CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19264 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato il dgettb.del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Davide Barillà (presente in sostituzione, per delega orale, dell'avv. Vincenzo Nobile) che nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 3 Num. 19264 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 21/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da OL IU avverso l'ordinanza -di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere- emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria il 3 giugno 2025 a carico dell'odierno ricorrente indagato, in concorso con AR NC, AR AL, detto "Natalino", in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 74, comma 1 e 2 d.P.R. 309/90, quale partecipe, col ruolo apicale insieme con OL AL, PA IU, LT NO, RO EL, OL MO SC, di "[...]di capi e finanziatori dell'associazione con compiti e poteri direttivi in materia di programmazione, organizzazione e finanziamento delle singole operazioni di acquisto e di importazione di sostanza stupefacente dal Sudamerica e di successiva attività di rivendita della sostanza sul mercato italiano", contestata dal mese di gennaio 2020 al mese di ottobre 2022 (capo B.1.), e di cui agli artt. 56, 99 e 110 cod.pen., 73 comma 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in concorso con OL IU, cl. 91, PA IU, LT NO, RO EL, OL MO SC, AR NC, AR AL, contestato dal mese di settembre 2021 al mese di luglio 2022 (capo B.2.), di cui agli artt. artt. 99 e 110 cod.pen., 73 comma 1 e 6, d.P.R. 309/90, in concorso con PA IU, OL MO SC, AR AL, dal mese di maggio 2020 al 19 aprile 2022 (capo B.3.). 2. OL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen. erronea applicazione della legge penale -artt. 74 d.P.R. 309/90, 125 e 273 cod,proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente e manifestamente illogica, in relazione al capo B.1) e, in particolare, alla sussistenza di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza del vincolo associativo contestato. Il vizio contestato atterrebbe alla ritenuta configurabilità della associazione di cui al tipo legale descritto dall'art. 74 d.P.R. 309/90, sia quanto alla configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo (piuttosto che di mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90), sia quanto alla esistenza di una stabile organizzazione. 2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale -artt. 56 e 110 cod.pen., 2 73 d.P.R. 309/90, e 125 e 275 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente e manifestamente illogica, in relazione al capo B.2), di tentata importazione dello stupefacente dal Sudarnerica. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità - artt. 125, 274 e 275 cod.proc.pen.- e vizio di motivazione, asseritamente assente e manifestamente illogica, in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari -affermate sulla scorta della valutazione delle specifiche modalità del fatto, in difetto di valutazione del considerevole lasso di tempo, tre anni, intercorso tra i fatti contestati e il momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, in spregio ai criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà- apparente risultando la motivazione circa la adeguatezza della sola misura custodiale massima. 2.3.1. Coi motivi nuovi -tempestivamente depositati- la difesa ha ribadito e sviluppato le censure in tema di esigenze di cautela, in particolare contestandone la affermata sussistenza per la dichiarata assenza di elementi atti a superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Assume la difesa che i giudici del riesame avrebbero dovuto diversamente valutare il tempo silente, tra la commissione dei fatti e l'emissione dell'ordinanza, in assenza di condotte rimarchevoli del ricorrente (segnala, al proposito, il dictum di Sez. 6, Sentenza n. 36080 del 2025, n.m., e, precedentemente, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, [...], Rv. 271576). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884 - 01). 