Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2026, n. 21659
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Assoluzione CR AR UC dal reato associativo

    Il ricorso è inammissibile perché si risolve in una censura di merito. La Corte di appello ha valutato complessivamente le circostanze, escludendo la partecipazione associativa di CR sulla base del limitato numero di contatti, dell'assenza di riscontri su forniture, del mancato inserimento nell'episodio del 26 maggio 2016 e dell'attivazione di canali alternativi di approvvigionamento da parte del gruppo crotonese. La motivazione è lineare e coerente con i dati processuali. La prospettazione del Procuratore Generale costituisce una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in Cassazione. La Corte ha applicato correttamente il principio secondo cui la reiterazione dei rapporti negoziali illeciti non integra di per sé l'affectio societatis, ove compatibile con il rapporto fornitore-acquirente.

  • Accolto
    Carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato associativo

    I motivi sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata presenta una sostanziale convergenza argomentativa ma non fornisce una motivazione adeguata sui presupposti costitutivi del reato associativo. Difetta una chiara individuazione di elementi fattuali indicativi di una struttura organizzativa, e la stabilità del vincolo viene desunta dalla mera reiterazione dei contatti e degli spostamenti, senza il necessario quid pluris organizzativo. I contatti e i viaggi valorizzati non dimostrano oggettivamente la realizzazione di affari illeciti, rimanendo privi di riscontri sull'esistenza, natura o entità delle sostanze trattate. L'unico episodio concreto (capo 2) viene utilizzato come surrogato della prova dell'associazione, invertendo il corretto rapporto logico. L'assoluzione di CR e AN NN riduce il sodalizio a tre soggetti, imponendo un rafforzato onere motivazionale che non è stato soddisfatto. Il breve arco temporale (maggio-agosto 2016) richiede un rigoroso onere motivazionale sulla stabilità dell'organizzazione, che non è stato adeguatamente assolto. La motivazione presenta una frattura tra affermazioni giuridiche e dati fattuali, risultando schiacciata sull'unico episodio significativo, senza spiegare come gli altri elementi possano sostenere l'esistenza di una serie indeterminata di reati-fine. La motivazione impone l'annullamento della sentenza sul capo 1) con rinvio.

  • Accolto
    Carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato associativo

    I motivi sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata presenta una sostanziale convergenza argomentativa ma non fornisce una motivazione adeguata sui presupposti costitutivi del reato associativo. Difetta una chiara individuazione di elementi fattuali indicativi di una struttura organizzativa, e la stabilità del vincolo viene desunta dalla mera reiterazione dei contatti e degli spostamenti, senza il necessario quid pluris organizzativo. I contatti e i viaggi valorizzati non dimostrano oggettivamente la realizzazione di affari illeciti, rimanendo privi di riscontri sull'esistenza, natura o entità delle sostanze trattate. L'unico episodio concreto (capo 2) viene utilizzato come surrogato della prova dell'associazione, invertendo il corretto rapporto logico. L'assoluzione di CR e AN NN riduce il sodalizio a tre soggetti, imponendo un rafforzato onere motivazionale che non è stato soddisfatto. Il breve arco temporale (maggio-agosto 2016) richiede un rigoroso onere motivazionale sulla stabilità dell'organizzazione, che non è stato adeguatamente assolto. La motivazione presenta una frattura tra affermazioni giuridiche e dati fattuali, risultando schiacciata sull'unico episodio significativo, senza spiegare come gli altri elementi possano sostenere l'esistenza di una serie indeterminata di reati-fine. La motivazione impone l'annullamento della sentenza sul capo 1) con rinvio.

