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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 16/07/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14097/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DAGNINO ALESSANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. COLONNA ROMANO GIOVANNI) Controparte_1
(Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati: 1) dall'avviso di addebito n. 59620112000172330000, notificato in data 08/07/2011, relativo a DM 10 per l'anno 2010, di euro 3.936,16;
2) dall'avviso di addebito n. 59620112000308287000, notificato in data 15/08/2011, relativo a DM 10 per gli anni 2010 e 2011, di euro 4.349,31; 3) dall'avviso di addebito n. 59620112000906525000, notificato in data
09/11/2011, relativo a DM 10 per l'anno 2011, di euro 2.134,10; 4) dall'avviso di addebito n.
59620120002501476000, notificato in data 24/07/2012, relativo a DM 10 per l'anno 2010, di euro 1.667,36;
◊ rigetta le ulteriori domande;
◊ condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente CP_3
ed in favore dell' di un terzo delle spese del grado di giudizio, che liquida, in tal misura, per ciascuna CP_2
parte, in euro 1.546,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, compensando le residue spese.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, il ricorrente – premesso che Controparte_4
gli aveva notificato a mezzo posta elettronica certificata, in data 19/09/2024, tre atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con ciascuno dei quali pignorava allo stesso il pagamento della complessiva somma di euro 491.659,48, eventualmente detenuta presso i terzi pignorati Controparte_5
e premesso, altresì, che dagli atti notificati emergeva che gli stessi erano Controparte_6 Controparte_7
stati emessi, tra l'altro, a fronte di presunti debiti del contribuente nei confronti dell già richiesti e CP_2
intimati a mezzo di avvisi di addebito in precedenza notificati e dell'intimazione di pagamento n.
29620249023280901; – proponeva opposizione avverso i citati atti di pignoramento notificatogli in data
19/09/2024 n. 2968420240000644300, n. 29684202400006442001 e n. 29684202400006441001, nonché
avverso gli atti a questi sottesi: 1) avviso di addebito n. 59620112000172330000, notificato il 08/07/2011
relativo a DM 10 per l'anno 2010 di € 3.936,16; 2) avviso di addebito n. 59620112000308287000, notificato il
15/08/2011 relativo a DM10 per gli anni 2010 e 2011 di € 4.349,31; 3) avviso di addebito n.
59620112000906525000, notificato il 09/11/2011 relativo a DM 10 per l'anno 2011 di € 2.134,10; 4) avviso di addebito n. 59620120002501476000, notificato il 24/07/2012 relativo a DM 10 per l'anno 2010 di € 1.667,36;
5) avviso di addebito n. 59620160003512777000, notificato il 11/05/2016 relativo a DM 10 per gli anni 2015 e
2016 di € 6.644,63; 6) avviso di addebito n. 59620160007953026000, notificato il 17/11/2016 relativo a DM
10 per l'anno 2016 di € 6.637,09; 7) avviso di addebito n. 59620160009097835000, notificato il 16/01/2017
relativo a DM 10 per l'anno 2016 di € 2.203,43; 8) avviso di addebito n. 59620170000481263000, notificato il 30/08/2019 relativo a DM 10 per l'anno 2016 di € 3.370,77; 9) avviso di addebito n.
59620170001104868000, notificato il 28/08/2017 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di € 2.226,49; 10) avviso di addebito n. 59620170006307616000, notificato il 28/12/2017 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di €
5.482,26; 11) avviso di addebito n. 59620170006670215000, notificato il 12/01/2018 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di € 1.293,10; 12) avviso di addebito n. 59620180002024339000, notificato il 27/06/2018 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di € 5.776,14; 13) avviso di addebito n. 59620190002808047000, notificato il
04/10/2019 relativo a tardivo versamento contributi fissi per l'anno 2018 di € 45,14; 14) avviso di addebito n.
59620210000952255000, notificato il 07/11/2021 relativo a tardivo versamento contributi fissi per l'anno 2019 di € 45,58; 15) avviso di addebito n. 59620220002531723000 notificato il 19/07/2022; 16) avviso di addebito n. 59620230002172238000 notificato il 18/11/2023.