3 Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 2. Contesta la difesa, col primo motivo, la ricostruzione del Tribunale in tema di sussistenza del vincolo associativo di cui al capo B.1.. L'ipotesi accusatoria, relativa alla operatività del gruppo criminale finalizzata con serialità a dare vita ad un flusso di illecite transazioni e importazioni dal Sudamerica all'Italia, per soddisfare la committenza calabrese, sarebbe stata dal Tribunale della Libertà -come dal Giudice dell'ordinanza genetica- desunta dal contenuto di dialoghi intercettati: espressamente una conversazione del 27 settembre 2021, tra OL MO SC e OL IU, secondo prospettazione difensiva attestante, al contrario, la volontà dei parlatori di "compiere, 2, 3, massimo 4 importazioni, rimandando all'esito se proseguire o meno ad libitum nel loro originario programma delittuoso". Propone la difesa una esegesi del testo della conversazione che, partendo dalla data della stessa, a ridosso delle attività di importazione contestate al capo B.2, dall'utilizzo dell' "espressione verbale 'facciamo' ", che non consente di interpretazioni retrospettive, dalla lettera della comunicazione (come sopra riportata), in assenza di prova -e di motivazione relativa- dell'esistenza di un accordo volto alla commissione di una serie indeterminata di reati nonché dell'esistenza di una struttura organizzata, avrebbe dovuto condurre a ritenere, in luogo del contestato reato associativo, il mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, se mai aggravato ai sensi dell'art. 112, comma 1, n. 2, cod.pen., per avere promosso o organizzato la cooperazione nel reato, o diretto l'attività delle persone concorse nel singolo reato. 2.1. Assume, inoltre, che il Tribunale della Libertà (pagg. 15-16 dell'ordinanza impugnata) avrebbe errato nel datare -come da addebito cautelare- l'operatività della associazione -contestata dal gennaio 2020 al mese di settembre 2021- a partire dall'inizio del 2020, sulla scorta di due conversazioni, rispettivamente del 13 maggio 2020 e del 15 marzo 2022. Dalla prima, del 13 maggio 2020, intercorsa tra LT ON e TR IU, dovrebbe desumersi l'assenza del programma associativo, proprio in considerazione della circostanza per cui LT, nel proporre all'interlocutore l'importazione di altro stupefacente, rappresentava di voler escludere 4 dall'operazione OL OC e OL AL;
dalla seconda, del 15 marzo 2022, tra OL IU e PA IU, dovrebbe desumersi altrettanto, in quanto il primo riferiva al secondo che il fratello MO non voleva che l'affare relativo a piccole importazioni venisse a conoscenza di AR NC. Le conversazioni de quibus certificherebbero l'assenza dell'affectio societatis, non spiegandosi, altrimenti, la volontà di tener fuori da tali attività (capo B.3) gli altri associati. 2.2. Avrebbe errato, anche, nel postulare (a pag. 7 dell'ordinanza impugnata) l'operatività dell'associazione secondo un continuum di intendimenti di cui ha tratto traccia per via delle conversazioni tra RO e LT (indagati anche in relazione alla associazione di cui al capo A.1, operativa -secondo contestazione- nel medesimo spaccato temporale di quella di cui al capo B.1.). 2.3. Avrebbe errato, alfine, nel ritenere la stabilità del vincolo tra gli indagati, che -secondo contestazione- mettevano a disposizione, ciascuno, le proprie competenze 'professionali', operavano secondo modalità rodate -condotte da LT e dalla compagna RO- con la messa a disposizione di somme di denaro trasferite in Sudamerica attraverso prestanome-complici, ricoprivano ruoli determinati -il OL IU, di finanziatore- senza dar conto degli elementi specifici e concreti a fondamento della esistenza del vincolo associativo, della sua stabilità e dell'aspetto organizzativo, sia pure rudimentale, necessario per configurare altro rispetto al tentativo di importazione di cui al capo B.2., restando, invece, l'accordo a livello di mera intenzione, tale da poter essere inquadrato, al più, alla luce dell'art. 115 cod.pen.. 3. Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, [...], Rv. 283691 - 02). Non è necessario che l'accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265764) o l'esistenza di una c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione;
nè è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo, la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro -si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni- si propongono di 5 ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, [...], Rv. 269150). Quanto al secondo aspetto (quello organizzativo), per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari. Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). Questa Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l'elemento organizzativo costituisce l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). Quanto al terzo aspetto, la Corte ha precisato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, [...], Rv. 256969 - 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale(Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, [...], Rv. 252232-01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti 6 possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 3.1. Sul versante probatorio, questa Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610) che «la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive». Inoltre, anche l'utilizzo di un comune linguaggio convenzionale o criptico da parte dei vari imputati può costituire indice di appartenenza al sodalizio. Sul punto, secondo la sedimentata giurisprudenza della Corte, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza non è censurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, [...], Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Corso e altri, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, [...], Rv. 257784; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 3.2. Tanto premesso quanto alla sussistenza ed alla prova del vincolo, la partecipazione ad associazione siffatta è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (la Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante- cfr. ex plurimis, Sez. 3 - , Sentenza n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01- nè è richiesta, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (in motivazione, Sez. 5, n. 2910 del 7 04/12/2024 Ud. (deo. 23/01/2025 ) Rv. 287482-01, ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 3.3. Sulla scorta di siffatte premesse, e passando alla disamina delle censure rappresentate dalla difesa (che ripropongono quanto dedotto innanzi al Tribunale del riesame in ordine alla assenza di un legame stabile volto a porre in essere una serie indeterminata di reati in tale settore), si osserva, innanzi tutto, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone lagnanze - velate da censure in punto di violazione di legge o vizio della motivazione- che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. 3.4. Tanto si rileva nel caso di specie, quanto alla contestata sussistenza della associazione di cui al capo B.1. . 3.5. Il Tribunale del riesame, infatti, dedica all'argomento una ampia e compendiosa motivazione (cfr. pagg. 15-20), con cui la difesa non si misura concretamente. Ricostruito il contesto, e dedotte le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo B.2., ha puntualmente risposto alle censure difensive in ordine alla configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo (piuttosto che di mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90), ed alla esistenza di una stabile organizzazione consustanziali all'accertamento dei gravi indizi in ordine al reato sub B.
1. riconosciuto nei termini di cui alla rubrica della contestazione. 3.5.1. Ha dedotto come, chiaro l'oggetto dei traffici -la cocaina-, lo stabile legame criminale affaristico tra gli indagati, predicati di appartenenza al gruppo criminale, fosse attestato per via del contenuto, inequivocabile, delle conversazioni intercettate, nella sua dimensione associativa, per la serialità di condotte funzionali a dar vita ad un flusso di stupefacente (ingente, visto che i sodali discorrevano e pianificavano spedizioni di circa 100 chilogrammi di cocaina) che dal Sudamerica era destinato all'Italia per essere destinato al soddisfacimento della committenza calabrese. E ciò contraddicendo alla eccezione difensiva fondata sulla lettura alternativa del contenuto di sole due intercettazioni(cfr. il precedente § 1), quelle del 13 maggio 2020 (di cui si proponeva, e inammissibilmente in questa sede si propone, una diversa interpretazione addirittura letterale), e del 15 8 marzo 2022, invece lette, correttamente e sinergicamente, insieme con «una pluralità di dialoghi -risalenti ad un periodo anche molto precedente al settembre 2020-» (cfr. pagg. 15-17) e ad epoca successiva (cfr. pagg. 17-18), da cui la deduzione che «[L]a principale obiezione della difesa alla configurabilità dell'associazione è quindi smentita, in quanto è stata dimostrata la proiezione al compimento di una serie indeterminata di illeciti da parte dei sodali, in tutto il periodo di operatività dell'associazione» ricompreso, come da contestazione, tra gli inizi del 2020 e ottobre 2022. 3.5.2. Ha dedotto, quanto a struttura organizzativa, organigramma, disponibilità di uomini e mezzi, ricostruendo -mercè le conversazioni al proposito indicate dalla ordinanza genetica, illuminanti circa identità dei partecipi, quotidianità dei contatti tra gli stessi vertenti in tema di difficoltà e sorti delle programmate operazioni di trasferimento di ingenti quantitativi di stupefacente, non sempre intercettati in quanto gli appartenenti al gruppo erano in possesso di telefoni criptati- modalità della custodia di somme di denaro;
e del loro trasferimento in Sudamerica attraverso prestanome complici, con modalità rodata e condotta da LT e dalla compagna RO;
