CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/08/2023, n. 34360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34360 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI IS nato il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34360 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza emessa il 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Rimini che aveva condannato HI EN alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed €.300,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputataa mezzo del difensore. 2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 133 cod pen relativamente alla dosimetria della pena, e in particolare in ordine al disposto scostamento dal minimo edittale. La Corte territoriale, pur riconoscendo l'ipotesi lieve, non aveva motivato in ordine al positivo apprezzamento del comportamento processuale dell'imputato che aveva ammesso gli addebiti. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62 bis cod pen , nonché lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti di legge, laddove detto beneficio era stato negato senza alcuna motivazione. 2.4 Con il quarto motivoi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta misura di sicurezza della espulsione dello straniero a pena espiata. Era stato violato l'obbligo motivazionale sancito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.58 del 1995. 2.5 Con il quinto e ultimo motivo, si deduce vizio di violazione di legge relativamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari trovati in possesso dell'imputato, senza alcuna dimostrazione dell'attinenza al reato contestato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. La motivazione della Corte territoriale è pienamente conforme ai consolidati principi in tema di dosimetria della pena, per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06 /2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata argomenta diffusamente in ordine alla determinazione della pena base di anni due di reclusione, facendo riferimento sia al concreto atteggiarsi del fatto ( dato ponderale e diversità di tipologie delle sostanze detenutel rivelatore di una maggiore capacità diffusiva della sostanza); sia alla personalità del reo, gravato da un precedente specifico con condanna ad una pena elevata, già espulso dal territorio italiano e rientratovi illecitamente a delinquere. Si tratta di motivazione pertinente, esaustiva e dotata di chiarezza e forza logica, come tale immune da censure. 2. E' infondato anche il secondo motivo. Premesso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo,(ex multis Sez. 4 - Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/0 2/2017 Rv. 270986 -01), nel caso in esame la Corte territoriale nega, in modo efficace, esaustivo e coerente, valenza positiva all'atteggiamento dell'imputato, sostanziatosi nella mera ammissione di quanto la perquisizione avrebbe inevitabilmente scoperto, senza dunque una reale volontà collaborativa, e sottolinea peraltro la sussistenza di un forte elemento in negativo, vale a dire il grave precedente specifico dell'odierno ricorrente. 3. Parimenti infondato è il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, correttamente negato dalla Corte territoriale in forza dei plurimi precedenti penali del ricorrente, conformemente al disposto di cui all'art. 164 cod pen, con motivazione che non risulta specificamente attaccata nel motivo proposto. 4. E' infondato anche il quarto motivo. L'art. 86 T.U. Stup. dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 79 e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo Testo Unico. La Corte Costituzionale, (sent. n. 58 del 24 febbraio 1995) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815). Se, quindi, i parametri di cui all'art. 133 costituiscono gli indici di valutazione dell'applicazione della norma in esame, ne consegue che non può essere ostativa la mera configurabilità della ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90, ma occorre che il giudice compia il giudizio sulla pericolosità sociale utilizzando i parametri suindicati. Questa Corte di legittimità ha quindi ribadito che la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (cfr. Sez. 4 - n. 7104 del 02/02/2021. Rv. 280546 - 01). Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 T.U. Stup. accertando in concreto Ola pericolosità sociale, con adeguato e pertinente riferimento alla pervicacia dimostrata dall'imputato nello svolgimento della attività delinquenziale ,, Sottolinea a tal proposito la Corte bolognese che il predetto imputato era sempre tornato a delinquere dopo aver riportato precedenti condanne, risultando plurimi precedenti sotto vari alias, indice questo, di certa pericolosità. La motivazione, lungi dall'essere illogica, è pertinente, accurata e rispettosa dei principi enunciati dal questa Corte di legittimità. 5. E' invece fondato il quinto motivo. E' invero principio ripetutamente affermato che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulti dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile ( cfr Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Rv. 226687 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato). Anche nel caso in esame è stata contestata ed accertata una ipotesi di mera detenzione illecita, e non risulta dimostrata l'attinenza dei telefoni cellulari sequestrati al'imputato con il reato commesso: la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento alla strumentalità dei telefoni per la realizzazione della attività di vendita dello stupefacente ( chiamate ricevute dagli acquirenti della sostanza), mentre, come esposto, nel caso di specie risulta contestata e accertata non la vendita, ma la detenzione. Roma, 7 luglio 2023 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con conseguente disposizione della restituzione degli stessi al ricorrente. I c , T