  • Accolto
    Carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato associativo

    I motivi sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata presenta una sostanziale convergenza argomentativa ma non fornisce una motivazione adeguata sui presupposti costitutivi del reato associativo. Difetta una chiara individuazione di elementi fattuali indicativi di una struttura organizzativa, e la stabilità del vincolo viene desunta dalla mera reiterazione dei contatti e degli spostamenti, senza il necessario quid pluris organizzativo. I contatti e i viaggi valorizzati non dimostrano oggettivamente la realizzazione di affari illeciti, rimanendo privi di riscontri sull'esistenza, natura o entità delle sostanze trattate. L'unico episodio concreto (capo 2) viene utilizzato come surrogato della prova dell'associazione, invertendo il corretto rapporto logico. L'assoluzione di CR e AN NN riduce il sodalizio a tre soggetti, imponendo un rafforzato onere motivazionale che non è stato soddisfatto. Il breve arco temporale (maggio-agosto 2016) richiede un rigoroso onere motivazionale sulla stabilità dell'organizzazione, che non è stato adeguatamente assolto. La motivazione presenta una frattura tra affermazioni giuridiche e dati fattuali, risultando schiacciata sull'unico episodio significativo, senza spiegare come gli altri elementi possano sostenere l'esistenza di una serie indeterminata di reati-fine. La motivazione impone l'annullamento della sentenza sul capo 1) con rinvio.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato di cui al capo 2)

    Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ricostruito in maniera puntuale e coerente la vicenda, valorizzando un quadro probatorio complessivo basato sull'integrazione tra risultanze captative, servizi di osservazione e riscontri oggettivi. La responsabilità di AR NI è stata desunta da una pluralità di dati convergenti: presenza a bordo dell'autovettura staffetta, organizzazione preventiva del viaggio, contatti con il corriere, partecipazione alla fase esecutiva (sosta congiunta al bar, sequenza operativa che ha condotto al sequestro). La motivazione valorizza elementi di raccordo logico tra conversazioni allusive alla pianificazione e lo sviluppo accertato della trasferta, superando il vaglio della tenuta logica.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato di cui al capo 2)

    I motivi relativi al reato di cui al capo 2) sono infondati. La Corte di appello ha dato adeguato conto del ruolo di concorrente di GL ER nell'operazione, evidenziandone la partecipazione stabile alle trasferte di approvvigionamento e il contributo causalmente rilevante nella trasferta del 25-26 maggio 2016, sia nella fase preparatoria che esecutiva, come componente del veicolo di staffetta. La motivazione evidenzia che la condotta non è occasionale ma si inserisce in una dinamica coordinata, comprovata da contatti telefonici, incontri funzionali alla pianificazione e condotte successive coerenti. Le deduzioni difensive sull'alternativa interpretazione lecita delle conversazioni sono state disattese con motivazione logica. La motivazione è immune da vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Responsabilità per il reato di cui al capo 2)

    I motivi relativi al reato di cui al capo 2) sono infondati. La Corte territoriale ha affrontato puntualmente le censure difensive inerenti all'identificazione e alla partecipazione all'episodio, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: riconoscimenti operati dagli operanti, riscontri sui tabulati telefonici, presenza sui luoghi della trasferta e partecipazione alla medesima dinamica operativa. L'identificazione non è basata su un unico elemento ma su un compendio probatorio articolato. Le doglianze prospettano una diversa lettura degli elementi indiziari, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. La motivazione è immune da vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 4)

    Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ricostruito in maniera puntuale la vicenda, valorizzando una valutazione complessiva e integrata del compendio probatorio: contatti tra imputati nei giorni precedenti, incontri in prossimità dell'episodio, coordinamento operativo, ricostruzione della sequenza funzionale. L'apparato motivazionale è logico e coerente con i dati processuali. Le censure difensive si limitano a contestare la valutazione del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura, inammissibile in sede di legittimità. La Corte di appello ha considerato e disatteso le argomentazioni difensive, spiegando come i contatti e la presenza non siano meramente occasionali ma si inseriscano in una dinamica concorsuale funzionale all'illecito.

  • Inammissibile
    Trattamento sanzionatorio

    I motivi sono inammissibili. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. La Corte di appello ha esaminato le doglianze sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, confermando le statuizioni del primo giudice con motivazione adeguata e coerente. Quanto al mancato riconoscimento del ruolo di minima importanza, è stata implicitamente esclusa la marginalità del contributo. In ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, è stato ritenuto adeguato il giudizio di equivalenza, valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Le censure si risolvono nella generica contestazione della misura della pena e nella prospettazione di una diversa valutazione, senza individuare specifici vizi di motivazione o errori di diritto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2026, n. 21659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21659
    Data del deposito : 11 giugno 2026

    Testo completo