Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
01301/01 m Aula A REPUBBLIC NA M EL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ettore Presidente R.G.N.17788/98 Dott. Mercurio Dott. Giannantonio Ettore R. Consigliere Francesco A. Consigliere 4004 Cron. Dott. Maiorano Consigliere Rep. Dott. Guglielmucci Corrado Ud. 17/11/00 Cons. Relatore Dott. Di Lella Raffaele ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto per diritti L.
3.000 da 11-9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE NE EP elettivamente domiciliato in Roma, Via insieme all'en. Sergio AGRIFOGLIO P. Mascagni n. 154, presso lo studio del prof. avv. Paolo Vitucci che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso ricorrente i CANCELLERIA
contro
I.R.F.I.S Mediocredito della Sicilia S.P.A. in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, 4757 giusta procura a margine del controricorso dall'avv.to Agostino Equizzi, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studioCirconvallazione 361Clodia n. dell'avv. Fabio Pisani. 3 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1086 Richiesta copia studio .D'AMATI del 13/10/1997 - RG n.850/1995. dal Sig. per diritti L. 3000 12 FEB. 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 17/11/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
CANCELLERIA Udito l'avv. Sergio Agrifoglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. M cLA..... per diritti L. B000 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERE DIRITTI DI LOG IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ERilasciata copla legale. I P al Sig. PISAMI O C O I per diritti L. C I " 22 FEB. 2001 F F U IL CANCELLIERE 3 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig Vi c Con ricorso del 4/8/92 al Pretore di Palermo, per diritti L. ✓ IU NE, già dipendente dell'I.R.F.I.S. -2 A 11. -- dal 1956, premesso di essere stato IL CANCELLIERE collocato in aspettativa, dal 1958 al 1992, per mandato parlamentare, chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla ricostruzione di carriera, e quindi all'attribuzione delle promozioni e avanzamenti maturati durante il periodo di aspettativa, ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il Pretore rigettava la domanda. Con sentenza 1806/97 il Tribunale di Palermo l'appello e confermava la decisionerigettava pretorile. Osservava il Tribunale che legge 1261/1965 art 4 e la legge 1078/1966 art 5, invocate dal ricorrente, e che disciplinano la materia della aspettativa e del trattamento economico spettanti ai dipendenti dello Stato ° di altri enti pubblici eletti al cariche presso entiSenato о al Parlamento о a autonomi territoriali, non si applicano ai dipendenti degli enti pubblici economici, fra i quali va ricompreso l'I.R.F.I.S. Rigettava inoltre l'eccezione di giudicato, in relazione alla quale il NE aveva osservato che in un precedente giudizio nei confronti в dell'I.R. F. I. S., avente ad oggetto il trattamento economico (assegno integrativo) spettante durante la aspettativa, la relativa domanda era stata applicabilità accolta sul presupposto della dell'art 4 L.1261/1965. Osservava il Tribunale che nel presente giudizio il bene della vita richiesto era individuato nella "ricostruzione della carriera" e nelle differenze retributive scaturenti dalla stessa, mentre nel precedente giudizio si era discusso del diritto dipendente in aspettativa a ricevere, per il periodo della stessa, un determinato trattamento retributivo. Osservava che non essendovi alcuna coincidenza tra l'oggetto del presente giudizio e quello del giudizio precedente, il principio del giudicato non era invocabile. Avverso tale pronuncia il NE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'I.R.F.I.S. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso IU NE, nel denunciare la omessa, insufficiente e censura la sentenza contraddittoria motivazione, impugnata per avere negato che sulla applicabilità и dell'art 4 della legge 1261/1965 si fosse formato il giudicato. In particolare sostiene che la motivazione posta a fondamento della decisione è contraddittoria, laddove da un lato, nell'evidenziare la non coincidenza dell'oggetto del presente giudizio e di quello precedente, sembra individuare l'elemento differenziatore nella natura economica delle pretese oggetto del precedente giudizio, mentre successivamente da atto che anche il presente giudizio sottende un interesse anche di natura economica. La doglianza è infondata. Il giudicato, come è stato ripetutamente affermato, investe ciò che costituisce oggetto del giudizio, da individuarsi secondo i principi del petitum e della causa petendi. Nel caso di specie il giudice del merito, al quale è riservata la interpretazione e l'applicazione del giudicato esterno, ha osservato che oggetto del primo giudizio era stato l'accertamento del trattamento economico spettante al dipendente in aspettativa. Ed in relazione a tale domanda e alle pretese economiche collegate alla stessa deve ritenersi affermata la applicabilità della normativa invocata. Ha rilevato che nel giudizio attuale invece la pretesa azionata riguarda il b. differente diritto del dipendente, che è stato in aspettativa per un certo periodo, alla ricostruzione della carriera, e quindi a vedersi riconoscere le promozioni e gli avanzamenti di grado e di qualifica che sarebbero maturati durante il periodo di aspettativa, con il riconoscimento altresì degli effetti economici derivanti dalla ricostruzione della carriera. