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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2026, n. 21659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21659 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro e da AR NI nato a [...] il [...] NO VE nato a [...] il [...] NO SC nato a [...] il [...] GL ER nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi e a carico di: CR AR UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che riportandosi alla memoria scritta ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da GL ER, NO SC e AR NI e per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da NO VE e dal Procuratore generale di Catanzaro;
uditi i seguenti difensori: l'avvocato Rivello Pier Paolo del foro di Torino, in difesa di GL ER, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21659 Anno 2026 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: LD ES Data Udienza: 17/04/2026 2 l'avvocato Badolato Cesare del foro di Cosenza, in difesa di GL ER, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avvocato Vianello Accorretti Giorgio del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'avvocato Vianello Accorretti Valerio del foro di Roma, in difesa di NO SC, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avvocato Coscia ER del foro di NE, in difesa di NO SC, ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avvocato Gambardella SC del Foro di Lamezia Terme, in difesa di AR NI, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Barillaro Alfonsina Tiziana del foro di Vibo Valentia, in difesa di AR NI, si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avvocato Coscia ER del foro di NE, in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'avvocato Furfaro Sandro del foro di Locri, in difesa di CR AR luciano, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30.4.2025, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti di AR NI, GL ER, CR AR UC, NO SC, AN NN e NO VE, imputati di reati in materia di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali contestati in forma associativa. I fatti per i quali è processo si collocano nell’arco temporale compreso tra i mesi di maggio e agosto 2016 e traggono origine da una complessa attività investigativa che aveva consentito di ipotizzare l’esistenza di un gruppo criminale operante tra le province di NE, Reggio Calabria e Catanzaro, dedito all’approvvigionamento, al trasporto e allo smercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva affermato la responsabilità di tutti gli imputati, ritenendo provata l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la commissione di singoli reati-fine ex art. 73 del medesimo decreto. In sede di gravame, la Corte di appello ha confermato la sussistenza del sodalizio criminoso riconducibile a AR NI, ritenendo tuttavia che l’inserimento associativo non risultasse dimostrato per tutti gli imputati. In particolare, ha assolto CR AR UC dal reato associativo;
ha assolto anche AN NN dal delitto associativo, ritenendo l’episodio del 18.8.2016 3 estraneo alle dinamiche del sodalizio, pur confermandone la responsabilità per il reato-fine di concorso nell’acquisto e nel trasporto di marijuana;
ha riqualificato la posizione di GL ER da promotore a partecipe;
ha confermato, nel resto, le affermazioni di responsabilità nei confronti di AR NI, NO SC e NO VE, procedendo alle conseguenti rideterminazioni sanzionatorie. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso del Procuratore generale concerne la posizione di CR AR UC ed è affidato a un unico articolato motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente censura l’assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale, sostenendo che la motivazione sarebbe mancante o manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso la partecipazione associativa di CR valorizzando la mancata conclusione delle trattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con il gruppo crotonese. Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il rilievo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, assume la stabile collaborazione tra sodalizi criminali autonomi, idonea a integrare una forma di partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti anche in assenza di una formale appartenenza esclusiva. In tale prospettiva, il ricorrente valorizza il ruolo di intermediazione svolto dal CR, quale referente del gruppo operante nell’area della Locride, evidenziando come dalle intercettazioni emerga un rapporto continuativo finalizzato al reperimento di canali di approvvigionamento alternativi, ritenuto funzionale al programma criminoso del sodalizio capeggiato da AR e GL. 4. Nell’interesse di NO VE il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 4), sostenendosi che la Corte di appello avrebbe tratto la prova del concorso dell’imputato nell’operazione di acquisto e trasporto del 18 agosto 2016 da elementi meramente indiziari e privi di un’effettiva valenza causale. In particolare, si lamenta che la sentenza avrebbe confuso contatti antecedenti e rapporti generici intercorsi nel mese di luglio 2016 con la prova di una consapevole e concreta partecipazione alla specifica operazione di acquisto e 4 trasporto della marijuana, curata – secondo la prospettazione difensiva – da altri soggetti. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendosi che il contributo eventualmente ascrivibile al NO sarebbe stato del tutto marginale, nonché per la ritenuta carenza di motivazione del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva aggravata. 5. Nell’interesse di AR NI sono dedotte plurime censure. Con riferimento al reato-fine di cui al capo 2), si lamentano vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sostenendosi che la responsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base di elementi congetturali, quali le modalità del viaggio, la presenza presso un esercizio pubblico e generici dialoghi non captati, ritenuti inidonei a dimostrare un concreto contributo causale alla condotta dell’autore materiale del trasporto della sostanza stupefacente. Con altro motivo si contesta la sussistenza del delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi la mancanza dei requisiti strutturali del sodalizio, in ragione della ristretta base soggettiva, della limitata durata temporale, dell’assenza di una pluralità di reati-fine e di elementi di organizzazione, stabilità e programma criminoso indeterminato. Si censura, infine, la motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di organizzatore attribuita al AR, osservandosi che tale ruolo integra una fattispecie autonoma di reato e richiede una prova rigorosa dell’effettivo esercizio di funzioni direttive e di coordinamento, che nella specie sarebbe stata affermata in modo meramente assertivo. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di GL ER si articola in più motivi. Con il primo si deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla responsabilità per i reati associativi e per i reati-fine, sostenendosi che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello (frequentazioni personali, viaggi in auto, precedenti penali, linguaggio ritenuto criptico) sarebbero, in realtà, compatibili con spiegazioni alternative lecite e non idonei a integrare una prova di intraneità associativa al di là di ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di una struttura stabile, di basi logistiche, di una cassa comune e di una concreta programmazione di una serie 5 indeterminata di delitti, nonché l’erronea valorizzazione di un unico episodio quale reato-fine. Con il terzo motivo, in via subordinata, si deduce il travisamento delle emergenze probatorie in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74, assumendosi che, per dimensioni, capacità operative e quantità effettivamente dimostrate, il sodalizio sarebbe comunque riconducibile a una fattispecie di lieve entità. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità per il delitto di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come contributo associativo condotte che, anche ove ritenute penalmente rilevanti, sarebbero al più riconducibili a un concorso occasionale nella commissione di un reato determinato. Deduce che il materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito, costituito principalmente da intercettazioni e spostamenti, non dimostrerebbe una stabile e consapevole adesione al sodalizio criminoso, difettando la prova di un inserimento strutturale nell’organizzazione e di una condivisione del programma criminoso. Rileva, in particolare, che l’unico episodio con esito concreto sarebbe quello del 25–26 maggio 2016, culminato nel sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta sull’autovettura di AN IC, e che anche rispetto a tale episodio la propria condotta integrerebbe un mero contributo concorsuale funzionale alla realizzazione di un singolo reato, insufficiente a fondare l’affectio societatis richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990. 6.1. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui, quanto al capo 1), si deduce la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, atteso che l’ipotetico sodalizio avrebbe operato per soli tre mesi, sarebbe stato composto da appena tre soggetti, senza rete di vendita, senza acquirenti sul territorio crotonese, senza mezzi logistici, senza fornitori stabili e senza una pluralità di reati-fine coerenti con lo scopo di rifornimento all’ingrosso del mercato locale, a fronte di un solo episodio di modesta entità. Rileva come le sentenze di merito abbiano affermato apoditticamente l’esistenza dell’associazione, senza confrontarsi con tali dati oggettivi, né con il contenuto delle stesse imputazioni, con conseguente vizio motivazionale. Quanto al capo 2), osserva che la condanna di GL si fonda sull’asserito ruolo di staffetta, privo di logica e contrario all’id quod plerumque accidit, poiché l’imputato procedeva dietro, e non davanti, al veicolo che trasportava lo stupefacente. 