Rappresentata l'illegittimità degli atti opposti per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 (omessa notifica e/o illegittima notificazione degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento) e per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 e degli artt. art. 20, comma 3, D. Lgs. n.
472/1997 e 2948, comma 4, c.c. (intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e dei relativi accessori e conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni dell'opponente), il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… preliminarmente, provvedendo inaudita altera parte,
disporre la sospensione degli effetti esecutivi degli atti opposti;
nel merito, in accoglimento della presente
opposizione, - in via principale, dichiarare illegittimi e/o irrituali gli atti opposti e annullarli per vizi
procedimentali e/o sostanziali;
- dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione dei contributi
previdenziali e dei relativi oneri accessori richiesti a titolo di interessi e sanzioni e, conseguentemente,
ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente sulla base degli atti opposti, accertando e
dichiarando altresì l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base degli stessi nei
confronti della opponente;
- in via subordinata, rideterminare gli importi dovuti dalla ricorrente nella
misura ritenuta di Giustizia”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/01/2025, Controparte_8
chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
[...]
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13/01/2025, l' – eccepita CP_2
preliminarmente l'improponibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di giorni 40 previsto a pena di decadenza dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 – precisava l'imputabilità dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito all' e chiedeva, Controparte_4
rappresentandone l'infondatezza, rigettarsi il ricorso, ovvero, in subordine, nell'ipotesi di annullamento degli atti opposti per fatti imputabili al concessionario della riscossione esattoriale, di essere esonerato dal pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente e di volere condannare alla refusione delle CP_3
spese di lite in suo favore.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva degli atti opposti, istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, con il deposito di questa sentenza. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività dell'opposizione, sollevata dall' resistente. Controparte_9
All'uopo, giova rilevare che, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito in oggetto, tale circostanza non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/99.
Ed invero, la giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, nel caso come quello in esame, in cui il contribuente voglia anche contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile
è quello dell'opposizione all'esecuzione da proporre “nelle forme ordinarie”.
Tanto chiarito, le domande tempestivamente proposte dal ricorrente - sussumibili nelle previsioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. e, come tali, pienamente articolabili, non risultando alcuna preclusione rispetto alla deducibilità di causa estintiva dell'obbligazione previdenziale od a vizi formali dell'atto impugnato - sono parzialmente fondate e devono trovare accoglimento sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
La documentazione prodotta dall'ente impositore attesta l'avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito in questa sede contestati.
Le specifiche e puntuali contestazioni attoree relative alla regolarità di talune di tali notifiche, sollevate nelle note conclusive depositate in data 02/07/2025, appaiono destituite di fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza.
Ed infatti, l'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone, al comma 1, che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un CP_2
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 dispone che l'avviso di addebito “… è notificato in via prioritaria
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa
eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La CP_2
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Di tale modalità di notifica (invio di raccomandata con avviso di ricevimento) - espressamente prevista dalla legge - si è avvalso a giusto titolo l' CP_2 Parte ricorrente non ha contestato che l'ente creditore, nel procedimento notificatorio degli avvisi di addebito,
abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
La notificazione appare, dunque, conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890/1982.
La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, precisando che il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più
efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali.
In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, che concede all' CP_2
di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Pertanto, non può essere accolta la tesi che, per la notifica di un atto amministrativo come l'avviso di addebito
(Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari.
La lettera della legge, che si riferisce, intenzionalmente, alla spedizione con raccomandata e al relativo regime,
gli obiettivi di efficienza e di speditezza sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell'avviso di addebito convergono nell'escludere l'applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall'art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010.
Nella medesima prospettiva soccorrono anche le enunciazioni di principio della Suprema Corte di Cassazione,
che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta invocate nell'odierno giudizio (Cass., sez. VI-L, 8 ottobre
2018, n. 24780); in difetto di indici che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella,
le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010,
che estende a quest'atto “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla
cartella di pagamento” (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n.
8198)” (Cassazione civile sez. lav., 06/12/2024, n.31369).
