Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2007, n. 33791
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Sentenza 21 agosto 2007

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In tema di deposito di rifiuti (nella specie: materiale ferroso e da scavo), si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2007, n. 33791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33791
    Data del deposito : 21 agosto 2007

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