6 Si deduce, infine, l’assenza di valida motivazione anche in ordine all’esclusione della fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, essendo richiamati elementi (quantitativi ingenti, assiduità dei rapporti, struttura organizzata) meramente enunciati e privi di riscontro fattuale. 6.2. La difesa ha depositato anche una memoria di replica alle considerazioni scritte depositate dal Procuratore generale. 7. Nell’interesse di NO SC il ricorso è strutturato in cinque motivi. Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato e all’attribuzione delle utenze telefoniche, lamentandosi l’assenza in atti di verbali formali di identificazione, l’utilizzo di riconoscimenti postumi non documentati, nonché l’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva in tema di identificazione vocale. Con il secondo motivo si contesta la ritenuta partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di elementi dimostrativi di un vincolo stabile e qualificato, e la riconducibilità delle condotte a un concorso occasionale. Con il terzo motivo, in via subordinata, si censura il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74, reputandosi insussistenti elementi indicativi di una significativa capacità operativa e offensiva del sodalizio. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato-fine, contestandosi la prova di una consapevole partecipazione e di un contributo causale concreto, anche con riferimento al ruolo di staffetta. Con il quinto motivo si censurano il trattamento sanzionatorio, il bilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva e gli aumenti per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Esso investe la sentenza della Corte di appello di Catanzaro nella parte in cui ha assolto CR AR UC dal delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestato ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice di secondo grado avrebbe escluso l’intraneità associativa, valorizzando indebitamente il mancato perfezionamento delle trattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con il gruppo crotonese, senza 7 considerare la configurabilità del sodalizio anche in presenza di una stabile collaborazione tra gruppi criminali autonomi. 1.2. In via preliminare, occorre richiamare il perimetro del sindacato di legittimità in materia di valutazione della prova e di accertamento del vincolo associativo. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio circa la sussistenza dell’“affectio societatis”, intesa come consapevole e stabile messa a disposizione del sodalizio per il perseguimento del programma criminoso, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o della contraddittorietà intrinseca della motivazione, ovvero del travisamento della prova decisiva, e non già attraverso la prospettazione di una diversa e alternativa lettura del materiale probatorio. Ne deriva che non è consentita in Cassazione una rivalutazione del compendio indiziario volta a sostituire il giudizio del giudice di merito con quello ritenuto preferibile dalla parte ricorrente (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747 – 01). Alla luce di tali principi, il motivo proposto dal Procuratore generale, pur formalmente articolato anche come violazione di legge, si risolve, nella sua sostanza, in una censura di merito. 1.3. Quanto al dedotto vizio di motivazione, non si ravvisa nella sentenza impugnata alcuna illogicità manifesta né alcuna frattura del percorso argomentativo. La Corte di appello ha escluso la partecipazione associativa di CR non sulla base di un singolo elemento isolato, bensì all’esito di una valutazione complessiva e coerente di una pluralità di circostanze fattuali, valorizzando, in particolare: il limitato numero di contatti e incontri monitorati con i soggetti del gruppo crotonese;
l’assenza di riscontri certi circa l’avvenuta conclusione di forniture di sostanza stupefacente;
il mancato inserimento dell’imputato nel contesto operativo dell’episodio del 26 maggio 2016, costituente il più rilevante reato-fine accertato;
la circostanza che il gruppo crotonese avesse attivato canali alternativi di approvvigionamento, anche fuori regione, elemento ritenuto sintomatico dell’assenza di un legame stabile e qualificato con il CR. Tali argomentazioni, lungi dal costituire affermazioni apodittiche, si collocano in un discorso motivazionale lineare, logicamente coerente e puntualmente ancorato ai dati processuali. Il ricorrente, nel dedurre che dalle intercettazioni emergerebbe un rapporto continuativo di intermediazione idoneo a integrare la partecipazione all’associazione, non individua una contraddizione interna della motivazione 8 impugnata, ma propone una diversa e più ampia lettura del medesimo materiale probatorio, sollecitando in sostanza una rivalutazione del significato dei contatti e delle trattative intercorsi. Anche il richiamo alla contestazione, emersa in intercettazione, della qualità della sostanza fornita “l’altra volta” non consente di superare tale limite, poiché la Corte di appello ha espressamente affermato che le indagini non hanno consentito di appurare con certezza l’esistenza di forniture effettivamente portate a termine, circostanza che rientra pienamente nella valutazione del fatto e dell’attendibilità del dato indiziario. Invero, la Corte territoriale non ha affatto negato né ridimensionato il dato fattuale concernente la pluralità, la continuità e l’oggettiva illiceità dei contatti intercettivi intercorsi tra CR e il gruppo di NE, dei quali ha anzi dato puntuale e diffuso conto. La valutazione espressa dal giudice di appello si colloca, tuttavia, su un piano esclusivamente giuridico, avendo riguardo non già alla esistenza di tali contatti, bensì alla loro idoneità dimostrativa ai fini della prova dell’adesione stabile al sodalizio criminoso contestato, richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990. Muovendo da tale corretta impostazione, la Corte ha richiamato il principio – costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui la reiterazione dei rapporti negoziali illeciti e la stabilità delle relazioni di fornitura, ancorché intense e protratte nel tempo, non valgono, di per sé sole, a integrare l’affectio societatis, ove restino integralmente compatibili con il paradigma del rapporto sinallagmatico fornitore–acquirente e non siano sorrette da ulteriori e significativi indici di intraneità associativa (cfr. Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, [...], Rv. 257991 – 01). In tale prospettiva, la Corte di appello ha coerentemente rilevato come il contenuto delle conversazioni intercettate – pur concernendo trattative, qualità e quantità della sostanza, modalità di consegna, utilizzo di emissari e lamentele per affari non conclusi – non evidenzi elementi sintomatici di una condivisione del programma criminoso, di una partecipazione alle scelte organizzative del gruppo, di un coinvolgimento nella gestione delle attività di smercio sul territorio o di una assunzione comune del rischio, restando costantemente circoscritto all’ambito della contrattazione della singola fornitura. Ne deriva che il rilievo attribuito dal Procuratore generale alla mera pluralità delle comunicazioni intercettive si risolve, in realtà, nella prospettazione di una diversa possibile lettura del medesimo compendio fattuale, intesa a sovrapporre automaticamente la stabilità del traffico illecito alla partecipazione associativa. Tale impostazione, tuttavia, si colloca sul piano del merito ed è insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha fatto puntuale 9 e coerente applicazione del criterio distintivo tra rapporti di fornitura reiterata e adesione stabile a un sodalizio criminoso. In tale prospettiva, il motivo non coglie un vizio logico della decisione, ma si esaurisce in una non consentita critica al giudizio di fatto espresso dal giudice di merito. 1.4. Neppure risulta che la sentenza abbia escluso l’intraneità associativa per la sola appartenenza del CR a diverso contesto criminale. Al contrario, la decisione impugnata si è attenuta al principio per cui la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 può configurarsi anche in presenza di rapporti con più sodalizi, ma richiede, in ogni caso, la prova di un collegamento stabile e funzionale al programma criminoso dell’associazione di riferimento, prova che, secondo il giudice di merito, nella specie non è stata raggiunta. Si tratta di un’applicazione in fatto dei criteri dell’affectio societatis, non di un errore nella individuazione della regola giuridica applicabile. 1.5. In definitiva, il ricorso del Procuratore generale non evidenzia né un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, né un vizio di motivazione nei limiti rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 2. Con riferimento ai ricorsi degli imputati, occorre dare preliminarmente conto dei motivi comuni alle posizioni di AR, NO e GL, concernenti la configurabilità, nel caso di specie, del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1). 3. Tali motivi, i quali deducono, essenzialmente, la carenza e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 cit., risultano fondati nei termini che seguono. 3.1. Dall’esame congiunto delle decisioni di primo e di secondo grado emerge, in effetti, una sostanziale convergenza argomentativa che, pur muovendo da un’ampia ricostruzione delle risultanze investigative, non fornisce una motivazione adeguata in ordine ai presupposti costitutivi del reato associativo, segnatamente con riferimento all’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, nonché alla dimostrazione di un programma criminoso comune e di una stabile affectio societatis in capo agli imputati. 