In conseguenza, trovando applicazione nella fattispecie le disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, gli avvisi di addebito dedotti in giudizio - notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente – non possono che presumersi conosciuti dal destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
a norma del quale “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se
questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Infine, per completezza, non nuoce precisare – in ordine alla notifica degli avvisi di addebito indicati al punto
A delle note conclusive del ricorrente (ava nn. 59620112000172330000, 59620112000308287000, 5962017
0006307616000, 59620170006670215 000 e 59620190002808047000) - che emerge per tabulas che le cartoline a.r. delle raccomandate di spedizione in questione rechino, in realtà, tutte le indicazioni necessarie per la validità del loro procedimento di notificazione (indicazione del ricorrente e del suo indirizzo, dicitura
“lasciato avviso” con la relativa data seguita dalla sigla dell'agente postale e/o timbro postale, indicazione della restituzione per compiuta giacenza).
Accertata l'intervenuta valida notifica degli avvisi di addebito opposti, deve, tuttavia, osservarsi che il primo valido atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale successivo alla notifica degli avvisi di addebito in questione è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 29620199001175391000 notificata in data
03/10/2019 per gli avvisi di addebito n. 59620120002501476000, n. 59620160003512777000, n.
59620160007953026000, n. 59620160009097835000, n. 59620170001104868000, n.
59620170006307616000, n. 59620170006670215000, n. 59620180002024339000.
Nessuna validità, difatti, può riconoscersi alla notifica del 26/12/2015 dell'intimazione di pagamento n.
29620159008438262000 - relativa agli avvisi di addebito n. 59620112000906525000 e n.
59620120002501476000 - in quanto eseguita, per come documentato dal ricorrente - da agente postale privato privo di licenza.
Ed infatti, nonostante già nel 2008 l'Unione Europea aveva previsto la liberalizzazione dei servizi postali anche per le attività di notifica di atti giudiziari ed amministrativi (cfr. Direttiva 2008/6/CE), l'Italia ha recepito tale innovazione solo con la L. n. 124/2017; fino ad allora, l'unico operatore postale abilitato alle notifiche di detti atti era , tanto che la notifica a mezzo poste private doveva considerarsi certamente nulla CP_7
(cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020) se non addirittura inesistente (cfr. Cass. n. 2262/2013 e Cass. n. 16628/2017);
la L. n. 124/2017 ha quindi ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982,
prevedendo che, oltre a , le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti CP_7
privati, a patto, però, che questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.
Lgs. n. 261/99. Tale disposizione prevede che il Ministero subordini il rilascio della licenza al fatto che l'operatore postale privato sia in grado di rispettare “specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, così da poter attribuire efficacia fidefaciente all'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto (cfr. Cass.
SS.UU. n. 299/2020). Si tratta, quindi, di una vera e propria licenza individuale speciale che deve essere preesistente alla spedizione dell'atto da notificare, affinché il procedimento notificatorio possa essere considerato valido.
In conseguenza – tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito in questione ad opera dell'ente impositore e degli atti interruttivi della prescrizione posti validamente in essere dall'agente della riscossione
(intimazione di pagamento notificata in data 03/10/2019 e, successivamente, intimazione di pagamento notificata in data 21/05/2024) - non può che dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito: 1) ava n. 59620112000172330000, notificato il 08/07/2011 relativo a DM 10 per l'anno
2010 di € 3.936,16; 2) ava n. 59620112000308287000, notificato il 15/08/2011 relativo a DM10 per gli anni
2010 e 2011 di € 4.349,31; 3) ava n. 59620112000906525000, notificato il 09/11/2011 relativo a DM 10 per l'anno 2011 di € 2.134,10; 4) ava n. 59620120002501476000, notificato il 24/07/2012 relativo a DM 10 per l'anno 2010 di € 1.667,36.