ruolo di OL IU quale finanziatore, tra gli altri (AR NC, AR AL, OL AL, OL MO SC), che forniva il denaro necessario a svolgere l'attività, denaro poi veicolato mediante circuiti di money transfer (Western Union, Money Gram) dai predetti LT e RO, coinvolgendo terzi che trattenevano, per tale intermediazione, il 10% della somma inviata;
esistenza di contatti all'estero (in particolare tale Marcel) e in Italia per l'approvvigionamento e la successiva commercializzazione della droga;
pur rimarcando come dovesse tenersi conto delle «dinamiche rinvenibili nel variegato mondo del narcotraffico, nel quale si registrano spesso modelli di tipo fluido, caratterizzati, talvolta da un esplicito accordo di programma, ma in altri casi dalla costruzione spesso graduale di una rete di relazioni delinquenziali, fondate sul reciproco, anche tacito affidamento, ed ancora influenzate dagli sviluppi imprevedibili delle vicende criminali realizzatesi in concreto. 3.5.3. Ha, dunque, ricostruito, pur in assenza di specifico motivo di riesame al proposito, il ruolo dell'odierno ricorrente, fondatamente riconoscendolo protagonista assoluto delle vicende delittuose in contestazione, dapprima quale regista delle importazioni dalla Calabria, e rapportandosi con LT e RO, presenti in Colombia, poi quale attore diretto dell'operazione iniziata nel 2021, quando si recava in Colombia e vi rimaneva per un congruo periodo di tempo, senza concluderla, ma mantenendo contatti -diversificati- cogli associati, propositivo benché conscio dei rischi che correva e faceva correre al gruppo (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata). 9 4. Alla stregua di tanto il motivo di ricorso in esame si palesa inammissibile, per genericità estrinseca, reiterando le medesime doglianze, in fatto, già svolte dinnanzi al Tribunale del riesame e da quello affrontate e risolte, con motivazione ancorata ai dati disponibili, ineccepibile in diritto, svolta senza contraddizioni e cedimenti logici, perciò immune dai denunciati vizi. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Oltre che per genericità intrinseca, non adducendo argomentazioni se non meramente contestative. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno altresì precisato che i motivi di impugnazione sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, [...]), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 5. Infondato è il secondo motivo. 5.1. Assume la difesa che l'accordo raggiunto, contestato al capo B.
2. di imputazione, come evincibile dagli atti, sarebbe rimasto generico con riferimento al prezzo, alla quantità ed alla qualità della droga, ai metodi di trasporto, e comunque non avrebbe trovato compimento per la indisponibilità in capo al fornitori sudamericani dello stupefacente (pur non necessaria l'attualità del possesso in capo al soggetto cedente serve, comunque, la prova della potenziale 10 disponibilità dello stesso, in modo che il cedente possa averne l'immediata apprensione all'occorrenza onde provvedere alla cessione -da ultimo Sez. 4, n. 34926 del 17/06/2003 Cc. (dep. 22/08/2003 ) Rv. 226229 - 01-), da cui la sua non punibilità a mente dell'art. 115 cod.pen.. L'ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, sul punto, viziata da omessa motivazione in ordine alle censure mosse col riesame. 5.2. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento di questa Corte, da ultimo fatto proprio da Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. 03/04/2025 ) Rv. 287964 - 03; Sez. 6, n. 37350 del 10/07/2024 Cc. (dep. 10/10/2024 ) Rv. 287028 - 01; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283942 - 01, secondo cui «[A]i fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale)».Massime precedenti Conformi: N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 04, N. 27998 del 2011 Rv. 250560 - 01, N. 37478 del 2014 Rv. 260276 - 01. 5.3. La soglia superata la quale gli atti commessi possono, ove rispondenti ai requisiti di idoneità ed univocità, integrare gli estremi della corrispondente fattispecie tentata sono stati individuati, innanzitutto, procedendo ad una esegesi lessicale del sintagma "attività di importazione" contenuta all'art. 73, comma 1- bis, d.P.R. n. 309 del 1990, esplicitato in termini di attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, che corrisponde ad una attività complessa, articolantesi in diverse fasi che vanno dall'individuazione del narcotrafficante operante all'estero, all'avvio di contatti con questo, seguiti dall'inizio di trattative volte a definire qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della sostanza stupefacente, fino alla conclusione dell'accordo ed alle successive operazioni di introduzione della sostanza nel territorio nazionale. 