10 In proposito i giudicanti valorizzano una pluralità di contatti telefonici, di conversazioni dal contenuto allusivo o criptico e di spostamenti sul territorio, assumendo tali elementi come indici sintomatici della stabilità del vincolo. Tuttavia, tale apparato descrittivo non si traduce in una puntuale argomentazione idonea a chiarire in che modo tali circostanze siano espressive, non già della reiterazione di condotte illecite funzionali a singole operazioni di traffico, bensì dell’esistenza di un’organizzazione dotata di autonomia strutturale e funzionale rispetto ai reati-fine. 3.2. Difetta, in particolare, una chiara individuazione di elementi fattuali indicativi dell’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, quali una ripartizione stabile dei ruoli, meccanismi decisionali condivisi, regole operative interne o una capacità di azione collettiva che preceda e trascenda la realizzazione dei singoli episodi di traffico. La stabilità del vincolo viene desunta in via sostanzialmente presuntiva dalla mera reiterazione dei contatti e degli spostamenti, ma tale reiterazione è poi utilizzata come prova dell’associazione, senza che venga esplicitato il necessario quid pluris, costituito appunto dall'elemento organizzativo (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, [...], Rv. 286738 – 01), che consente di distinguere il concorso di persone, anche reiterato, dal vincolo associativo propriamente detto, con il rischio di una evidente circolarità argomentativa. 3.3. A ciò si aggiunge un ulteriore e rilevante profilo di criticità, posto puntualmente in luce dai motivi di ricorso e in particolare dal ricorso proposto da NO. 3.3.1. Tutti i contatti e i viaggi valorizzati dalle sentenze di merito non forniscono, infatti, alcuna dimostrazione oggettiva dell’effettiva realizzazione di affari illeciti, che vengono piuttosto dati per presupposti sul piano argomentativo. Tali elementi restano privi di riscontri circa l’esistenza, la natura o l’entità delle sostanze stupefacenti asseritamente trattate e non risultano accompagnati da sequestri o da altri dati fattuali idonei a comprovare l’avvenuto perfezionamento delle operazioni di acquisto o di cessione. Ne consegue che la motivazione di merito assume come dimostrata un’attività di narcotraffico continuativa senza che tale premessa trovi un adeguato fondamento oggettivo nelle risultanze processuali. I contatti e gli spostamenti, pur potenzialmente indicativi di rapporti illeciti, restano in larga parte inerti sul piano dimostrativo, poiché non consentono di accertare se e in quali termini le interlocuzioni si siano effettivamente tradotte in traffici di stupefacenti, risultando così compatibili tanto con un concorso episodico quanto con un traffico reiterato privo di una struttura associativa autonoma. 11 In tale contesto, l’unico episodio che presenta un esito concreto è rappresentato dal reato-fine di cui al capo 2) dell’imputazione. Tuttavia, le sentenze di merito attribuiscono a tale episodio una valenza dimostrativa dell’esistenza dell’associazione che non risulta sorretta da un adeguato percorso logico. La commissione di un reato-fine, anche se grave e frutto di una cooperazione tra più soggetti, è ontologicamente compatibile tanto con la partecipazione a un’associazione quanto con il concorso di persone nel reato singolo o continuato e non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un sodalizio criminoso stabile, se non accompagnata dalla previa dimostrazione di un programma criminoso unitario e di una struttura organizzativa autonoma. Le sentenze impugnate non chiariscono, in particolare, per quali ragioni l’episodio del capo 2) dovrebbe essere inteso come manifestazione dell’operatività di un’associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati, anziché come espressione di una cooperazione criminosa circoscritta alla realizzazione di un fatto, o più fatti, determinati. In tal modo, il reato-fine viene utilizzato come surrogato della prova dell’associazione, con un’inversione del corretto rapporto logico tra i due piani, poiché la dimostrazione del vincolo associativo viene fatta discendere dalla sola realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti. 3.3.2. Ulteriore profilo di criticità concerne l’assoluzione di CR e di AN dal reato associativo, che determina la riduzione del sodalizio residuo a tre soli soggetti, coincidenti con il numero minimo previsto dalla legge. Sebbene tale circostanza non escluda, in astratto, la configurabilità dell’associazione, essa impone un rafforzato onere motivazionale in ordine alla dimostrazione della stabilità del vincolo, della sua autonomia organizzativa e della distinzione rispetto al concorso reiterato, onere che nel caso di specie non risulta soddisfatto. La sentenza impugnata, invece, anche dopo tale riduzione, continua a valorizzare i medesimi indicatori fattuali già ritenuti insufficienti a dimostrare l’affectio societatis per gli imputati assolti, senza esplicitare con la necessaria chiarezza la linea di demarcazione che condurrebbe, sulla base degli stessi elementi, a esiti opposti quanto alla configurabilità del vincolo associativo. 3.3.3. A ciò si aggiunge, infine, il dato relativo al breve arco temporale nel quale l’associazione viene collocata, individuato nel periodo compreso tra i mesi di maggio e agosto 2016. Se è vero che il reato associativo non richiede una durata particolarmente estesa del vincolo, è altrettanto vero che, quando l’operatività del sodalizio viene circoscritta a un lasso temporale assai limitato, si impone un onere motivazionale particolarmente rigoroso in ordine alla dimostrazione della stabilità 12 dell’organizzazione, della sua autonomia rispetto ai singoli reati-fine e dell’esistenza di un programma criminoso unitario. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non chiarisce in modo persuasivo come, nel ristretto periodo indicato, si sarebbe consolidata una struttura associativa dotata di continuità operativa, tanto più considerando che una parte significativa degli elementi valorizzati si colloca al di fuori dell’arco temporale contestato, senza che venga spiegata la loro funzione probatoria rispetto alla dimostrazione della stabilità del sodalizio in quel periodo. 3.4. In definitiva, la motivazione sul delitto associativo non regge al vaglio di legittimità perché presenta una evidente frattura tra affermazioni giuridiche e dati fattuali richiamati. La Corte territoriale utilizza categorie corrette in astratto – stabilità del vincolo, organizzazione sia pure rudimentale, programma criminoso indeterminato – ma non costruisce un ragionamento coerente e ancorato a elementi concreti. L’intera ricostruzione associativa risulta, di fatto, schiacciata su un unico episodio effettivamente significativo, quello di cui al capo 2): è l’unico traffico di una certa entità, compiuto e documentato. Tutto il resto consiste in contatti, tentativi, interlocuzioni e spostamenti che la sentenza evoca in modo descrittivo, ma senza spiegare come questi possano sostenere, sul piano logico, l’esistenza di una serie indeterminata di (effettivi o potenziali) reati-fine. Il programma indeterminato viene postulato, più che argomentato, quasi fosse una conseguenza automatica della gravità dell’episodio singolo, in una indebita sovrapposizione tra reato associativo e concorso nel reato-fine. Lo stesso vale per la stabile organizzazione: gli indici valorizzati – staffetta, veicoli, linguaggio criptico, ripartizione dei ruoli – risultano tutti funzionali e temporalmente concentrati sull’operazione di maggio 2016. La motivazione non spiega perché tali elementi, limitati a quell’episodio, siano qualcosa di qualitativamente diverso da una cooperazione anche complessa ma contingente. Inoltre, mancano argomenti concreti in ordine a effettivi canali di approvvigionamento e a una attività di cessione organizzata. Non emergono fornitori stabili, né una rete di distribuzione, né una proiezione dell’agire oltre il singolo affare riuscito. 3.5. Tali carenze e illogicità motivazionali impongono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata sul capo 1), con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla sussistenza del delitto associativo e alle conseguenti statuizioni sanzionatorie, dovendo il giudice del rinvio colmare le lacune evidenziate e verificare se il compendio probatorio consenta effettivamente di ravvisare l’esistenza di un sodalizio criminoso dotato dei requisiti richiesti dall’art. 74 d.P.R. 309/1990. 13 4. I restanti motivi dedotti dagli imputati AR, NO e GL sul reato di cui al capo 2) sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, con la precisazione che quelli attinenti al trattamento sanzionatorio rimangono assorbiti dall’accoglimento del motivo sul delitto associativo, dovendo il giudice del rinvio evidentemente rivalutare anche il trattamento sanzionatorio all’esito del giudizio rescissorio. 4.1. In via preliminare, va ribadito il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della sua effettiva esistenza, coerenza logica e non manifesta illogicità, non potendo la Corte di cassazione procedere ad una rilettura del compendio probatorio o ad una rivalutazione del merito, quando i giudici territoriali abbiano offerto una motivazione congrua e adeguata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso di specie, le sentenze di merito – espressione di un conforme giudizio di responsabilità – hanno ricostruito in maniera puntuale e coerente la vicenda relativa all’acquisto e trasporto dello stupefacente rinvenuto in occasione dell’arresto di AN IC, valorizzando un quadro probatorio complessivo che si fonda sull’integrazione tra risultanze captative, servizi di osservazione e riscontri oggettivi. 