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha escluso la preclusione da giudicato in relazione ad un giudizio nel quale la applicabilità della normativa oggi invocata veniva affermata con riferimento ad una domanda e ad una vicenda del tutto diverse da quelle oggetto del presente giudizio Né la radicale diversità fra le due domande appare contraddetta, ma è anzi confermata, dalla affermazione per la quale mentre la domanda precedentemente proposta era motivata da un esclusivo interesse economico, la domanda di cui al presente giudizio risulta rispondere non solo ad interessi economici, ma anche ad interessi di diversa natura. Con il 2° motivo del ricorso, denunziando violazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965 ле n. 1261 e dell'art 88 DPR 361/1957 nonché falsa applicazione dell'art 31 legge 300/1970, il ricorrente censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto la inapplicabilità del menzionato art 4 Legge 1261/1965 e dei benefici dallo stesso dipendenti degli enti pubblici previsti ai economici. La doglianza non merita accoglimento. Per la parte che interessa, il menzionato art 4 e di dispone che i dipendenti dello Stato altre pubbliche Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare;
e che qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Stabilisce altresi' (per quanto specificamente riguarda il presente giudizio) che il dipendente in aspettativa per mandato parlamentare non puo' le conseguire, durante il mandato, promozioni se non per anzianita', ed ha diritto agli aumenti periodici di stipendio;
che, alla cessazione del 7 mandato, gli compete la ricostruzione della carriera, ove non abbia conseguito promozioni di merito durante il mandato a causa del predetto divieto. La giurisprudenza della Corte, nei suoi più recenti sviluppi (Cass. 10 maggio 1995, n. 5083; Cass 23 ottobre 1995, n. 11014; Cass 3/11/1999 n. 12258), dai quali non vi e' motivo per discostarsi, ha rilevato che le disposizioni in esame non si applicano ai dipendenti di enti pubblici economici, perche' in tal senso depongono - oltre alla "ratio" della specifica normativa - varie indicazioni testuali dei citati testi di legge e la circostanza che anche nel codice civile la locuzione "enti pubblici", se adottata senza alcuna specificazione, deve intendersi riferita alla specifica categoria degli enti pubblici non economici, individuata per contrapposizione a quella degli enti che, pur soggetti pubblici, rivestono pero', sul piano della disciplina dei rapporti di lavoro, una natura privatistica, correlata alla preponderante funzione economica cui assolvono e alla avvertita esigenza di disciplinare in maniera uguale i rapporti di lavoro nelle imprese (Cass. 23 ottobre 1995, n. 11014). 8 POM Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in lire 18.000, oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 17/11/2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Malhi Holla Raffaele Di Leyla ние миской Ettore Mercurio Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 9 FEB. 2001 oggi, IL LABORATORE PREMA DI A CANCELLERIA 3 0 I A 3 1 D S 5 . S , २४०० T . A O R T L N , A L ' A O L 3 S L B 7 E - E I P 8 S D D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P G A I M D G A I E E O , L A T O D T R A I E T R L T S I L I N D E G E E D S O R E 101 0 Più specificamente ha affermato che, dovendo in generale l'ente pubblico economico (e l'impresa pubblica in genere) agire nei rapporti con i terzi secondo lo statuto dell'imprenditore, inerisce all'essenza della sua natura una condizione giuridica di effettiva parita' con gli imprenditori privati;
ed é quindi estraneo alle discipline derogatorie riferite al settorespeciali e pubblico >>, agli enti pubblici>>, all'attivita' pubblica>> (Cass. 3/11/1999 n. 12258). Pertanto, poiché sulla base del richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale, che questa Corte condivide, al rapporto di lavoro del NE, in quanto intercorrente con un ente pubblico economico, non e' applicabile, in relazione alle pretese azionate, il regime dettato dall'art. 4 1. 1261/65, anche il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. le