Sentenza 21 agosto 2007
Massime • 1
In tema di deposito di rifiuti (nella specie: materiale ferroso e da scavo), si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2007, n. 33791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33791 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/08/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 45
Dott. BLAIOTTA Marco Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 22234/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IO, nato a [...] il [...];
NO MA, nata a [...] il [...];
NO LI, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 20 ottobre 2006 dal TRIBUNALE DI MESSINA, in composizione monocratica, che ha condannato ciascun imputato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda in relazione al reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, n. 2, con riferimento all'art. 40 c.p. per le Sigg.re NO, come accertato in data 26 ottobre 2002.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN DIRITTO
In data 26 ottobre 2002 la polizia giudiziaria accertò che un terreno di circa 3.500 mq di proprietà delle Signore MA, VA e LI NO sito in Messina, Via S. Iachiddu, risultava recintato e dotato di unico ingresso, nonché caratterizzato dalla presenza di consistente materiale di scarto (materiale ferroso, da demolizione e da scavo) quantificato in circa 300 mc..
Gli accertamenti compiuti portavano ad individuare nel Sig. ZA TT, titolare della azienda edile "Edilopera Peloritana Costruzioni Srl", l'effettivo utilizzatore del terreno e colui che, senza alcuna autorizzazione delle autorità competenti, aveva provveduto a trasferire e depositare i materiali rinvenuti. Sulla base di tali elementi il Sig. ZA è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al capo A) della rubrica (deposito incontrollato di rifiuti vari non pericolosi) ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, n.
2. Alle Signore PI il medesimo reato è stato contestato con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 40 c.p., per avere omesso, nella loro qualità di proprietarie del fondo, di impedire la condotta illecita posta in essere dal Sig. ZA.
Il Tribunale di Messina ha ritenuto fondate entrambe le prospettazioni dell'accusa e, respinta la richiesta di applicazione della prescrizione, ha condannato gli imputati alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda ciascuno, pena condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006, art.
1. Avverso tale sentenza la difesa dei Sigg. ZA e PI MA e SA ha proposto ricorso per Cassazione, che si articola in tre motivi.
Con primo motivo, si lamenta erronea applicazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b ed e) con riferimento alla dichiarata responsabilità
delle Signore PI, escludendosi che dalla mera proprietà del terreno affidato ad altri possa discendere un profilo di responsabilità penale ai sensi dell'art. 40 c.p.. Con secondo motivo, si censura l'applicazione fatta del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 a quella che viene qualificata dai ricorrenti come una ipotesi di deposito temporaneo di materiale edile destinato al reimpiego.
Con terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), oltre alla omessa motivazione sul punto, la mancata estinzione dei reati, considerando che al momento della decisione i termini prescrizionali erano già maturati e che comunque è intervenuta la disciplina contenuta nella L. n. 251 del 2005, che fissa termini prescrizionali più brevi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini di seguito specificati.
1. La Corte rileva, in via generale, che la condotta posta in esser dal Sig. ZA integra l'ipotesi criminosa contestata e che il secondo motivo di ricorso risulta infondato. La costante giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa nei termini correttamente esposti nella motivazione della sentenza impugnata, e non può in questa sede che ribadirsi il principio secondo cui l'accumulo di una quantità consistente di materiali vari (nel caso di specie, materiali ferrosi, da scavo, da demolizione) non corrisponde alla ipotesi, prospettata dai ricorrenti, di deposito temporaneo o controllato, bensì alla ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti. Sul punto si rinvia ai principi fissati nell'ampia motivazione della Sentenza della Terza Sezione Penale, n. 21024 del 25 febbraio-5 maggio 2004, Eoli, la cui massima (rv 229226), recita:
"In tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione;
si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m) per il deposito temporaneo di rifiuti;
si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate". Quanto alla natura e alle caratteristiche dei materiali accumulati dal Sig. ZA sul fondo di proprietà delle Signore PI, la motivazione della sentenza impugnata appare ampia, chiara e priva di incoerenze. L'eterogeneità dei materiali e l'assenza di qualsiasi loro organizzazione in vista di futuri eventuali re-utilizzi rendono evidente che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'ipotesi di reato contestata.
2. La Corte ritiene, invece, fondato il primo dei motivi di ricorso. Non risulta, infatti, conforme al dettato dell'art. 40 c.p. far discendere dai doveri previsti in via generale per il proprietario dall'art. 2051 c.c. l'esistenza di un dovere di intervento la cui omissione assumerebbe rilievo sul piano penale. Anche sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità può dirsi ormai costante, con chiara affermazione del principio che non è sufficiente la qualità di proprietario del fondo per fondare la responsabilità penale in ordine alle violazioni commesse da coloro che hanno legittimamente ricevuto la disponibilità del fondo stesso per lo svolgimento di autonoma attività d'impresa o di altre forme di utilizzazione. Si veda sul punto, tra le altre, la sentenza della Terza Sezione Penale, n. 2206 del 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006, Bruni (rv 233007) che ricalca la precedente decisione, sempre della medesima Sezione, n. 21966 del 2005 (rv 231645). Questa Corte condivide il principio qui ricordato e ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non abbia individuato elementi di fatto o condotte che possano attribuire alle Sigg.re PI una responsabilità penale per il deposito che in via del tutto autonoma il Sig. ZA ha stabilito sul fondo ricevuto in uso, e quindi recintato e reso non accessibile da parte di terzi.
Esclusa, in tal modo, l'esistenza della responsabilità in capo alle ricorrenti in quanto non si rappresenta alcun obbligo di un loro intervento positivo volto ad impedire la condotta del Sig. ZA e le sue conseguenze, vengono meno i presupposti stessi del reato così come contestato, e la sentenza va sul punto annullata perché il fatto non sussiste.
3. Con riferimento al medesimo motivo di ricorso, una volta escluso che sussistano sul piano oggettivo i presupposti per applicare alle ricorrenti il profilo di responsabilità fissato dall'art. 40 c.p., la Corte deve rilevare che si è in presenza di motivo di annullamento che opera estensivamente anche in favore della Sig.ra PI VA, sebbene questa non abbia provveduto ad impugnare la sentenza di condanna, e ciò in applicazione del principio fissato dall'art. 587 c.p.p.. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, correttamente la sentenza impugnata individua il termine prescrizionale ordinario in anni tre, cosi che quello massimo va quantificato in anni quattro e mesi sei. In concreto, poi, deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso del termine con riferimento all'impedimento manifestato dal difensore all'udienza del 27 giugno 2006, così che la prescrizione non poteva dirsi maturata al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata, ne' il termine massimo risulta superato ad oggi (il reato, infatti, si prescrive in data 29 Agosto 2007).
5. Al rigetto del ricorso presentato per il Sig. ZA consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI MA e PI LI, nonché nei confronti di PI VA ai sensi dell'art. 587 c.p.p., perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso di ZA TT, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 agosto 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007