Articolo 2 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 novembre 1990
Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione".
3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' abrogato.
4. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 198l, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento.
5. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' abrogato.
6. Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione.
Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Pensione di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 14 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale di cui al primo comma e' ridotta come segue:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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