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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2566 r.g. dell'anno 2024 TRA
, quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale del figlio minore , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Persona_1
Falcone, come in atti ricorrente E
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Angelo, CP_1 come in atti resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.04.2024, parte ricorrente deduceva: che con decreto reso ai sensi dell'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., veniva omologato l'accertamento della sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario relativo alla prestazione domandata e che aveva provveduto nell'immediatezza a notificare detto decreto di omologa (14.11.2023) e, tra l'altro, a predisporre ed inoltrare l'opportuna certificazione e documentazione, anche mediante appositi modelli AP70, trasmessi all' in data in data 01.12.2023; che l'istituto CP_1 convenuto non erogava i relativi ratei. Sulla base di tali premesse, l'istante ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dei CP_1 ratei maturati, vinte le spese. Si costituiva in giudizio l , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1 aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Infatti, l' ha erogato i ratei della prestazione richiesta, come si evince dalla comunicazione CP_1 di liquidazione del 24 giugno 2024, prodotta in atti, e ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'udienza celebrata mediante note in sostituzione di udienza, parte ricorrente aderiva alla suddetta richiesta. A fronte della documentazione presentata in atti dall' va dichiarata cessata la materia del CP_1 contendere, stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio.
Ciò posto, residua la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Ebbene, stante la rappresentazione dei fatti per come formulata dalle parti, e la documentazione allegata, è chiaro che il ricorrente aveva diritto alla liquidazione della somma richiesta in via amministrativa. Deve, pertanto, ritenersi che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta. Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è avvenuto nell'immediatezza della scadenza dei termini di legge, nonché in epoca precedente all'udienza di discussione, appare equo compensare per metà le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese lite che liquida in € 700,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2566 r.g. dell'anno 2024 TRA
, quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale del figlio minore , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Persona_1
Falcone, come in atti ricorrente E
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Angelo, CP_1 come in atti resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.04.2024, parte ricorrente deduceva: che con decreto reso ai sensi dell'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., veniva omologato l'accertamento della sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario relativo alla prestazione domandata e che aveva provveduto nell'immediatezza a notificare detto decreto di omologa (14.11.2023) e, tra l'altro, a predisporre ed inoltrare l'opportuna certificazione e documentazione, anche mediante appositi modelli AP70, trasmessi all' in data in data 01.12.2023; che l'istituto CP_1 convenuto non erogava i relativi ratei. Sulla base di tali premesse, l'istante ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dei CP_1 ratei maturati, vinte le spese. Si costituiva in giudizio l , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per CP_1 aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Infatti, l' ha erogato i ratei della prestazione richiesta, come si evince dalla comunicazione CP_1 di liquidazione del 24 giugno 2024, prodotta in atti, e ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'udienza celebrata mediante note in sostituzione di udienza, parte ricorrente aderiva alla suddetta richiesta. A fronte della documentazione presentata in atti dall' va dichiarata cessata la materia del CP_1 contendere, stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio.
Ciò posto, residua la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Ebbene, stante la rappresentazione dei fatti per come formulata dalle parti, e la documentazione allegata, è chiaro che il ricorrente aveva diritto alla liquidazione della somma richiesta in via amministrativa. Deve, pertanto, ritenersi che anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta. Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è avvenuto nell'immediatezza della scadenza dei termini di legge, nonché in epoca precedente all'udienza di discussione, appare equo compensare per metà le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese lite che liquida in € 700,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso