Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
In tema di produzione e commercio di prodotti cosmetici potenzialmente dannosi per la salute pubblica, sussiste continuità normativa fra il reato previsto dall'art. 7, comma quinto, l. 11 ottobre 1986, n.713, abrogata dal D.Lgs. 4 dicembre 2015 n. 2014, n. 204, e quello previsto dall'art. 3, comma primo, di tale ultimo decreto che fa riferimento alla medesima condotta sanzionata con la medesima pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2016, n. 35878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35878 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
men мосто 35 8 7 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.430 Luca Ramacci Oronzo De Masi UP - 28/6/2016 R.G.N. 52069/2015 Enrico Manzon Enrico Mengoni Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Hu HA, nata in [...] il [...] Hu UA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/10/2015, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 22/9/2014 dal locale Tribunale, con la quale Hu HA e Hu UA erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 7, comma 5, I. 11 ottobre 1986, n. 713, in esso assorbite le violazioni di cui agli artt. 441 e nelle 442 cod. pen., e condannati alla pena di cui al dispositivo;
agli stessi rispettive qualità di titolare della ditta individuale "Riveel" e legale де } rappresentante della "Baist Trading s.r.l." era contestato di aver importato, detenuto e posto in vendita prodotti cosmetici potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale. L'11/7/2013 ha trovato piena applicazione il regolamento CE 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, che abroga la direttiva comunitaria del Consiglio 76/768/CEE, della quale la contestata I. n. 713 del 1986 costituisce attuazione. Ne consegue che in attesa dell'emanazione di un decreto legislativo che - regolamenti la materia, anche in punto di sanzione - la condotta contestata deve ritenersi implicitamente abrogata;
mancata assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste o non - costituisce reato. La sentenza avrebbe confermato la condanna pur in difetto di qualsiasi certezza in ordine alla dannosità dei prodotti in esame, con riguardo ai quali, infatti, mai era stato segnalato dai clienti nessun malessere;
il caso della MB di MI, citato in sentenza, si riferirebbe a vicenda processuale del tutto diversa e, comunque, non avrebbe fatto emergere alcun nesso causale tra il fatto stesso e l'utilizzo dei cosmetici in questione;
-• difetto di motivazione. La Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali i ricorrenti risulterebbero meritevoli;
la pena irrogata, pertanto, risulterebbe eccessiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Con riguardo alla prima doglianza, osserva il Collegio che la I. 11 ottobre 1986, n. 713 è stata espressamente abrogata dal d. lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 (Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici) che, all'art. 3, comma 1, stabilisce che "Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000". -con la medesima sanzione - di Si tratta, quindi, della medesima condotta cui al contestato art. 7, comma 5, I. n. 713 del 1986, in evidente continuità normativa;
senza che, pertanto, possa trovare accoglimento la tesi difensiva in punto di implicita abrogazione della fattispecie contestata. 2 де 4. In ordine, poi, alla doglianza in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di cassazione sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (tra le varie, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti ed altri, Rv. 264396); ciò premesso, il gravame tende proprio in quest'ultima, non consentita direzione, invocando dietro la - parvenza di un difetto motivazionale (peraltro, neppure espressamente richiamato) una nuova ed alternativa lettura delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito. Quel che non è consentito innanzi alla Corte di legittimità. - le5. Il ricorso, peraltro, disattende del tutto tamquam non essent - numerose argomentazioni svolte proprio al riguardo dal Collegio di appello, che ha confermato la responsabilità dei ricorrenti in forza di un più che solido percorso argomentativo, fondato su oggettive emergenze processuali e privo di ogni illogicità, quindi non censurabile;
una motivazione, peraltro, che si lega in un continuum espositivo a quella - particolarmente diffusa e ragionata - redatta del primo Giudice, alla luce della cd. doppia conforme che si riscontra nel caso di specie. In particolare, la Corte di merito ha sottolineato che 1) il caso della minore di MI era stato richiamato soltanto per evidenziare le caratteristiche usuali dei prodotti commercializzati dalle ditte riferibili agli imputati;
2) la norma contestata, letta in uno con quelle tecniche di riferimento, vieta l'uso dei metalli pesanti nella produzione dei cosmetici, a meno che ciò non sia impossibile e, comunque, soltanto per mere tracce e quantità minimali;
3) nel caso di specie, erano stati rinvenuti numerosi di questi metalli (cromo, nichel, cobalto, arsenico e cadmio) in quantità molto superiore ai parametri usualmente impiegati dalla comunità scientifica per accertamenti di tal genere, anche per centinaia di volte.
6. Con riguardo, poi, al dolo del reato, lo stesso è stato agevolmente riconosciuto inancora con motivazione del tutto logica ed immune da vizi - ragione delle condotte dei ricorrenti, che non avevano comunicato l'esistenza di luoghi di custodia occulti, che avevano etichettato i prodotti in modo volutamente confuso, che non avevano reso alcuna risposta (se non evasive rassicurazioni) alle raccomandazioni loro rivolte da tecnici e distributori con riguardo alla necessità di eseguire accertamenti ed analisi più accurate, mai compiute, oltre all'invito a ritirare dal mercato taluni di questi prodotti, mai effettuato. Prodotti, peraltro, offerti a prezzi estremamente modesti, ben al di 3 sotto dell'ordinario valore, sì da ampliare la sfera di potenziali acquirenti, anche di giovanissima età. Quel che non era cessato, infine, neppure in esito al sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza, ad evidenza palese di un dolo non revocabile in dubbio. -E senza che, infine, assuma alcun rilievo la circostanza indicata nel ricorso – per la quale «nessun caso di malessere è stato segnalato da alcun cliente degli imputati»; ed invero, ed al di là del carattere meramente fattuale della circostanza, come tale inammissibile, la Corte di appello ha ben evidenziato la : natura di reato di pericolo presunto propria della fattispecie, come peraltro ben si comprende dalla stessa lettera della legge ("prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana").
7. Manifestamente infondato, da ultimo, anche il terzo motivo. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare il costante indirizzo di legittimità secondo il quale, nel motivare diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque : rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Ciò premesso, la Corte di appello ha fatto buon governo di questo principio, negando le circostanze in esame in forza dell' «alquanto estesa e diffusa» violazione della legge penale, in difetto peraltro di qualsivoglia comportamento collaborativo. Dal che, anche l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (peraltro, oggetto di una doglianza del tutto generica ed apodittica), ulteriormente motivato con riguardo a) alla commercializzazione dei prodotti sull'intero territorio nazionale, b) alle forti finalità di lucro sottese alla violazione di legge, c) alle caratteristiche di organizzazione e professionalità della stessa attività, d) alla pervicacia evidenziata dai ricorrenti, nonostante raccomandazioni e direttive ricevute e, addirittura, i sequestri subiti.
8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.500,00. 4 :
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramace ico Mengoni DEPOSITATA IN CANCELLERIA K 31 ACO 2013 IL CANCELLIERE 5