CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 33955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33955 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA BE IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola NO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, l'Avv. Antonino Radosti presentava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 33955 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/07/2023 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione consumato con le modalità del c.d. "cavallo di ritorno". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stata omessa la valutazione di elementi decisivi allegati con la prima impugnazione;
segnatamente non sarebbero state considerate le dichiarazioni dell'imputato e del teste NO, la cui valutazione avrebbe consentito di verificare l'inattendibilità della persona offesa;
secondo quanto emergerebbe dalle prove non valutate l'offeso, diversamente da quanto da lui dichiarato, conoscerebbe da tempo l'imputato; sarebbe carente anche la motivazione relativa al riferito incontro tra l'imputato e la persona offesa di fronte all'ufficio postale (nel corso del quale l'imputato avrebbe rifiutato la busta contenente il denaro), tenuto conto del fatto che gli agenti avevano riferito di non avere visto arrivare il ricorrente;
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contestava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della desistenza volontaria e del recesso attivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente allega il travisamento per omissione sia della testimonianza di NO, nella parte in cui questi riferiva le circostanze relative alla conoscenza della persona offesa, sia della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria, nella parte in cui gli stessi hanno affermato di non avere osservato l'incontro tra la vittima ed il ricorrente di fronte all'ufficio postale. Il collegio osserva che la Corte d'appello ha effettuato una sintetica, ma sufficiente, rivalutazione del compendio probatorio sulla base delle indicazioni contenute nell'atto d'appello ed ha ritenuto che gli elementi in ipotesi travisati non fossero decisivi, tenuto conto del fatto che, alla base della condanna, era stata posta la rinnovata valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa. Questa, secondo la logica valutazione della Corte territoriale, non risultava incisa dagli elementi allegati, che non risultavano essenziali per la ricostruzione dell'estorsione. Peraltro il fatto che non fosse andato a buon fine l'incontro di fronte all'ufficio postale è stato ampiamente valutato dal Tribunale, che ha rilevato come effettivamente l'istruzione dibattimentale non avesse consentito di fare piena luce sulle ragioni per cui l'incontro era sfuggito agli agenti di polizia giudiziaria. Invero l'offeso aveva riferito di un ritardo con il quale l'imputato si era presentato, il che induceva a ritenere che l'incontro fosse avvenuto quando gli operanti si 2 erano già allontanati. In conclusione il Tribunale, con valutazione confermata dalla Corte di appello, aveva ritenuto che la vittima avesse offerto un racconto complessivamente genuino, anche in ragione del fatto che lo stesso non avrebbe avuto alcuna ragione per aggiungere un falso dettaglio che, in relazione alla ricostruzione della condotta contestata, era di rilevanza marginale (pag. 7 della sentenza del Tribunale). In sintesi: il collegio ritiene che la valutazione di credibilità della persona offesa, emergente dal c compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito sfugga a censure di legittimità, tenuto conto che la stessa veniva effettuata valorizzando la verosimiglianza del "nucleo centrale" del dichiarato la cui credibilità risultava ampiamente confermata da elementi esterni, ovvero dai dati del traffico telefonico. 1.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si contestava la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva riconosciuto né la desistenza, né il recesso attivo, è manifestamente infondato. Con riferimento alla desistenza, il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioé, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (tra le altre: Sez. 1, n. 46179 del 02/12/2005, Plivia, Rv. 233355 - 01), fermo restando che in tema di reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano stati compiuti gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che non poteva riconoscersi la desistenza volontaria in quanto lo scambio tra denaro ed autovettura non era giunto a conclusione solo a causa del fatto che il ricorrente aveva percepito la presenza delle forze dell'ordine, dunque, non in seguito ad una autonoma risoluzione, indipendente da condizionamenti esterni. Si tratta di una valutazione pienamente coerente con le emergenze processuali, che conferma analogo giudizio effettato dal Tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede. La Corte rilevava, altresì, come non fosse emerso alcun elemento idoneo a riconoscere il ravvedimento operoso, tenuto conto che lo stesso non era compatibile con il fatto che l'azione criminosa fosse stata interrotta non volontariamente dall'agente, ma a causa di circostanze esterne. 3 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola NO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, l'Avv. Antonino Radosti presentava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 33955 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/07/2023 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione consumato con le modalità del c.d. "cavallo di ritorno". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stata omessa la valutazione di elementi decisivi allegati con la prima impugnazione;