4.2. Con riferimento alla posizione di AR NI, la Corte territoriale ha evidenziato come la sua responsabilità non sia stata desunta da elementi isolati o meramente congetturali, ma da una pluralità di dati convergenti: la sua presenza a bordo dell’autovettura utilizzata quale staffetta, l’organizzazione preventiva del viaggio, i contatti con il corriere, nonché la partecipazione alla fase esecutiva, comprovata anche dalla sosta congiunta presso il bar Chantilly con gli altri concorrenti e dalla successiva sequenza operativa che ha condotto al sequestro della sostanza. La motivazione valorizza, inoltre, elementi di raccordo logico tra le conversazioni intercettate nei giorni precedenti, con espressioni chiaramente allusive alla pianificazione dell’operazione, e lo sviluppo concretamente accertato della trasferta, realizzata secondo il consueto schema operativo della staffetta, già riscontrato in precedenti episodi analoghi. Tale ricostruzione – fondata su dati fattuali puntuali e tra loro coerenti – supera il vaglio della tenuta logica e si sottrae a qualsiasi censura di illogicità manifesta. 4.3. In relazione alla posizione di GL ER, la Corte di appello ha dato adeguatamente conto del suo ruolo di concorrente nell’operazione, evidenziandone la partecipazione stabile alle trasferte di approvvigionamento e, nello specifico, il contributo causalmente rilevante nella trasferta del 25-26 maggio 2016, sia nella 14 fase preparatoria, sia in quella esecutiva, quale componente del veicolo di staffetta. La motivazione evidenzia come la condotta dell’imputato non sia riconducibile ad una presenza meramente occasionale o neutra, ma si inserisca in una dinamica coordinata con gli altri correi, comprovata da contatti telefonici, incontri funzionali alla pianificazione e condotte successive coerenti con la gestione dell’illecito. Le deduzioni difensive, fondate sull’asserita alternanza interpretativa delle conversazioni (in chiave lecita), sono state espressamente esaminate e disattese con argomentazione logica, che evidenzia il significato allusivo e contestuale del linguaggio adoperato, coerentemente interpretato alla luce del complessivo quadro investigativo. 4.4. Parimenti immune da vizi è la motivazione relativa a NO SC. La Corte territoriale ha affrontato puntualmente le censure difensive inerenti all’identificazione e alla partecipazione all’episodio, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: i riconoscimenti operati dagli operanti, i riscontri sui tabulati telefonici, la presenza sui luoghi della trasferta e la partecipazione alla medesima dinamica operativa già descritta con riferimento agli altri concorrenti. In particolare, l’identificazione dell’imputato non è stata fondata su un unico elemento, ma su un compendio probatorio articolato, che comprende fonti eterogenee e reciprocamente corroboranti, il cui apprezzamento rientra nell’ambito del giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione logica e non contraddittoria. Le doglianze difensive, nella parte in cui prospettano una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione degli elementi indiziari, si risolvono, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 4.5. In conclusione, per tutti e tre gli imputati, la Corte di appello ha coerentemente ricostruito la sussistenza del concorso nel reato di cui al capo 2), individuando elementi di fatto precisi, convergenti e logicamente correlati, idonei a dimostrare la partecipazione consapevole all’operazione di acquisto e trasporto dello stupefacente, con motivazione immune da vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di NO VE, con riferimento al capo 4) dell’imputazione, è inammissibile. 5.1. In via preliminare, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la formale deduzione del vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze probatorie ed una rivalutazione del fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, 15 allorché la motivazione della sentenza impugnata risulti esistente, coerente e immune da vizi di manifesta illogicità. 5.2. Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito in maniera puntuale la vicenda relativa al capo 4), concernente l’acquisto ed il trasporto di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana (circa 3.850 grammi), rinvenuto all’esito dell’arresto del corriere, evidenziando il contributo concorsuale del NO nell’ambito dell’operazione del 18 agosto 2016. In particolare, i giudici di merito, attraverso una valutazione complessiva e integrata del compendio probatorio, hanno valorizzato: i) i contatti tra gli imputati nei giorni precedenti l’operazione, inseriti nel più ampio contesto delle attività di approvvigionamento di stupefacente già accertate;
ii) gli incontri tra NO e gli altri concorrenti, collocati temporalmente in prossimità dell’episodio delittuoso;
iii) il coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti, quale emerge dalle conversazioni intercettate e dai riscontri esterni;
iv) la ricostruzione della sequenza funzionale che ha condotto all’acquisto e al trasporto della sostanza, nella quale la presenza e il contributo dell’imputato sono stati ritenuti causalmente rilevanti. Tale apparato motivazionale si presenta logico e coerente con i dati processuali, avendo i giudici territoriali dato conto, con argomentazione analitica e priva di salti logici, del percorso inferenziale seguito per affermare la responsabilità dell’imputato, valorizzando non singoli dati isolati, ma il complessivo quadro indiziario, considerato nella sua globalità e reciproca convergenza. 5.3. Le censure difensive si limitano, invece, a contestare la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, prospettando una diversa lettura degli elementi acquisiti e, in particolare, sostenendo l’insussistenza di un contributo causale concreto e la natura meramente occasionale dei contatti e della presenza dell’imputato. Siffatte doglianze si risolvono, tuttavia, in una sollecitazione ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che non presenta vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità. Invero, la Corte di appello ha espressamente considerato e disatteso le argomentazioni difensive, spiegando, con motivazione plausibile e aderente alle risultanze istruttorie, come i contatti e la presenza del NO non possano essere ricondotti ad una mera occasionalità, ma si inseriscano in una dinamica concorsuale funzionale alla realizzazione dell’illecito, con apporto quantomeno morale e organizzativo. Né può trovare ingresso, in sede di legittimità, la censura relativa alla pretesa assenza di prova di un contributo diretto alle fasi esecutive, avendo i giudici di merito correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità 16 del concorso di persone nel reato, è sufficiente un contributo anche solo morale, purché consapevole e idoneo ad agevolare la realizzazione del fatto, secondo una valutazione di merito sorretta da motivazione logica. 5.4. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso proposti in punto di trattamento sanzionatorio. 5.5. Giova premettere che, secondo il costante insegnamento di legittimità, la determinazione della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sottratto al sindacato di questa Corte quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [...], Rv. 256197 – 01); ne consegue che sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione della gravità del fatto o della personalità dell’imputato 5.6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente esaminato le doglianze difensive relative al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., nonché al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, confermando le statuizioni del primo giudice con motivazione adeguata e logicamente coerente. Quanto al mancato riconoscimento del ruolo di minima importanza, i giudici territoriali hanno implicitamente escluso la marginalità del contributo del NO, valorizzandone l’inserimento nella complessiva dinamica concorsuale e la funzionalità della sua condotta alla realizzazione dell’operazione di acquisto e trasporto dello stupefacente. Tale valutazione, ancorata ai medesimi elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, si sottrae a censure in sede di legittimità, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla rilevanza del contributo causale del concorrente. Analogamente, in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza già formulato dal Tribunale, valorizzando la gravità del fatto e la complessiva personalità dell’imputato, desumibile anche dalla natura della condotta e dal contesto in cui essa si è realizzata. La motivazione, benché sintetica, è conforme ai canoni richiesti, essendo sufficiente, ai fini della legittimità, che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi e del criterio di bilanciamento adottato, senza che sia necessaria un’analitica disamina di tutti i fattori previsti dall’art. 133 cod. pen. 5.7. Le censure difensive si risolvono, invece, nella generica contestazione della misura della pena e nella prospettazione di una diversa valutazione della incidenza delle circostanze attenuanti, senza individuare specifici vizi della 17 motivazione rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., né denunciare errori di diritto nel procedimento di commisurazione. Ne consegue che anche tali motivi si pongono integralmente sul piano del merito e risultano, pertanto, inammissibili. 6. In conclusione, alle superiori considerazioni conseguono le seguenti statuizioni finali: - annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AR NI, NO SC e GL ER, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1), con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio su tale capo;
rigetto nel resto dei relativi ricorsi e declaratoria di irrevocabilità della responsabilità di AR, NO e GL in ordine al delitto di cui al capo 2). - Inammissibilità del ricorso proposto da NO VE, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. - Inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR NI, NO SC e GL ER limitatamente al reato di cui all'art. 74 dpr 309/90 e rinvia, per nuovo giudizio su tale imputazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di AR, NO e GL. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di AR, NO e GL in ordine al delitto di cui al capo 2). Dichiara inammissibile il ricorso di NO VE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così è deciso, 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ES LD EMANUELE DI LV