5.4. Sulla questione della individuazione del momento di consumazione del reato (che non può che collocarsi in una delle due ultime fasi), al primo orientamento ermeneutico che aveva ritenuto sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato 11 a detta importazione, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282407; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, [...], Rv. 280932; Sez. 3, n. 29655 del 29/1/2018, Blandon, Rv. 273717), è stato convincentemente ritenuto più coerente altro indirizzo che ha, invece, ritenuto necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04; Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, [...], Rv. 250560). In applicazione di tale principio, si ravvisa, pertanto, il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. Ai fini, invece, della consumazione dell'importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale. Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del "controllo" materiale della sostanza stupefacente, nell'accezione sopra specificata (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, [...], Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale). In altre parole, importa chi acquista la disponibilità dello stupefacente in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale. 5.5. Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità della sostanza potranno configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr.Sez. 1 , n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi Rv. 278484). 12 L'individuazione degli elementi "qualificanti" le trattative intercorse non può che essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale deciderà sulla base degli elementi di fatto emergenti dal compendio probatorio. 5.6. L'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze probatorie, facendo buon governo del principio di diritto sopra affermato, ha ravvisato la serietà delle trattative funzionali all'importazione di cocaina dalla Colombia, ponendo l'accento sulla qualità dei contraenti, sulle modalità delle condotte poste in essere, al numero dei contatti tra importatori e venditori, alle lunghe trasferte dai primi -in specie dal ricorrente- realizzate in Colombia. La concorde ricostruzione effettuata dai due provvedimenti di merito attesta la disponibilità della droga in capo ai narcos sudamericani, tanto che la discussione tra gli indagati come risultante dalla conversazioni molteplici intercettate, e per il cui contenuto si rinvia alla ordinanza impugnata, è virata verso la individuazione delle ditte cui affidare la spedizione. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ad avviso del Collegio, è stata correttamente ritenuta la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, dovendosi, peraltro, escludere che il mancato concretizzarsi della spedizione, per circostanze non specificate, possa rilevare ai fini della configurabilità di un reato impossibile in relazione alla inesistenza dell'oggetto. Va, al riguardo, rammentato un condivisibile principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, [...], Rv. 264396 ). 5.7. Ne deriva, come anticipato, l'infondatezza del motivo. 6. Il terzo motivo, come quelli aggiunti, inerisce al tema delle esigenze cautelari. 6.1. Il Tribunale della Libertà le ha affermate, in massimo grado, partendo dalla presunzione di legge, relativa, discendente dalla gravità indiziaria rispetto alla contestazione di partecipazione alla associazione di cui al capo B.1., e rilevando l'assenza di elementi di segno contrario, indicando, anzi, la pluralità di relazioni criminali con i narcos sudamericani, l'uso di dispositivi sofisticati come i criptofonini, l'ingente volume dei traffici, ed i conseguenti ragguardevoli incassi a conferma dell'alto tasso di pericolosità del ricorrente, peraltro comprovato dalla gravità indiziaria anche in relazione al capo B.E. di contestazione, di ulteriore importazione, consumata nello stesso arco di tempo. 13 Ha, quindi rimarcato la personalità del ricorrente, la sua capacità organizzativa, l'intrattenimento di rapporti coi maggiorenti dell'associazione, a poco rilevando in positivo che fossero parenti, e, dunque, sostenuto la inefficienza ad infrenare le esigenze di così intenso grado di misure gradate. Al proposito nulla osserva la difesa, che introduce, invece, solo col ricorso in esame, il tema del tempo silente -tra la commissione dei fatti e l'emissione dell'ordinanza- tuttavia del tutto pretermesso innanzi al Tribunale e, dunque, in questa sede inammissibile. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (così sin da Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006 ) Rv. 235504 — 01, che ha sancito che « È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perchè la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio.», principio poi, con giurisprudenza costante e monolitica di questa Corte riaffermato -cfr. Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013 ) Rv. 255577 — 01, Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017 Ud. (dep. 21/03/2017 ) Rv. 269745 - 01 . 6.2. Il motivo è inammissibile, e comunque manifestamente infondato. 7. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod proc.pen Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato il dgettb.del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Davide Barillà (presente in sostituzione, per delega orale, dell'avv. Vincenzo Nobile) che nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 3 Num. 19264 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 21/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da OL IU avverso l'ordinanza -di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere- emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria il 3 giugno 2025 a carico dell'odierno ricorrente indagato, in concorso con AR NC, AR AL, detto "Natalino", in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 74, comma 1 e 2 d.P.R. 309/90, quale partecipe, col ruolo apicale insieme con OL AL, PA IU, LT NO, RO EL, OL MO SC, di "[...]di capi e finanziatori dell'associazione con compiti e poteri direttivi in materia di programmazione, organizzazione e finanziamento delle singole operazioni di acquisto e di importazione di sostanza stupefacente dal Sudamerica e di successiva attività di rivendita della sostanza sul mercato italiano", contestata dal mese di gennaio 2020 al mese di ottobre 2022 (capo B.1.), e di cui agli artt. 56, 99 e 110 cod.pen., 73 comma 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in concorso con OL IU, cl. 91, PA IU, LT NO, RO EL, OL MO SC, AR NC, AR AL, contestato dal mese di settembre 2021 al mese di luglio 2022 (capo B.2.), di cui agli artt. artt. 99 e 110 cod.pen., 73 comma 1 e 6, d.P.R. 309/90, in concorso con PA IU, OL MO SC, AR AL, dal mese di maggio 2020 al 19 aprile 2022 (capo B.3.). 2. OL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen. erronea applicazione della legge penale -artt. 74 d.P.R. 309/90, 125 e 273 cod,proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente e manifestamente illogica, in relazione al capo B.1) e, in particolare, alla sussistenza di elementi specifici e concreti attestanti l'esistenza del vincolo associativo contestato. Il vizio contestato atterrebbe alla ritenuta configurabilità della associazione di cui al tipo legale descritto dall'art. 74 d.P.R. 309/90, sia quanto alla configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo (piuttosto che di mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90), sia quanto alla esistenza di una stabile organizzazione. 2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale -artt. 56 e 110 cod.pen., 2 73 d.P.R. 309/90, e 125 e 275 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente e manifestamente illogica, in relazione al capo B.2), di tentata importazione dello stupefacente dal Sudarnerica. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità - artt. 125, 274 e 275 cod.proc.pen.- e vizio di motivazione, asseritamente assente e manifestamente illogica, in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari -affermate sulla scorta della valutazione delle specifiche modalità del fatto, in difetto di valutazione del considerevole lasso di tempo, tre anni, intercorso tra i fatti contestati e il momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, in spregio ai criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà- apparente risultando la motivazione circa la adeguatezza della sola misura custodiale massima. 2.3.1. Coi motivi nuovi -tempestivamente depositati- la difesa ha ribadito e sviluppato le censure in tema di esigenze di cautela, in particolare contestandone la affermata sussistenza per la dichiarata assenza di elementi atti a superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Assume la difesa che i giudici del riesame avrebbero dovuto diversamente valutare il tempo silente, tra la commissione dei fatti e l'emissione dell'ordinanza, in assenza di condotte rimarchevoli del ricorrente (segnala, al proposito, il dictum di Sez. 6, Sentenza n. 36080 del 2025, n.m., e, precedentemente, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, [...], Rv. 271576). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884 - 01). 