Circa le pretese creditorie sottese ai restanti avvisi di addebito, non può trovare accoglimento la domanda attorea finalizzata a conseguirne la dichiarazione di intervenuta prescrizione, risultando, dalla documentazione prodotta dall'ente impositore e dall'agente della riscossione, la tempestiva interruzione del termine prescrizionale quinquennale, trattandosi di atti notificati negli anni 2016, 2017 e 2018, il cui termine
è stato interrotto, dapprima, in data 03/10/2019 e, poi, in data 21/05/2024.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 26.001 ad euro 52.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 21/07/2025
IL GOP
UE AL RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 16/07/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14097/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DAGNINO ALESSANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. COLONNA ROMANO GIOVANNI) Controparte_1
(Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati: 1) dall'avviso di addebito n. 59620112000172330000, notificato in data 08/07/2011, relativo a DM 10 per l'anno 2010, di euro 3.936,16;
2) dall'avviso di addebito n. 59620112000308287000, notificato in data 15/08/2011, relativo a DM 10 per gli anni 2010 e 2011, di euro 4.349,31; 3) dall'avviso di addebito n. 59620112000906525000, notificato in data
09/11/2011, relativo a DM 10 per l'anno 2011, di euro 2.134,10; 4) dall'avviso di addebito n.
59620120002501476000, notificato in data 24/07/2012, relativo a DM 10 per l'anno 2010, di euro 1.667,36;
◊ rigetta le ulteriori domande;
◊ condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente CP_3
ed in favore dell' di un terzo delle spese del grado di giudizio, che liquida, in tal misura, per ciascuna CP_2
parte, in euro 1.546,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, compensando le residue spese.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, il ricorrente – premesso che Controparte_4
gli aveva notificato a mezzo posta elettronica certificata, in data 19/09/2024, tre atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con ciascuno dei quali pignorava allo stesso il pagamento della complessiva somma di euro 491.659,48, eventualmente detenuta presso i terzi pignorati Controparte_5
e premesso, altresì, che dagli atti notificati emergeva che gli stessi erano Controparte_6 Controparte_7
stati emessi, tra l'altro, a fronte di presunti debiti del contribuente nei confronti dell già richiesti e CP_2
intimati a mezzo di avvisi di addebito in precedenza notificati e dell'intimazione di pagamento n.
29620249023280901; – proponeva opposizione avverso i citati atti di pignoramento notificatogli in data
19/09/2024 n. 2968420240000644300, n. 29684202400006442001 e n. 29684202400006441001, nonché
avverso gli atti a questi sottesi: 1) avviso di addebito n. 59620112000172330000, notificato il 08/07/2011
relativo a DM 10 per l'anno 2010 di € 3.936,16; 2) avviso di addebito n. 59620112000308287000, notificato il
15/08/2011 relativo a DM10 per gli anni 2010 e 2011 di € 4.349,31; 3) avviso di addebito n.
59620112000906525000, notificato il 09/11/2011 relativo a DM 10 per l'anno 2011 di € 2.134,10; 4) avviso di addebito n. 59620120002501476000, notificato il 24/07/2012 relativo a DM 10 per l'anno 2010 di € 1.667,36;
5) avviso di addebito n. 59620160003512777000, notificato il 11/05/2016 relativo a DM 10 per gli anni 2015 e
2016 di € 6.644,63; 6) avviso di addebito n. 59620160007953026000, notificato il 17/11/2016 relativo a DM
10 per l'anno 2016 di € 6.637,09; 7) avviso di addebito n. 59620160009097835000, notificato il 16/01/2017
relativo a DM 10 per l'anno 2016 di € 2.203,43; 8) avviso di addebito n. 59620170000481263000, notificato il 30/08/2019 relativo a DM 10 per l'anno 2016 di € 3.370,77; 9) avviso di addebito n.
59620170001104868000, notificato il 28/08/2017 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di € 2.226,49; 10) avviso di addebito n. 59620170006307616000, notificato il 28/12/2017 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di €
5.482,26; 11) avviso di addebito n. 59620170006670215000, notificato il 12/01/2018 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di € 1.293,10; 12) avviso di addebito n. 59620180002024339000, notificato il 27/06/2018 relativo a DM 10 per l'anno 2017 di € 5.776,14; 13) avviso di addebito n. 59620190002808047000, notificato il
04/10/2019 relativo a tardivo versamento contributi fissi per l'anno 2018 di € 45,14; 14) avviso di addebito n.
59620210000952255000, notificato il 07/11/2021 relativo a tardivo versamento contributi fissi per l'anno 2019 di € 45,58; 15) avviso di addebito n. 59620220002531723000 notificato il 19/07/2022; 16) avviso di addebito n. 59620230002172238000 notificato il 18/11/2023.