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che riportandosi alla memoria scritta ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da GL ER, NO SC e AR NI e per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da NO VE e dal Procuratore generale di Catanzaro;
uditi i seguenti difensori: l'avvocato Rivello Pier Paolo del foro di Torino, in difesa di GL ER, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21659 Anno 2026 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: LD ES Data Udienza: 17/04/2026 2 l'avvocato Badolato Cesare del foro di Cosenza, in difesa di GL ER, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avvocato Vianello Accorretti Giorgio del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'avvocato Vianello Accorretti Valerio del foro di Roma, in difesa di NO SC, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avvocato Coscia ER del foro di NE, in difesa di NO SC, ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avvocato Gambardella SC del Foro di Lamezia Terme, in difesa di AR NI, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Barillaro Alfonsina Tiziana del foro di Vibo Valentia, in difesa di AR NI, si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avvocato Coscia ER del foro di NE, in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'avvocato Furfaro Sandro del foro di Locri, in difesa di CR AR luciano, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30.4.2025, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti di AR NI, GL ER, CR AR UC, NO SC, AN NN e NO VE, imputati di reati in materia di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali contestati in forma associativa. I fatti per i quali è processo si collocano nell’arco temporale compreso tra i mesi di maggio e agosto 2016 e traggono origine da una complessa attività investigativa che aveva consentito di ipotizzare l’esistenza di un gruppo criminale operante tra le province di NE, Reggio Calabria e Catanzaro, dedito all’approvvigionamento, al trasporto e allo smercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva affermato la responsabilità di tutti gli imputati, ritenendo provata l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la commissione di singoli reati-fine ex art. 73 del medesimo decreto. In sede di gravame, la Corte di appello ha confermato la sussistenza del sodalizio criminoso riconducibile a AR NI, ritenendo tuttavia che l’inserimento associativo non risultasse dimostrato per tutti gli imputati. In particolare, ha assolto CR AR UC dal reato associativo;
ha assolto anche AN NN dal delitto associativo, ritenendo l’episodio del 18.8.2016 3 estraneo alle dinamiche del sodalizio, pur confermandone la responsabilità per il reato-fine di concorso nell’acquisto e nel trasporto di marijuana;
ha riqualificato la posizione di GL ER da promotore a partecipe;
ha confermato, nel resto, le affermazioni di responsabilità nei confronti di AR NI, NO SC e NO VE, procedendo alle conseguenti rideterminazioni sanzionatorie. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso del Procuratore generale concerne la posizione di CR AR UC ed è affidato a un unico articolato motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente censura l’assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale, sostenendo che la motivazione sarebbe mancante o manifestamente illogica nella parte in cui ha escluso la partecipazione associativa di CR valorizzando la mancata conclusione delle trattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con il gruppo crotonese. Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il rilievo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, assume la stabile collaborazione tra sodalizi criminali autonomi, idonea a integrare una forma di partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti anche in assenza di una formale appartenenza esclusiva. In tale prospettiva, il ricorrente valorizza il ruolo di intermediazione svolto dal CR, quale referente del gruppo operante nell’area della Locride, evidenziando come dalle intercettazioni emerga un rapporto continuativo finalizzato al reperimento di canali di approvvigionamento alternativi, ritenuto funzionale al programma criminoso del sodalizio capeggiato da AR e GL. 4. Nell’interesse di NO VE il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 4), sostenendosi che la Corte di appello avrebbe tratto la prova del concorso dell’imputato nell’operazione di acquisto e trasporto del 18 agosto 2016 da elementi meramente indiziari e privi di un’effettiva valenza causale. In particolare, si lamenta che la sentenza avrebbe confuso contatti antecedenti e rapporti generici intercorsi nel mese di luglio 2016 con la prova di una consapevole e concreta partecipazione alla specifica operazione di acquisto e 4 trasporto della marijuana, curata – secondo la prospettazione difensiva – da altri soggetti. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendosi che il contributo eventualmente ascrivibile al NO sarebbe stato del tutto marginale, nonché per la ritenuta carenza di motivazione del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva aggravata. 5. Nell’interesse di AR NI sono dedotte plurime censure. Con riferimento al reato-fine di cui al capo 2), si lamentano vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sostenendosi che la responsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base di elementi congetturali, quali le modalità del viaggio, la presenza presso un esercizio pubblico e generici dialoghi non captati, ritenuti inidonei a dimostrare un concreto contributo causale alla condotta dell’autore materiale del trasporto della sostanza stupefacente. Con altro motivo si contesta la sussistenza del delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi la mancanza dei requisiti strutturali del sodalizio, in ragione della ristretta base soggettiva, della limitata durata temporale, dell’assenza di una pluralità di reati-fine e di elementi di organizzazione, stabilità e programma criminoso indeterminato. Si censura, infine, la motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di organizzatore attribuita al AR, osservandosi che tale ruolo integra una fattispecie autonoma di reato e richiede una prova rigorosa dell’effettivo esercizio di funzioni direttive e di coordinamento, che nella specie sarebbe stata affermata in modo meramente assertivo. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di GL ER si articola in più motivi. Con il primo si deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla responsabilità per i reati associativi e per i reati-fine, sostenendosi che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello (frequentazioni personali, viaggi in auto, precedenti penali, linguaggio ritenuto criptico) sarebbero, in realtà, compatibili con spiegazioni alternative lecite e non idonei a integrare una prova di intraneità associativa al di là di ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di una struttura stabile, di basi logistiche, di una cassa comune e di una concreta programmazione di una serie 5 indeterminata di delitti, nonché l’erronea valorizzazione di un unico episodio quale reato-fine. Con il terzo motivo, in via subordinata, si deduce il travisamento delle emergenze probatorie in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74, assumendosi che, per dimensioni, capacità operative e quantità effettivamente dimostrate, il sodalizio sarebbe comunque riconducibile a una fattispecie di lieve entità. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità per il delitto di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come contributo associativo condotte che, anche ove ritenute penalmente rilevanti, sarebbero al più riconducibili a un concorso occasionale nella commissione di un reato determinato. Deduce che il materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito, costituito principalmente da intercettazioni e spostamenti, non dimostrerebbe una stabile e consapevole adesione al sodalizio criminoso, difettando la prova di un inserimento strutturale nell’organizzazione e di una condivisione del programma criminoso. Rileva, in particolare, che l’unico episodio con esito concreto sarebbe quello del 25–26 maggio 2016, culminato nel sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta sull’autovettura di AN IC, e che anche rispetto a tale episodio la propria condotta integrerebbe un mero contributo concorsuale funzionale alla realizzazione di un singolo reato, insufficiente a fondare l’affectio societatis richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990. 6.1. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui, quanto al capo 1), si deduce la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, atteso che l’ipotetico sodalizio avrebbe operato per soli tre mesi, sarebbe stato composto da appena tre soggetti, senza rete di vendita, senza acquirenti sul territorio crotonese, senza mezzi logistici, senza fornitori stabili e senza una pluralità di reati-fine coerenti con lo scopo di rifornimento all’ingrosso del mercato locale, a fronte di un solo episodio di modesta entità. Rileva come le sentenze di merito abbiano affermato apoditticamente l’esistenza dell’associazione, senza confrontarsi con tali dati oggettivi, né con il contenuto delle stesse imputazioni, con conseguente vizio motivazionale. Quanto al capo 2), osserva che la condanna di GL si fonda sull’asserito ruolo di staffetta, privo di logica e contrario all’id quod plerumque accidit, poiché l’imputato procedeva dietro, e non davanti, al veicolo che trasportava lo stupefacente. 