivamente in cancelleria, recava la sottoscrizione di un diverso magistrato (vice pretore dott. Marta Lombardi), mentre il verbale di udienza era privo di qualsiasi sottoscrizione (sia del giudice sia del cancelliere). Nel merito, poi, deduceva che il licenziamento era legittimo perché ricorreva il giustificato motivo per l'accertata inidoneità fisica della lavoratrice. Contestava infine il "quantum" del risarcimento danni.
Con sentenza del 23 aprile 1997 il Tribunale di RO rigettava l'appello sulla base dei seguenti rilievi:
- la presenza all'udienza del giudice dott. Marta Lombardi, che aveva redatto la sentenza, risultava dal verbale di udienza che recava l'indicazione del vice pretorè, così da escludere il riferimento al dott. Reinaud (che, tra l'altro, svolgeva all'epoca solo funzioni di "uditore giudiziario") ; era quindi documentata la piena identità tra il giudice dinanzi al quale si era svolta l'udienza e quello che ha poi redatto e sottoscritto la sentenza. La mancata sottoscrizione del verbale di udienza non poteva del resto determinare la nullità della sentenza, mentre la lettura in udienza del dispositivo risultava dallo stesso verbale;
- la buona fede della datrice di lavoro, in relazione all'errore dell'accertamento sanitario in ordine all'idoneità della NA, non rilevava ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato;
- il risarcimento del danno spettante alla lavoratrice licenziata doveva essere commisurato all'importo delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione, senza necessità di una specifica prova del danno superiore all'importo minimo di cinque mensilità;
- non trovava alcun supporto probatorio la tesi secondo cui il danno cagionato era da ascriversi esclusivamente alla condotta della NA.
Avverso questa sentenza l'Associazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. OT NA resiste con controricorso. MOUVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'associazione ricorrente denuncia i vizi di "violazione dell'art. 360 n.5 cod.proc.civ. per mancanza ed insufficienza della motivazione e per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie. Violazione dell'art. 360 n.3 cod.proc.civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2699- 2700- 2702- 2704 cod.civ. e dell'art. 161 cod.proc.civ.". A sostegno della censura, si rileva che nel giudizio di primo grado, a seguito del trasferimento ad altra sede del magistrato al quale era stata affidata la trattazione della causa e che aveva espletato l'istruttoria (dott. Visaggi) l'udienza di discussione del 22 novembre 1995 fu tenuta dinanzi ad un nuovo Pretore, già uditore a fianco della dott. Visaggi;
conclusa la discussione, il dispositivo non fu letto in udienza ma depositato successivamente in cancelleria, e risultava sottoscritto dal vice pretore dott. Marta Lombardi;
il verbale dell'udienza di discussione, che conteneva in calce l'espressione "il Vice Pretore" non recava alcuna sottoscrizione, ne' dava atto della presenza all'udienza della dott. Lombardi.
Il Tribunale ha invece erroneamente attribuito valore probatorio al verbale di udienza non sottoscritto, ignorando la circostanza della mancata sottoscrizione, violando le norme in materia di efficacia probatoria degli atti;
ha ingiustamente disatteso le istanze istruttorie della parte dirette alla dimostrazione dei suddetti eventi.
Con il secondo motivo si denuncia "violazione dell'art. 360 n.3 cod.proc.civ. per violazione di legge o falsa applicazione con riferimento agli artt. 156 e 159 cod.proc.civ. Violazione dell'art.360 n. 4 cod.proc.civ. per omessa pronuncia e per non aver considerato i fatti e le tesi giuridiche prospettate. Violazione dell'art. 360 n.5 cod.proc.civ. per insufficiente motivazione". Ad avviso della ricorrente, la mancata sottoscrizione del verbale di udienza del 22 novembre 1995 determinava la nullità dell'atto e di quelli successivi che da esso dipendono, anche perché non era stata osservata la regola della lettura del dispositivo in udienza. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, meritano accoglimento nei termini qui precisati. Questa Corte ha più volte affermato che l'omessa sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere del verbale dell'udienza di discussione non comporta la nullità della sentenza che definisce il giudizio, quando l'attività processuale che la verbalizzazione dovrebbe documentare sia incontestata nella sua realtà storica e nel suo svolgimento e sia aliunde documentabile (v. Cass. 16 novembre 1987 n. 8397, 8 agosto 1992 n. 9411); in tal caso la decisione della causa in un senso piuttosto che in un altro non dipende direttamente da tale inadempimento formale (in relazione alla violazione delle disposizioni degli artt. 126 e 130 cod. proc. civ., per le quali la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice).