3 Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 2. Contesta la difesa, col primo motivo, la ricostruzione del Tribunale in tema di sussistenza del vincolo associativo di cui al capo B.1.. L'ipotesi accusatoria, relativa alla operatività del gruppo criminale finalizzata con serialità a dare vita ad un flusso di illecite transazioni e importazioni dal Sudamerica all'Italia, per soddisfare la committenza calabrese, sarebbe stata dal Tribunale della Libertà -come dal Giudice dell'ordinanza genetica- desunta dal contenuto di dialoghi intercettati: espressamente una conversazione del 27 settembre 2021, tra OL MO SC e OL IU, secondo prospettazione difensiva attestante, al contrario, la volontà dei parlatori di "compiere, 2, 3, massimo 4 importazioni, rimandando all'esito se proseguire o meno ad libitum nel loro originario programma delittuoso". Propone la difesa una esegesi del testo della conversazione che, partendo dalla data della stessa, a ridosso delle attività di importazione contestate al capo B.2, dall'utilizzo dell' "espressione verbale 'facciamo' ", che non consente di interpretazioni retrospettive, dalla lettera della comunicazione (come sopra riportata), in assenza di prova -e di motivazione relativa- dell'esistenza di un accordo volto alla commissione di una serie indeterminata di reati nonché dell'esistenza di una struttura organizzata, avrebbe dovuto condurre a ritenere, in luogo del contestato reato associativo, il mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, se mai aggravato ai sensi dell'art. 112, comma 1, n. 2, cod.pen., per avere promosso o organizzato la cooperazione nel reato, o diretto l'attività delle persone concorse nel singolo reato. 2.1. Assume, inoltre, che il Tribunale della Libertà (pagg. 15-16 dell'ordinanza impugnata) avrebbe errato nel datare -come da addebito cautelare- l'operatività della associazione -contestata dal gennaio 2020 al mese di settembre 2021- a partire dall'inizio del 2020, sulla scorta di due conversazioni, rispettivamente del 13 maggio 2020 e del 15 marzo 2022. Dalla prima, del 13 maggio 2020, intercorsa tra LT ON e TR IU, dovrebbe desumersi l'assenza del programma associativo, proprio in considerazione della circostanza per cui LT, nel proporre all'interlocutore l'importazione di altro stupefacente, rappresentava di voler escludere 4 dall'operazione OL OC e OL AL;
dalla seconda, del 15 marzo 2022, tra OL IU e PA IU, dovrebbe desumersi altrettanto, in quanto il primo riferiva al secondo che il fratello MO non voleva che l'affare relativo a piccole importazioni venisse a conoscenza di AR NC. Le conversazioni de quibus certificherebbero l'assenza dell'affectio societatis, non spiegandosi, altrimenti, la volontà di tener fuori da tali attività (capo B.3) gli altri associati. 2.2. Avrebbe errato, anche, nel postulare (a pag. 7 dell'ordinanza impugnata) l'operatività dell'associazione secondo un continuum di intendimenti di cui ha tratto traccia per via delle conversazioni tra RO e LT (indagati anche in relazione alla associazione di cui al capo A.1, operativa -secondo contestazione- nel medesimo spaccato temporale di quella di cui al capo B.1.). 2.3. Avrebbe errato, alfine, nel ritenere la stabilità del vincolo tra gli indagati, che -secondo contestazione- mettevano a disposizione, ciascuno, le proprie competenze 'professionali', operavano secondo modalità rodate -condotte da LT e dalla compagna RO- con la messa a disposizione di somme di denaro trasferite in Sudamerica attraverso prestanome-complici, ricoprivano ruoli determinati -il OL IU, di finanziatore- senza dar conto degli elementi specifici e concreti a fondamento della esistenza del vincolo associativo, della sua stabilità e dell'aspetto organizzativo, sia pure rudimentale, necessario per configurare altro rispetto al tentativo di importazione di cui al capo B.2., restando, invece, l'accordo a livello di mera intenzione, tale da poter essere inquadrato, al più, alla luce dell'art. 115 cod.pen.. 3. Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, [...], Rv. 283691 - 02). Non è necessario che l'accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265764) o l'esistenza di una c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione;