6 Si deduce, infine, l’assenza di valida motivazione anche in ordine all’esclusione della fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, essendo richiamati elementi (quantitativi ingenti, assiduità dei rapporti, struttura organizzata) meramente enunciati e privi di riscontro fattuale. 6.2. La difesa ha depositato anche una memoria di replica alle considerazioni scritte depositate dal Procuratore generale. 7. Nell’interesse di NO SC il ricorso è strutturato in cinque motivi. Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato e all’attribuzione delle utenze telefoniche, lamentandosi l’assenza in atti di verbali formali di identificazione, l’utilizzo di riconoscimenti postumi non documentati, nonché l’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva in tema di identificazione vocale. Con il secondo motivo si contesta la ritenuta partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di elementi dimostrativi di un vincolo stabile e qualificato, e la riconducibilità delle condotte a un concorso occasionale. Con il terzo motivo, in via subordinata, si censura il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74, reputandosi insussistenti elementi indicativi di una significativa capacità operativa e offensiva del sodalizio. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato-fine, contestandosi la prova di una consapevole partecipazione e di un contributo causale concreto, anche con riferimento al ruolo di staffetta. Con il quinto motivo si censurano il trattamento sanzionatorio, il bilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva e gli aumenti per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Esso investe la sentenza della Corte di appello di Catanzaro nella parte in cui ha assolto CR AR UC dal delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestato ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice di secondo grado avrebbe escluso l’intraneità associativa, valorizzando indebitamente il mancato perfezionamento delle trattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con il gruppo crotonese, senza 7 considerare la configurabilità del sodalizio anche in presenza di una stabile collaborazione tra gruppi criminali autonomi. 1.2. In via preliminare, occorre richiamare il perimetro del sindacato di legittimità in materia di valutazione della prova e di accertamento del vincolo associativo. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio circa la sussistenza dell’“affectio societatis”, intesa come consapevole e stabile messa a disposizione del sodalizio per il perseguimento del programma criminoso, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o della contraddittorietà intrinseca della motivazione, ovvero del travisamento della prova decisiva, e non già attraverso la prospettazione di una diversa e alternativa lettura del materiale probatorio. Ne deriva che non è consentita in Cassazione una rivalutazione del compendio indiziario volta a sostituire il giudizio del giudice di merito con quello ritenuto preferibile dalla parte ricorrente (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747 – 01). Alla luce di tali principi, il motivo proposto dal Procuratore generale, pur formalmente articolato anche come violazione di legge, si risolve, nella sua sostanza, in una censura di merito. 1.3. Quanto al dedotto vizio di motivazione, non si ravvisa nella sentenza impugnata alcuna illogicità manifesta né alcuna frattura del percorso argomentativo. La Corte di appello ha escluso la partecipazione associativa di CR non sulla base di un singolo elemento isolato, bensì all’esito di una valutazione complessiva e coerente di una pluralità di circostanze fattuali, valorizzando, in particolare: il limitato numero di contatti e incontri monitorati con i soggetti del gruppo crotonese;
l’assenza di riscontri certi circa l’avvenuta conclusione di forniture di sostanza stupefacente;
il mancato inserimento dell’imputato nel contesto operativo dell’episodio del 26 maggio 2016, costituente il più rilevante reato-fine accertato;
la circostanza che il gruppo crotonese avesse attivato canali alternativi di approvvigionamento, anche fuori regione, elemento ritenuto sintomatico dell’assenza di un legame stabile e qualificato con il CR. Tali argomentazioni, lungi dal costituire affermazioni apodittiche, si collocano in un discorso motivazionale lineare, logicamente coerente e puntualmente ancorato ai dati processuali. Il ricorrente, nel dedurre che dalle intercettazioni emergerebbe un rapporto continuativo di intermediazione idoneo a integrare la partecipazione all’associazione, non individua una contraddizione interna della motivazione 8 impugnata, ma propone una diversa e più ampia lettura del medesimo materiale probatorio, sollecitando in sostanza una rivalutazione del significato dei contatti e delle trattative intercorsi. Anche il richiamo alla contestazione, emersa in intercettazione, della qualità della sostanza fornita “l’altra volta” non consente di superare tale limite, poiché la Corte di appello ha espressamente affermato che le indagini non hanno consentito di appurare con certezza l’esistenza di forniture effettivamente portate a termine, circostanza che rientra pienamente nella valutazione del fatto e dell’attendibilità del dato indiziario. Invero, la Corte territoriale non ha affatto negato né ridimensionato il dato fattuale concernente la pluralità, la continuità e l’oggettiva illiceità dei contatti intercettivi intercorsi tra CR e il gruppo di NE, dei quali ha anzi dato puntuale e diffuso conto. La valutazione espressa dal giudice di appello si colloca, tuttavia, su un piano esclusivamente giuridico, avendo riguardo non già alla esistenza di tali contatti, bensì alla loro idoneità dimostrativa ai fini della prova dell’adesione stabile al sodalizio criminoso contestato, richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990. Muovendo da tale corretta impostazione, la Corte ha richiamato il principio – costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui la reiterazione dei rapporti negoziali illeciti e la stabilità delle relazioni di fornitura, ancorché intense e protratte nel tempo, non valgono, di per sé sole, a integrare l’affectio societatis, ove restino integralmente compatibili con il paradigma del rapporto sinallagmatico fornitore–acquirente e non siano sorrette da ulteriori e significativi indici di intraneità associativa (cfr. Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, [...], Rv. 257991 – 01). In tale prospettiva, la Corte di appello ha coerentemente rilevato come il contenuto delle conversazioni intercettate – pur concernendo trattative, qualità e quantità della sostanza, modalità di consegna, utilizzo di emissari e lamentele per affari non conclusi – non evidenzi elementi sintomatici di una condivisione del programma criminoso, di una partecipazione alle scelte organizzative del gruppo, di un coinvolgimento nella gestione delle attività di smercio sul territorio o di una assunzione comune del rischio, restando costantemente circoscritto all’ambito della contrattazione della singola fornitura. Ne deriva che il rilievo attribuito dal Procuratore generale alla mera pluralità delle comunicazioni intercettive si risolve, in realtà, nella prospettazione di una diversa possibile lettura del medesimo compendio fattuale, intesa a sovrapporre automaticamente la stabilità del traffico illecito alla partecipazione associativa. Tale impostazione, tuttavia, si colloca sul piano del merito ed è insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha fatto puntuale 9 e coerente applicazione del criterio distintivo tra rapporti di fornitura reiterata e adesione stabile a un sodalizio criminoso. In tale prospettiva, il motivo non coglie un vizio logico della decisione, ma si esaurisce in una non consentita critica al giudizio di fatto espresso dal giudice di merito. 1.4. Neppure risulta che la sentenza abbia escluso l’intraneità associativa per la sola appartenenza del CR a diverso contesto criminale. Al contrario, la decisione impugnata si è attenuta al principio per cui la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 può configurarsi anche in presenza di rapporti con più sodalizi, ma richiede, in ogni caso, la prova di un collegamento stabile e funzionale al programma criminoso dell’associazione di riferimento, prova che, secondo il giudice di merito, nella specie non è stata raggiunta. Si tratta di un’applicazione in fatto dei criteri dell’affectio societatis, non di un errore nella individuazione della regola giuridica applicabile. 1.5. In definitiva, il ricorso del Procuratore generale non evidenzia né un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, né un vizio di motivazione nei limiti rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 2. Con riferimento ai ricorsi degli imputati, occorre dare preliminarmente conto dei motivi comuni alle posizioni di AR, NO e GL, concernenti la configurabilità, nel caso di specie, del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1). 3. Tali motivi, i quali deducono, essenzialmente, la carenza e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 cit., risultano fondati nei termini che seguono. 3.1. Dall’esame congiunto delle decisioni di primo e di secondo grado emerge, in effetti, una sostanziale convergenza argomentativa che, pur muovendo da un’ampia ricostruzione delle risultanze investigative, non fornisce una motivazione adeguata in ordine ai presupposti costitutivi del reato associativo, segnatamente con riferimento all’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, nonché alla dimostrazione di un programma criminoso comune e di una stabile affectio societatis in capo agli imputati. 