Rappresentata l'illegittimità degli atti opposti per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 (omessa notifica e/o illegittima notificazione degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento) e per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 e degli artt. art. 20, comma 3, D. Lgs. n.
472/1997 e 2948, comma 4, c.c. (intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e dei relativi accessori e conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni dell'opponente), il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… preliminarmente, provvedendo inaudita altera parte,
disporre la sospensione degli effetti esecutivi degli atti opposti;
nel merito, in accoglimento della presente
opposizione, - in via principale, dichiarare illegittimi e/o irrituali gli atti opposti e annullarli per vizi
procedimentali e/o sostanziali;
- dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione dei contributi
previdenziali e dei relativi oneri accessori richiesti a titolo di interessi e sanzioni e, conseguentemente,
ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente sulla base degli atti opposti, accertando e
dichiarando altresì l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base degli stessi nei
confronti della opponente;
- in via subordinata, rideterminare gli importi dovuti dalla ricorrente nella
misura ritenuta di Giustizia”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/01/2025, Controparte_8
chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
[...]
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13/01/2025, l' – eccepita CP_2
preliminarmente l'improponibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di giorni 40 previsto a pena di decadenza dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 – precisava l'imputabilità dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito all' e chiedeva, Controparte_4
rappresentandone l'infondatezza, rigettarsi il ricorso, ovvero, in subordine, nell'ipotesi di annullamento degli atti opposti per fatti imputabili al concessionario della riscossione esattoriale, di essere esonerato dal pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente e di volere condannare alla refusione delle CP_3
spese di lite in suo favore.
Sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva degli atti opposti, istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, con il deposito di questa sentenza. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività dell'opposizione, sollevata dall' resistente. Controparte_9
All'uopo, giova rilevare che, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito in oggetto, tale circostanza non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/99.
Ed invero, la giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, nel caso come quello in esame, in cui il contribuente voglia anche contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile
è quello dell'opposizione all'esecuzione da proporre “nelle forme ordinarie”.
Tanto chiarito, le domande tempestivamente proposte dal ricorrente - sussumibili nelle previsioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. e, come tali, pienamente articolabili, non risultando alcuna preclusione rispetto alla deducibilità di causa estintiva dell'obbligazione previdenziale od a vizi formali dell'atto impugnato - sono parzialmente fondate e devono trovare accoglimento sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
La documentazione prodotta dall'ente impositore attesta l'avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito in questa sede contestati.
Le specifiche e puntuali contestazioni attoree relative alla regolarità di talune di tali notifiche, sollevate nelle note conclusive depositate in data 02/07/2025, appaiono destituite di fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza.
Ed infatti, l'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone, al comma 1, che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un CP_2
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 dispone che l'avviso di addebito “… è notificato in via prioritaria
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa
eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La CP_2
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Di tale modalità di notifica (invio di raccomandata con avviso di ricevimento) - espressamente prevista dalla legge - si è avvalso a giusto titolo l' CP_2 Parte ricorrente non ha contestato che l'ente creditore, nel procedimento notificatorio degli avvisi di addebito,
abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
La notificazione appare, dunque, conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890/1982.
La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, precisando che il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più
efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali.
In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, che concede all' CP_2
di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Pertanto, non può essere accolta la tesi che, per la notifica di un atto amministrativo come l'avviso di addebito
(Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari.
La lettera della legge, che si riferisce, intenzionalmente, alla spedizione con raccomandata e al relativo regime,
gli obiettivi di efficienza e di speditezza sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell'avviso di addebito convergono nell'escludere l'applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall'art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010.
Nella medesima prospettiva soccorrono anche le enunciazioni di principio della Suprema Corte di Cassazione,
che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta invocate nell'odierno giudizio (Cass., sez. VI-L, 8 ottobre
2018, n. 24780); in difetto di indici che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella,
le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010,
che estende a quest'atto “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla
cartella di pagamento” (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n.
8198)” (Cassazione civile sez. lav., 06/12/2024, n.31369).
