Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
L'abrogazione della norma incriminatrice, in base alla quale la confisca è stata ordinata con sentenza irrevocabile, non può incidere sulla confisca che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale destinata , per definizione normativa , a sopravvivere all'estinzione del reato. Ed invero dalla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene, del credito o della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto, pertanto la successiva invalidazione della norma incriminatrice per l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venire meno di tale effetto in applicazione dell'art.673 cod. proc. pen. ( La Corte, nella specie, ha ritenuto corretta l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta con la sentenza emessa per il reato di cui all'art. 708 cod. pen. prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta contravvenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1998, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 4/12/1998
Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N.7211
Dott. Franco Carletti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore N. 30303/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto il 18 agosto 1998 dal difensore di LS AD SS - nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza emessa il 26/27 maggio 1998 dal Tribunale di Milano, che ha rigettato la richiesta del LS di restituzione della somma confiscata di L. 654.000.000.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso:
O S S E R V A
Il Tribunale di Milano, in applicazione della declaratoria d'illegittimità dell'art. 708 c.p., pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 novembre 1996, n. 370, ha revocato il 26/27 maggio 1998, limitatamente a tale contravvenzione, la sentenza irrevocabile emessa il 6 luglio 1993 dal medesimo tribunale nei confronti di LS AD SS ed ha contestualmente rigettato la richiesta del condannato di restituzione della somma confiscata di L. 654.000.000.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LS ed ha domandato l'annullamento del provvedimento, deducendo che la misura di sicurezza della confisca deve considerarsi un effetto penale della condanna e che, in ogni caso, la confisca non poteva avere più esecuzione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale se non portata a termine nel momento della presentazione dell'istanza di restituzione.
Il motivo è manifestamente infondato.
È stato ripetutamente affermato che con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato e che una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 19 novembre 1997, n. 5522; cass. pen., sez. II, sent. 28-10-1997. n. 5034). Orbene neppure la sentenza abolitrice della Corte Costituzionale può travolgere il giudicato di condanna, come si evince dall'art. 30, 4^co., L.11 marzo 1953 n. 87, che, nel regolare espressamente gli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità sulla sentenza irrevocabile di condanna emessa in applicazione della norma incostituzionale, si limita a disporre la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali, con formulazione analoga a quella dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., relativa all'abrogazione legislativa della norma incriminatrice, e dimostra così di escludere ogni effetto diverso da quelli tassativamente indicati. L'abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata con sentenza irrevocabile non può incidere, quindi, sulla confisca stessa, che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale per espressa definizione contenuta nell'art. 236, 2^ co., c.p., destinata, per il disposto dell'art. 210, 2^ co., c.p., a sopravvivere sinanco all'estinzione del reato (cfr.: Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 1987; cass. pen., sez. IV, 12 novembre 1987), ed alla quale consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene, del credito o della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto, in quanto la successiva invalidazione della norma incriminatrice per l'intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita non comportare il venire meno di tale effetto in applicazione dell'art.673 c.p.p. (cfr.: Cass. pen., sez. un., sent. 23 marzo 1998, n. 2).
È appena il caso di soggiungere che nel caso di confisca di somme sequestrate e depositate nelle forme del deposito giudiziario l'efficacia del provvedimento di confisca non è affatto subordinata all'avvenuta consegna del denaro alla competente amministrazione statuale, perché gli adempimenti a tal fine occorrenti ineriscono non più al rapporto tra il detentore od il debitore delle somme e l'imputato, ma a quello orinai definitivamente instaurato con il nuovo titolare della prestazione.
Alla manifesta infondatezza del motivo segue ai sensi dell'art. 606, 3^ co., c.p.p. la declaratoria d'inammissibilità e, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in L. 1.000.000:
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria 16 gennaio 1999