Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2716
CASS
Sentenza 21 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole probabilità, nel senso che, pur dovendosi escludere la rilevanza della mera o remota possibilità di fattori eziopatogeni di natura professionale, tuttavia tale evenienza può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di presumibilità. All'uopo non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica ambientale allorquando la natura professionale della patologia, essendone difficoltosa o impossibile una puntuale ricostruzione, possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori, indipendenti dall'attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2716
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

    Testo completo