10 In proposito i giudicanti valorizzano una pluralità di contatti telefonici, di conversazioni dal contenuto allusivo o criptico e di spostamenti sul territorio, assumendo tali elementi come indici sintomatici della stabilità del vincolo. Tuttavia, tale apparato descrittivo non si traduce in una puntuale argomentazione idonea a chiarire in che modo tali circostanze siano espressive, non già della reiterazione di condotte illecite funzionali a singole operazioni di traffico, bensì dell’esistenza di un’organizzazione dotata di autonomia strutturale e funzionale rispetto ai reati-fine. 3.2. Difetta, in particolare, una chiara individuazione di elementi fattuali indicativi dell’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, quali una ripartizione stabile dei ruoli, meccanismi decisionali condivisi, regole operative interne o una capacità di azione collettiva che preceda e trascenda la realizzazione dei singoli episodi di traffico. La stabilità del vincolo viene desunta in via sostanzialmente presuntiva dalla mera reiterazione dei contatti e degli spostamenti, ma tale reiterazione è poi utilizzata come prova dell’associazione, senza che venga esplicitato il necessario quid pluris, costituito appunto dall'elemento organizzativo (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, [...], Rv. 286738 – 01), che consente di distinguere il concorso di persone, anche reiterato, dal vincolo associativo propriamente detto, con il rischio di una evidente circolarità argomentativa. 3.3. A ciò si aggiunge un ulteriore e rilevante profilo di criticità, posto puntualmente in luce dai motivi di ricorso e in particolare dal ricorso proposto da NO. 3.3.1. Tutti i contatti e i viaggi valorizzati dalle sentenze di merito non forniscono, infatti, alcuna dimostrazione oggettiva dell’effettiva realizzazione di affari illeciti, che vengono piuttosto dati per presupposti sul piano argomentativo. Tali elementi restano privi di riscontri circa l’esistenza, la natura o l’entità delle sostanze stupefacenti asseritamente trattate e non risultano accompagnati da sequestri o da altri dati fattuali idonei a comprovare l’avvenuto perfezionamento delle operazioni di acquisto o di cessione. Ne consegue che la motivazione di merito assume come dimostrata un’attività di narcotraffico continuativa senza che tale premessa trovi un adeguato fondamento oggettivo nelle risultanze processuali. I contatti e gli spostamenti, pur potenzialmente indicativi di rapporti illeciti, restano in larga parte inerti sul piano dimostrativo, poiché non consentono di accertare se e in quali termini le interlocuzioni si siano effettivamente tradotte in traffici di stupefacenti, risultando così compatibili tanto con un concorso episodico quanto con un traffico reiterato privo di una struttura associativa autonoma. 11 In tale contesto, l’unico episodio che presenta un esito concreto è rappresentato dal reato-fine di cui al capo 2) dell’imputazione. Tuttavia, le sentenze di merito attribuiscono a tale episodio una valenza dimostrativa dell’esistenza dell’associazione che non risulta sorretta da un adeguato percorso logico. La commissione di un reato-fine, anche se grave e frutto di una cooperazione tra più soggetti, è ontologicamente compatibile tanto con la partecipazione a un’associazione quanto con il concorso di persone nel reato singolo o continuato e non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un sodalizio criminoso stabile, se non accompagnata dalla previa dimostrazione di un programma criminoso unitario e di una struttura organizzativa autonoma. Le sentenze impugnate non chiariscono, in particolare, per quali ragioni l’episodio del capo 2) dovrebbe essere inteso come manifestazione dell’operatività di un’associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati, anziché come espressione di una cooperazione criminosa circoscritta alla realizzazione di un fatto, o più fatti, determinati. In tal modo, il reato-fine viene utilizzato come surrogato della prova dell’associazione, con un’inversione del corretto rapporto logico tra i due piani, poiché la dimostrazione del vincolo associativo viene fatta discendere dalla sola realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti. 3.3.2. Ulteriore profilo di criticità concerne l’assoluzione di CR e di AN dal reato associativo, che determina la riduzione del sodalizio residuo a tre soli soggetti, coincidenti con il numero minimo previsto dalla legge. Sebbene tale circostanza non escluda, in astratto, la configurabilità dell’associazione, essa impone un rafforzato onere motivazionale in ordine alla dimostrazione della stabilità del vincolo, della sua autonomia organizzativa e della distinzione rispetto al concorso reiterato, onere che nel caso di specie non risulta soddisfatto. La sentenza impugnata, invece, anche dopo tale riduzione, continua a valorizzare i medesimi indicatori fattuali già ritenuti insufficienti a dimostrare l’affectio societatis per gli imputati assolti, senza esplicitare con la necessaria chiarezza la linea di demarcazione che condurrebbe, sulla base degli stessi elementi, a esiti opposti quanto alla configurabilità del vincolo associativo. 3.3.3. A ciò si aggiunge, infine, il dato relativo al breve arco temporale nel quale l’associazione viene collocata, individuato nel periodo compreso tra i mesi di maggio e agosto 2016. Se è vero che il reato associativo non richiede una durata particolarmente estesa del vincolo, è altrettanto vero che, quando l’operatività del sodalizio viene circoscritta a un lasso temporale assai limitato, si impone un onere motivazionale particolarmente rigoroso in ordine alla dimostrazione della stabilità 12 dell’organizzazione, della sua autonomia rispetto ai singoli reati-fine e dell’esistenza di un programma criminoso unitario. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non chiarisce in modo persuasivo come, nel ristretto periodo indicato, si sarebbe consolidata una struttura associativa dotata di continuità operativa, tanto più considerando che una parte significativa degli elementi valorizzati si colloca al di fuori dell’arco temporale contestato, senza che venga spiegata la loro funzione probatoria rispetto alla dimostrazione della stabilità del sodalizio in quel periodo. 3.4. In definitiva, la motivazione sul delitto associativo non regge al vaglio di legittimità perché presenta una evidente frattura tra affermazioni giuridiche e dati fattuali richiamati. La Corte territoriale utilizza categorie corrette in astratto – stabilità del vincolo, organizzazione sia pure rudimentale, programma criminoso indeterminato – ma non costruisce un ragionamento coerente e ancorato a elementi concreti. L’intera ricostruzione associativa risulta, di fatto, schiacciata su un unico episodio effettivamente significativo, quello di cui al capo 2): è l’unico traffico di una certa entità, compiuto e documentato. Tutto il resto consiste in contatti, tentativi, interlocuzioni e spostamenti che la sentenza evoca in modo descrittivo, ma senza spiegare come questi possano sostenere, sul piano logico, l’esistenza di una serie indeterminata di (effettivi o potenziali) reati-fine. Il programma indeterminato viene postulato, più che argomentato, quasi fosse una conseguenza automatica della gravità dell’episodio singolo, in una indebita sovrapposizione tra reato associativo e concorso nel reato-fine. Lo stesso vale per la stabile organizzazione: gli indici valorizzati – staffetta, veicoli, linguaggio criptico, ripartizione dei ruoli – risultano tutti funzionali e temporalmente concentrati sull’operazione di maggio 2016. La motivazione non spiega perché tali elementi, limitati a quell’episodio, siano qualcosa di qualitativamente diverso da una cooperazione anche complessa ma contingente. Inoltre, mancano argomenti concreti in ordine a effettivi canali di approvvigionamento e a una attività di cessione organizzata. Non emergono fornitori stabili, né una rete di distribuzione, né una proiezione dell’agire oltre il singolo affare riuscito. 3.5. Tali carenze e illogicità motivazionali impongono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata sul capo 1), con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla sussistenza del delitto associativo e alle conseguenti statuizioni sanzionatorie, dovendo il giudice del rinvio colmare le lacune evidenziate e verificare se il compendio probatorio consenta effettivamente di ravvisare l’esistenza di un sodalizio criminoso dotato dei requisiti richiesti dall’art. 74 d.P.R. 309/1990. 13 4. I restanti motivi dedotti dagli imputati AR, NO e GL sul reato di cui al capo 2) sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, con la precisazione che quelli attinenti al trattamento sanzionatorio rimangono assorbiti dall’accoglimento del motivo sul delitto associativo, dovendo il giudice del rinvio evidentemente rivalutare anche il trattamento sanzionatorio all’esito del giudizio rescissorio. 4.1. In via preliminare, va ribadito il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della sua effettiva esistenza, coerenza logica e non manifesta illogicità, non potendo la Corte di cassazione procedere ad una rilettura del compendio probatorio o ad una rivalutazione del merito, quando i giudici territoriali abbiano offerto una motivazione congrua e adeguata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso di specie, le sentenze di merito – espressione di un conforme giudizio di responsabilità – hanno ricostruito in maniera puntuale e coerente la vicenda relativa all’acquisto e trasporto dello stupefacente rinvenuto in occasione dell’arresto di AN IC, valorizzando un quadro probatorio complessivo che si fonda sull’integrazione tra risultanze captative, servizi di osservazione e riscontri oggettivi. 4.2. Con riferimento alla posizione di AR NI, la Corte territoriale ha evidenziato come la sua responsabilità non sia stata desunta da elementi isolati o meramente congetturali, ma da una pluralità di dati convergenti: la sua presenza a bordo dell’autovettura utilizzata quale staffetta, l’organizzazione preventiva del viaggio, i contatti con il corriere, nonché la partecipazione alla fase esecutiva, comprovata anche dalla sosta congiunta presso il bar Chantilly con gli altri concorrenti e dalla successiva sequenza operativa che ha condotto al sequestro della sostanza. La motivazione valorizza, inoltre, elementi di raccordo logico tra le conversazioni intercettate nei giorni precedenti, con espressioni chiaramente allusive alla pianificazione dell’operazione, e lo sviluppo concretamente accertato della trasferta, realizzata secondo il consueto schema operativo della staffetta, già riscontrato in precedenti episodi analoghi. Tale ricostruzione – fondata su dati fattuali puntuali e tra loro coerenti – supera il vaglio della tenuta logica e si sottrae a qualsiasi censura di illogicità manifesta. 