segnatamente non sarebbero state considerate le dichiarazioni dell'imputato e del teste NO, la cui valutazione avrebbe consentito di verificare l'inattendibilità della persona offesa;
secondo quanto emergerebbe dalle prove non valutate l'offeso, diversamente da quanto da lui dichiarato, conoscerebbe da tempo l'imputato; sarebbe carente anche la motivazione relativa al riferito incontro tra l'imputato e la persona offesa di fronte all'ufficio postale (nel corso del quale l'imputato avrebbe rifiutato la busta contenente il denaro), tenuto conto del fatto che gli agenti avevano riferito di non avere visto arrivare il ricorrente;
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contestava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della desistenza volontaria e del recesso attivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente allega il travisamento per omissione sia della testimonianza di NO, nella parte in cui questi riferiva le circostanze relative alla conoscenza della persona offesa, sia della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria, nella parte in cui gli stessi hanno affermato di non avere osservato l'incontro tra la vittima ed il ricorrente di fronte all'ufficio postale. Il collegio osserva che la Corte d'appello ha effettuato una sintetica, ma sufficiente, rivalutazione del compendio probatorio sulla base delle indicazioni contenute nell'atto d'appello ed ha ritenuto che gli elementi in ipotesi travisati non fossero decisivi, tenuto conto del fatto che, alla base della condanna, era stata posta la rinnovata valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa. Questa, secondo la logica valutazione della Corte territoriale, non risultava incisa dagli elementi allegati, che non risultavano essenziali per la ricostruzione dell'estorsione. Peraltro il fatto che non fosse andato a buon fine l'incontro di fronte all'ufficio postale è stato ampiamente valutato dal Tribunale, che ha rilevato come effettivamente l'istruzione dibattimentale non avesse consentito di fare piena luce sulle ragioni per cui l'incontro era sfuggito agli agenti di polizia giudiziaria. Invero l'offeso aveva riferito di un ritardo con il quale l'imputato si era presentato, il che induceva a ritenere che l'incontro fosse avvenuto quando gli operanti si 2 erano già allontanati. In conclusione il Tribunale, con valutazione confermata dalla Corte di appello, aveva ritenuto che la vittima avesse offerto un racconto complessivamente genuino, anche in ragione del fatto che lo stesso non avrebbe avuto alcuna ragione per aggiungere un falso dettaglio che, in relazione alla ricostruzione della condotta contestata, era di rilevanza marginale (pag. 7 della sentenza del Tribunale). In sintesi: il collegio ritiene che la valutazione di credibilità della persona offesa, emergente dal c compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito sfugga a censure di legittimità, tenuto conto che la stessa veniva effettuata valorizzando la verosimiglianza del "nucleo centrale" del dichiarato la cui credibilità risultava ampiamente confermata da elementi esterni, ovvero dai dati del traffico telefonico. 1.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si contestava la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva riconosciuto né la desistenza, né il recesso attivo, è manifestamente infondato. Con riferimento alla desistenza, il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioé, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (tra le altre: Sez. 1, n. 46179 del 02/12/2005, Plivia, Rv. 233355 - 01), fermo restando che in tema di reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano stati compiuti gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che non poteva riconoscersi la desistenza volontaria in quanto lo scambio tra denaro ed autovettura non era giunto a conclusione solo a causa del fatto che il ricorrente aveva percepito la presenza delle forze dell'ordine, dunque, non in seguito ad una autonoma risoluzione, indipendente da condizionamenti esterni. Si tratta di una valutazione pienamente coerente con le emergenze processuali, che conferma analogo giudizio effettato dal Tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede. La Corte rilevava, altresì, come non fosse emerso alcun elemento idoneo a riconoscere il ravvedimento operoso, tenuto conto che lo stesso non era compatibile con il fatto che l'azione criminosa fosse stata interrotta non volontariamente dall'agente, ma a causa di circostanze esterne. 3 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 2023.