In conseguenza, trovando applicazione nella fattispecie le disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, gli avvisi di addebito dedotti in giudizio - notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente – non possono che presumersi conosciuti dal destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.,
a norma del quale “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se
questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Infine, per completezza, non nuoce precisare – in ordine alla notifica degli avvisi di addebito indicati al punto
A delle note conclusive del ricorrente (ava nn. 59620112000172330000, 59620112000308287000, 5962017
0006307616000, 59620170006670215 000 e 59620190002808047000) - che emerge per tabulas che le cartoline a.r. delle raccomandate di spedizione in questione rechino, in realtà, tutte le indicazioni necessarie per la validità del loro procedimento di notificazione (indicazione del ricorrente e del suo indirizzo, dicitura
“lasciato avviso” con la relativa data seguita dalla sigla dell'agente postale e/o timbro postale, indicazione della restituzione per compiuta giacenza).
Accertata l'intervenuta valida notifica degli avvisi di addebito opposti, deve, tuttavia, osservarsi che il primo valido atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale successivo alla notifica degli avvisi di addebito in questione è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 29620199001175391000 notificata in data
03/10/2019 per gli avvisi di addebito n. 59620120002501476000, n. 59620160003512777000, n.
59620160007953026000, n. 59620160009097835000, n. 59620170001104868000, n.
59620170006307616000, n. 59620170006670215000, n. 59620180002024339000.
Nessuna validità, difatti, può riconoscersi alla notifica del 26/12/2015 dell'intimazione di pagamento n.
29620159008438262000 - relativa agli avvisi di addebito n. 59620112000906525000 e n.
59620120002501476000 - in quanto eseguita, per come documentato dal ricorrente - da agente postale privato privo di licenza.
Ed infatti, nonostante già nel 2008 l'Unione Europea aveva previsto la liberalizzazione dei servizi postali anche per le attività di notifica di atti giudiziari ed amministrativi (cfr. Direttiva 2008/6/CE), l'Italia ha recepito tale innovazione solo con la L. n. 124/2017; fino ad allora, l'unico operatore postale abilitato alle notifiche di detti atti era , tanto che la notifica a mezzo poste private doveva considerarsi certamente nulla CP_7
(cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020) se non addirittura inesistente (cfr. Cass. n. 2262/2013 e Cass. n. 16628/2017);
la L. n. 124/2017 ha quindi ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982,
prevedendo che, oltre a , le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti CP_7
privati, a patto, però, che questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.
Lgs. n. 261/99. Tale disposizione prevede che il Ministero subordini il rilascio della licenza al fatto che l'operatore postale privato sia in grado di rispettare “specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, così da poter attribuire efficacia fidefaciente all'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto (cfr. Cass.
SS.UU. n. 299/2020). Si tratta, quindi, di una vera e propria licenza individuale speciale che deve essere preesistente alla spedizione dell'atto da notificare, affinché il procedimento notificatorio possa essere considerato valido.
In conseguenza – tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito in questione ad opera dell'ente impositore e degli atti interruttivi della prescrizione posti validamente in essere dall'agente della riscossione
(intimazione di pagamento notificata in data 03/10/2019 e, successivamente, intimazione di pagamento notificata in data 21/05/2024) - non può che dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito: 1) ava n. 59620112000172330000, notificato il 08/07/2011 relativo a DM 10 per l'anno
2010 di € 3.936,16; 2) ava n. 59620112000308287000, notificato il 15/08/2011 relativo a DM10 per gli anni
2010 e 2011 di € 4.349,31; 3) ava n. 59620112000906525000, notificato il 09/11/2011 relativo a DM 10 per l'anno 2011 di € 2.134,10; 4) ava n. 59620120002501476000, notificato il 24/07/2012 relativo a DM 10 per l'anno 2010 di € 1.667,36.
Circa le pretese creditorie sottese ai restanti avvisi di addebito, non può trovare accoglimento la domanda attorea finalizzata a conseguirne la dichiarazione di intervenuta prescrizione, risultando, dalla documentazione prodotta dall'ente impositore e dall'agente della riscossione, la tempestiva interruzione del termine prescrizionale quinquennale, trattandosi di atti notificati negli anni 2016, 2017 e 2018, il cui termine
è stato interrotto, dapprima, in data 03/10/2019 e, poi, in data 21/05/2024.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 26.001 ad euro 52.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 21/07/2025
IL GOP
UE AL RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)