Nel caso di specie, invece, viene contestato proprio il regolare svolgimento dell'attività processuale che ha condotto alla deliberazione della sentenza, e che la verbalizzazione dell'udienza di discussione dovrebbe documentare: l'attuale ricorrente contesta infatti che la sentenza di primo grado sia stata redatta e sottoscritta dallo stesso magistrato dinanzi al quale si svolse l'udienza di discussione, sostenendo altresì che questa non si concluse, come prescritto dall'art.429 cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza che risulti emessa da un pretore diverso da quello dinanzi al quale si sia svolta l'udienza nella quale, esaurita la discussione orale, dev'essere pronunciata la sentenza a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., è giuridicamente inesistente, come se deliberata a non judice,
venendo meno in ragione della sostituzione del giudice quel rapporto di collegamento che deve sussistere fra la causa ed il giudice decidente, il quale postula che la sentenza sia deliberata del giudice che abbia diretto l'udienza di discussione;
l'inesistenza giuridica della sentenza emessa dal giudice sostituto deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice di appello, e comporta la rimessione della causa al primo giudice (Cass. 5 aprile 1982 n. 2081, 3 aprile 1985 n. 2273). Con riferimento al principio di immodificabilità del collegio giudicante, posto dall'art. 276 cod. proc. civ., altre decisioni hanno ravvisato una fattispecie di nullità insanabile, equiparabile a quella di omessa sottoscrizione del giudice, e rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 secondo comma cod. proc. civ., nel caso di sottoscrizione di una sentenza da parte di un magistrato che non componeva (giusta i verbali di causa) il collegio stesso (Cass. 16 novembre 1988 n. 6204, 10 marzo 1987 n. 2522, 2 aprile 1992 n. 4025, 14 dicembre 1994 n. 10681, 26 gennaio 1995 n. 914, 7 febbraio 1997 n. 1149). Secondo il Tribunale, pur in assenza del necessario requisito formale della sottoscrizione del verbale dell'udienza di discussione, richiesto per l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività processuale, l'indicazione contenuta in tale atto (con le parole "il vice pretore") consentiva di ritenere che l'udienza era stata diretta dallo stesso giudice il quale ha sottoscritto il dispositivo ex art.429 cod. proc. civ. e redatto successivamente la sentenza.
Si deve invece osservare, in relazione ai principi richiamati, che in assenza del suddetto requisito l'atto risulta privo dell'efficacia probatoria assegnata dalla legge, indispensabile per far ritenere acquisita al processo l'attività cui si riferisce, ed è totalmente inidoneo a raggiungere il proprio scopo;
la nullità così rilevata determina conseguenzialmente, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., quella degli atti compiuti e della stessa sentenza che necessariamente li presuppone (la documentazione dell'attività in contestazione non può essere evidentemente fornita dalla sottoscrizione del dispositivo della pronuncia, essendo irrilevante l'attestazione della sua lettura in udienza contenuta, secondo il Tribunale, nel verbale di udienza, peraltro non sottoscritto). La sentenza del Tribunale di RO, che avrebbe dovuto rilevare la nullità del procedimento di primo grado e rimettere le parti dinanzi al Pretore ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., va quindi cassata, restando assorbiti gli altri motivi di censura che investono la decisione di rigetto dell'appello proposto dalla convenuta in primo grado;
in applicazione dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., la causa deve essere rinviata per il riesame nel merito allo stesso primo giudice, il quale dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Pretore di RO.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 1999