Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole probabilità, nel senso che, pur dovendosi escludere la rilevanza della mera o remota possibilità di fattori eziopatogeni di natura professionale, tuttavia tale evenienza può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di presumibilità. All'uopo non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica ambientale allorquando la natura professionale della patologia, essendone difficoltosa o impossibile una puntuale ricostruzione, possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori, indipendenti dall'attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura in atti del Notaio C. F. Tuccari di Roma del 7/7/2000, rep. N. 54673;
- ricorrente -
contro
LI LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 237/00 del Tribunale di ANCONA, depositata il 27/03/00 - R.G.N. 729/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli inibitimi sul lavoro ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Ancona che, in riforma di quella di primo grado, che aveva escluso l'origine professionale della tecnopatia sofferta dall'assicurato AL LL, ha condannato l'Istituto a costituire in suo favore la rendita da ipoacusia professionale, manifestatasi nel maggio 1989 nella misura del 14%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. La sentenza impugnata ha argomentato che tale decorrenza, dovendo necessariamente escludere la ricorrenza di patologie extra professionali, era il frutto della complessiva valutazione da parte della rinnovata consulenza, degli ambienti di lavoro in cui l'assicurato aveva operato durante la sua lunga esposizione a rischio, cui s'era anche sovrapposto un trauma acustico, con transitorio aggravamento del deficit uditivo dell'orecchio sx, tenuto conto della tipicità della curva audiometrica dell'ipoacusia da rumore evidenziata dalla ctu.
Contro questa sentenza l'Istituto espone, con ricorso notificato il 14 luglio 2000, un articolato motivo d'impugnazione. La parte intimata ha notificato il controricorso con atto del 24 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è appena il caso di osservare che il contenuto delle osservazioni espresse nel controricorso non possono essere prese in considerazione essendo l'atto tardivo per il decorso dei termini di riferimento sopra riferiti.
Con un complesso motivo di ricorso per cassazione l'Inail denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 66 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; degli artt. 113, 115, 116, 424, 437 e 445,
cod.proc.civ.: dell'art. 2697, cod.civ.; dell'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., e dell'art. 118, disp. Att. cod.proc.civ., oltre a vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), perché il Tribunale, condividendo la consulenza medico legale espletata in sede d'appello senza il supporto di un'indagine tecnico ambientale esaustiva, non ha dato compiuta ragione della denunciata, sin dal primo grado del giudizio, mancanza di una prova persuasiva e rigorosa di esposizione a rischio del LL nel corso della sua vita lavorativa, esclusa dal consulente di primo grado. Il ricorso non merita di essere accolto essendo la sentenza impugnata fondata su considerazioni che consentono di ritenere dimostrata, secondo l'autonoma valutazione del giudice di merito, l'origine professionale della malattia denunciata in considerazione della continuativa esposizione a fattori di rischio dell'assicurato nel corso della sua non breve vita lavorativa.
Premesso che, nell'ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che univa sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole probabilità, la giurisprudenza di questa Corte ha temperato questo onere nel senso che, pur dovendosi escludere la rilevanza della mera o remota possibilità di fattori eziopatogeni di natura professionale, tuttavia questa evenienza può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di presumibilità (v. Cass. 13 aprile 2002, n. 5352;
8 luglio 1994, n. 6434; 23 aprile 1997. n. 3523).
Le stesse sentenze citate, che il Collegio condivide, evidenziano, in particolare, che non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica "ambientale" allorquando la natura professionale della patologia essendone difficoltosa o impossibile una puntuale ricostruzione, possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, della durata della prestazione lavorativa e dalla assenza di altri fattori, indipendenti dalla attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia.
Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata, ritenuto che il giudizio sfavorevole espresso presuntivamente dal primo consulente, sulla base "di un'indagine effettuata in ambiente sicuramente diverso da quello in cui in passato il LL", proprio perché "basato su dati ipotetici che potrebbero alla prova dei fatti dimostrarsi lontani dalla realtà", non fosse appagante, ha privilegiato, aderendo alla valutazione dell'Ausiliare, con apprezzamento corretto e adeguatamente argomentato, la seconda ctu, pervenendo conclusivamente ad affermare, che "i dati anamnestici ... non consentono di individuare malattie ontologiche o sistemiche che possano essersi rese responsabili di un danneggiamento dell'orecchio interno o delle vie acustiche centrali, così come non sembrano invocabili altre cause di natura tossica".
In questa situazione la sentenza impugnata dall'Ente così conclude:
"In definitiva, sulla scorta dei dati in nostro possesso, si può ammettere che, quanto meno nei primi 15 anni di attività lavorativa, il LL è stato effettivamente esposto al rischio rumore.
Durante detto periodo si è avuta una esposizione cronica a livelli sicuramente otolesivi di rumorosità ambientale cui, con ogni verosimiglianza, si è sovrapposto nel 1967 un trauma acustico acuto che ha determinato un temporaneo aggravamento del deficit uditivo all'orecchio sinistro".
Il ragionamento del Tribunale sull'impossibilità di "accertare oggi quale fosse il livello d'inquinamento acustico nell'ambiente lavorativo in cui il LL si è trovato ad operare per oltre quarant'anni", in considerazione dell'estrema difficoltà di una verifica rigorosa ex post, appare corretto, tenuto conto che a tal fine la sentenza rileva che "la curva audiometrica ottenuta nel corso degli esami eseguiti dal 1989 ad oggi risulta morfologicamente tipica dell'ipoacusia da rumore anche se, al fine di una corretta valutazione eziologica;
va necessariamente escluso il ricorrere di condizioni patologiche extraprofessionali che potrebbero essere responsabili di tracciati audiometrici di analoga morfologia", peraltro non emerse in sede d'esame clinico, ne' particolarmente avversate dalle indicazioni del perito dell'Inail, che il Tribunale reputo recessive rispetto alla relazione del CTU.
Pertanto le varie lavorazioni cui l'assicurato rii addetto nel corso della sua attività di lavoro, di cui v'è consistente traccia nella sentenza, che ha recepito l'anamnesi lavorativa, parallela a quella clinica, esposta nella relazione peritale, consentono di individuare, dal 1989, l'incidenza, causale dell'ipoacusia denunciata, posto che la sentenza ha cura di segnalare che a partire da quell'anno, in seguito ad un esame audiometrico, fu rilevato un aggravamento del deficit uditivo nella misura del 14%. Per concludere, il quadro probatorio delineato dalla sentenza resiste alle censure del ricorso espresse sotto il profilo dell'insufficiente incidenza causale sulla ipoacusia dei fattori lavorativi ambientali, cui fu sottoposto l'assicurato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità attesa la tardiva costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003