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per la comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ex art. 626 c.p.p. /7
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 34360 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza emessa il 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Rimini che aveva condannato HI EN alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed €.300,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputataa mezzo del difensore. 2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 133 cod pen relativamente alla dosimetria della pena, e in particolare in ordine al disposto scostamento dal minimo edittale. La Corte territoriale, pur riconoscendo l'ipotesi lieve, non aveva motivato in ordine al positivo apprezzamento del comportamento processuale dell'imputato che aveva ammesso gli addebiti. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62 bis cod pen , nonché lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti di legge, laddove detto beneficio era stato negato senza alcuna motivazione. 2.4 Con il quarto motivoi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta misura di sicurezza della espulsione dello straniero a pena espiata. Era stato violato l'obbligo motivazionale sancito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.58 del 1995. 2.5 Con il quinto e ultimo motivo, si deduce vizio di violazione di legge relativamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari trovati in possesso dell'imputato, senza alcuna dimostrazione dell'attinenza al reato contestato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. La motivazione della Corte territoriale è pienamente conforme ai consolidati principi in tema di dosimetria della pena, per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06 /2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata argomenta diffusamente in ordine alla determinazione della pena base di anni due di reclusione, facendo riferimento sia al concreto atteggiarsi del fatto ( dato ponderale e diversità di tipologie delle sostanze detenutel rivelatore di una maggiore capacità diffusiva della sostanza); sia alla personalità del reo, gravato da un precedente specifico con condanna ad una pena elevata, già espulso dal territorio italiano e rientratovi illecitamente a delinquere. Si tratta di motivazione pertinente, esaustiva e dotata di chiarezza e forza logica, come tale immune da censure. 2. E' infondato anche il secondo motivo. Premesso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo,(ex multis Sez. 4 - Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/0 2/2017 Rv. 270986 -01), nel caso in esame la Corte territoriale nega, in modo efficace, esaustivo e coerente, valenza positiva all'atteggiamento dell'imputato, sostanziatosi nella mera ammissione di quanto la perquisizione avrebbe inevitabilmente scoperto, senza dunque una reale volontà collaborativa, e sottolinea peraltro la sussistenza di un forte elemento in negativo, vale a dire il grave precedente specifico dell'odierno ricorrente. 3. Parimenti infondato è il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, correttamente negato dalla Corte territoriale in forza dei plurimi precedenti penali del ricorrente, conformemente al disposto di cui all'art. 164 cod pen, con motivazione che non risulta specificamente attaccata nel motivo proposto. 4. E' infondato anche il quarto motivo. L'art. 86 T.U. Stup. dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 79 e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo Testo Unico. La Corte Costituzionale, (sent. n. 58 del 24 febbraio 1995) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815). Se, quindi, i parametri di cui all'art. 133 costituiscono gli indici di valutazione dell'applicazione della norma in esame, ne consegue che non può essere ostativa la mera configurabilità della ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90, ma occorre che il giudice compia il giudizio sulla pericolosità sociale utilizzando i parametri suindicati. Questa Corte di legittimità ha quindi ribadito che la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, dello stesso decreto (cfr. Sez. 4 - n. 7104 del 02/02/2021. Rv. 280546 - 01). Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 T.U. Stup. accertando in concreto Ola pericolosità sociale, con adeguato e pertinente riferimento alla pervicacia dimostrata dall'imputato nello svolgimento della attività delinquenziale ,, Sottolinea a tal proposito la Corte bolognese che il predetto imputato era sempre tornato a delinquere dopo aver riportato precedenti condanne, risultando plurimi precedenti sotto vari alias, indice questo, di certa pericolosità. La motivazione, lungi dall'essere illogica, è pertinente, accurata e rispettosa dei principi enunciati dal questa Corte di legittimità. 5. E' invece fondato il quinto motivo. E' invero principio ripetutamente affermato che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulti dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile ( cfr Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Rv. 226687 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato). Anche nel caso in esame è stata contestata ed accertata una ipotesi di mera detenzione illecita, e non risulta dimostrata l'attinenza dei telefoni cellulari sequestrati al'imputato con il reato commesso: la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento alla strumentalità dei telefoni per la realizzazione della attività di vendita dello stupefacente ( chiamate ricevute dagli acquirenti della sostanza), mentre, come esposto, nel caso di specie risulta contestata e accertata non la vendita, ma la detenzione. Roma, 7 luglio 2023 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con conseguente disposizione della restituzione degli stessi al ricorrente. I c , T
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per la comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ex art. 626 c.p.p. /7