4.3. In relazione alla posizione di GL ER, la Corte di appello ha dato adeguatamente conto del suo ruolo di concorrente nell’operazione, evidenziandone la partecipazione stabile alle trasferte di approvvigionamento e, nello specifico, il contributo causalmente rilevante nella trasferta del 25-26 maggio 2016, sia nella 14 fase preparatoria, sia in quella esecutiva, quale componente del veicolo di staffetta. La motivazione evidenzia come la condotta dell’imputato non sia riconducibile ad una presenza meramente occasionale o neutra, ma si inserisca in una dinamica coordinata con gli altri correi, comprovata da contatti telefonici, incontri funzionali alla pianificazione e condotte successive coerenti con la gestione dell’illecito. Le deduzioni difensive, fondate sull’asserita alternanza interpretativa delle conversazioni (in chiave lecita), sono state espressamente esaminate e disattese con argomentazione logica, che evidenzia il significato allusivo e contestuale del linguaggio adoperato, coerentemente interpretato alla luce del complessivo quadro investigativo. 4.4. Parimenti immune da vizi è la motivazione relativa a NO SC. La Corte territoriale ha affrontato puntualmente le censure difensive inerenti all’identificazione e alla partecipazione all’episodio, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: i riconoscimenti operati dagli operanti, i riscontri sui tabulati telefonici, la presenza sui luoghi della trasferta e la partecipazione alla medesima dinamica operativa già descritta con riferimento agli altri concorrenti. In particolare, l’identificazione dell’imputato non è stata fondata su un unico elemento, ma su un compendio probatorio articolato, che comprende fonti eterogenee e reciprocamente corroboranti, il cui apprezzamento rientra nell’ambito del giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione logica e non contraddittoria. Le doglianze difensive, nella parte in cui prospettano una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione degli elementi indiziari, si risolvono, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 4.5. In conclusione, per tutti e tre gli imputati, la Corte di appello ha coerentemente ricostruito la sussistenza del concorso nel reato di cui al capo 2), individuando elementi di fatto precisi, convergenti e logicamente correlati, idonei a dimostrare la partecipazione consapevole all’operazione di acquisto e trasporto dello stupefacente, con motivazione immune da vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di NO VE, con riferimento al capo 4) dell’imputazione, è inammissibile. 5.1. In via preliminare, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la formale deduzione del vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze probatorie ed una rivalutazione del fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, 15 allorché la motivazione della sentenza impugnata risulti esistente, coerente e immune da vizi di manifesta illogicità. 5.2. Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito in maniera puntuale la vicenda relativa al capo 4), concernente l’acquisto ed il trasporto di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana (circa 3.850 grammi), rinvenuto all’esito dell’arresto del corriere, evidenziando il contributo concorsuale del NO nell’ambito dell’operazione del 18 agosto 2016. In particolare, i giudici di merito, attraverso una valutazione complessiva e integrata del compendio probatorio, hanno valorizzato: i) i contatti tra gli imputati nei giorni precedenti l’operazione, inseriti nel più ampio contesto delle attività di approvvigionamento di stupefacente già accertate;
ii) gli incontri tra NO e gli altri concorrenti, collocati temporalmente in prossimità dell’episodio delittuoso;
iii) il coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti, quale emerge dalle conversazioni intercettate e dai riscontri esterni;
iv) la ricostruzione della sequenza funzionale che ha condotto all’acquisto e al trasporto della sostanza, nella quale la presenza e il contributo dell’imputato sono stati ritenuti causalmente rilevanti. Tale apparato motivazionale si presenta logico e coerente con i dati processuali, avendo i giudici territoriali dato conto, con argomentazione analitica e priva di salti logici, del percorso inferenziale seguito per affermare la responsabilità dell’imputato, valorizzando non singoli dati isolati, ma il complessivo quadro indiziario, considerato nella sua globalità e reciproca convergenza. 5.3. Le censure difensive si limitano, invece, a contestare la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, prospettando una diversa lettura degli elementi acquisiti e, in particolare, sostenendo l’insussistenza di un contributo causale concreto e la natura meramente occasionale dei contatti e della presenza dell’imputato. Siffatte doglianze si risolvono, tuttavia, in una sollecitazione ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che non presenta vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità. Invero, la Corte di appello ha espressamente considerato e disatteso le argomentazioni difensive, spiegando, con motivazione plausibile e aderente alle risultanze istruttorie, come i contatti e la presenza del NO non possano essere ricondotti ad una mera occasionalità, ma si inseriscano in una dinamica concorsuale funzionale alla realizzazione dell’illecito, con apporto quantomeno morale e organizzativo. Né può trovare ingresso, in sede di legittimità, la censura relativa alla pretesa assenza di prova di un contributo diretto alle fasi esecutive, avendo i giudici di merito correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità 16 del concorso di persone nel reato, è sufficiente un contributo anche solo morale, purché consapevole e idoneo ad agevolare la realizzazione del fatto, secondo una valutazione di merito sorretta da motivazione logica. 5.4. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso proposti in punto di trattamento sanzionatorio. 5.5. Giova premettere che, secondo il costante insegnamento di legittimità, la determinazione della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sottratto al sindacato di questa Corte quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [...], Rv. 256197 – 01); ne consegue che sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione della gravità del fatto o della personalità dell’imputato 5.6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente esaminato le doglianze difensive relative al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., nonché al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, confermando le statuizioni del primo giudice con motivazione adeguata e logicamente coerente. Quanto al mancato riconoscimento del ruolo di minima importanza, i giudici territoriali hanno implicitamente escluso la marginalità del contributo del NO, valorizzandone l’inserimento nella complessiva dinamica concorsuale e la funzionalità della sua condotta alla realizzazione dell’operazione di acquisto e trasporto dello stupefacente. Tale valutazione, ancorata ai medesimi elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, si sottrae a censure in sede di legittimità, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla rilevanza del contributo causale del concorrente. Analogamente, in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza già formulato dal Tribunale, valorizzando la gravità del fatto e la complessiva personalità dell’imputato, desumibile anche dalla natura della condotta e dal contesto in cui essa si è realizzata. La motivazione, benché sintetica, è conforme ai canoni richiesti, essendo sufficiente, ai fini della legittimità, che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi e del criterio di bilanciamento adottato, senza che sia necessaria un’analitica disamina di tutti i fattori previsti dall’art. 133 cod. pen. 5.7. Le censure difensive si risolvono, invece, nella generica contestazione della misura della pena e nella prospettazione di una diversa valutazione della incidenza delle circostanze attenuanti, senza individuare specifici vizi della 17 motivazione rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., né denunciare errori di diritto nel procedimento di commisurazione. Ne consegue che anche tali motivi si pongono integralmente sul piano del merito e risultano, pertanto, inammissibili. 6. In conclusione, alle superiori considerazioni conseguono le seguenti statuizioni finali: - annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AR NI, NO SC e GL ER, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1), con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio su tale capo;
rigetto nel resto dei relativi ricorsi e declaratoria di irrevocabilità della responsabilità di AR, NO e GL in ordine al delitto di cui al capo 2). - Inammissibilità del ricorso proposto da NO VE, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. - Inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR NI, NO SC e GL ER limitatamente al reato di cui all'art. 74 dpr 309/90 e rinvia, per nuovo giudizio su tale imputazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di AR, NO e GL. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di AR, NO e GL in ordine al delitto di cui al capo 2). Dichiara inammissibile il ricorso di NO VE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così è deciso, 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ES LD EMANUELE DI LV