Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 30539
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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Il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) presuppone l'effettiva corresponsione della retribuzione stante la diversa natura giuridica ed economica tra l'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni e l'omesso versamento dei contributi direttamente gravanti sul datore di lavoro; mentre quest'ultimo obbligo nasce contestualmente al rapporto di lavoro subordinato ed indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione (con la conseguente immediata configurabilità del reato in caso di omesso versamento alle scadenze previste), l'obbligo di versare le ritenute nasce soltanto al momento della effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute devono essere operate. (In applicazione di tale principio la Corte ha inoltre affermato che il mancato versamento delle ritenute configuri un reato a condotta mista, comprendente il fatto commissivo della corresponsione della retribuzione con la relativa ritenuta della quota contributiva, ed il fatto omissivo del mancato versamento della ritenuta a favore dell'ente assicuratore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 30539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30539
    Data del deposito : 24 maggio 2001

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