nè è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo, la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro -si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni- si propongono di 5 ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, [...], Rv. 269150). Quanto al secondo aspetto (quello organizzativo), per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari. Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). Questa Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l'elemento organizzativo costituisce l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). Quanto al terzo aspetto, la Corte ha precisato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, [...], Rv. 256969 - 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale(Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, [...], Rv. 252232-01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti 6 possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 3.1. Sul versante probatorio, questa Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610) che «la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive». Inoltre, anche l'utilizzo di un comune linguaggio convenzionale o criptico da parte dei vari imputati può costituire indice di appartenenza al sodalizio. Sul punto, secondo la sedimentata giurisprudenza della Corte, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza non è censurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, [...], Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Corso e altri, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, [...], Rv. 257784; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 3.2. Tanto premesso quanto alla sussistenza ed alla prova del vincolo, la partecipazione ad associazione siffatta è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (la Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante- cfr. ex plurimis, Sez. 3 - , Sentenza n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01- nè è richiesta, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (in motivazione, Sez. 5, n. 2910 del 7 04/12/2024 Ud. (deo. 23/01/2025 ) Rv. 287482-01, ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 3.3. Sulla scorta di siffatte premesse, e passando alla disamina delle censure rappresentate dalla difesa (che ripropongono quanto dedotto innanzi al Tribunale del riesame in ordine alla assenza di un legame stabile volto a porre in essere una serie indeterminata di reati in tale settore), si osserva, innanzi tutto, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone lagnanze - velate da censure in punto di violazione di legge o vizio della motivazione- che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. 3.4. Tanto si rileva nel caso di specie, quanto alla contestata sussistenza della associazione di cui al capo B.1. . 3.5. Il Tribunale del riesame, infatti, dedica all'argomento una ampia e compendiosa motivazione (cfr. pagg. 15-20), con cui la difesa non si misura concretamente. Ricostruito il contesto, e dedotte le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo B.2., ha puntualmente risposto alle censure difensive in ordine alla configurabilità di un effettivo e duraturo vincolo associativo (piuttosto che di mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90), ed alla esistenza di una stabile organizzazione consustanziali all'accertamento dei gravi indizi in ordine al reato sub B.
1. riconosciuto nei termini di cui alla rubrica della contestazione. 3.5.1. Ha dedotto come, chiaro l'oggetto dei traffici -la cocaina-, lo stabile legame criminale affaristico tra gli indagati, predicati di appartenenza al gruppo criminale, fosse attestato per via del contenuto, inequivocabile, delle conversazioni intercettate, nella sua dimensione associativa, per la serialità di condotte funzionali a dar vita ad un flusso di stupefacente (ingente, visto che i sodali discorrevano e pianificavano spedizioni di circa 100 chilogrammi di cocaina) che dal Sudamerica era destinato all'Italia per essere destinato al soddisfacimento della committenza calabrese. E ciò contraddicendo alla eccezione difensiva fondata sulla lettura alternativa del contenuto di sole due intercettazioni(cfr. il precedente § 1), quelle del 13 maggio 2020 (di cui si proponeva, e inammissibilmente in questa sede si propone, una diversa interpretazione addirittura letterale), e del 15 8 marzo 2022, invece lette, correttamente e sinergicamente, insieme con «una pluralità di dialoghi -risalenti ad un periodo anche molto precedente al settembre 2020-» (cfr. pagg. 15-17) e ad epoca successiva (cfr. pagg. 17-18), da cui la deduzione che «[L]a principale obiezione della difesa alla configurabilità dell'associazione è quindi smentita, in quanto è stata dimostrata la proiezione al compimento di una serie indeterminata di illeciti da parte dei sodali, in tutto il periodo di operatività dell'associazione» ricompreso, come da contestazione, tra gli inizi del 2020 e ottobre 2022. 3.5.2. Ha dedotto, quanto a struttura organizzativa, organigramma, disponibilità di uomini e mezzi, ricostruendo -mercè le conversazioni al proposito indicate dalla ordinanza genetica, illuminanti circa identità dei partecipi, quotidianità dei contatti tra gli stessi vertenti in tema di difficoltà e sorti delle programmate operazioni di trasferimento di ingenti quantitativi di stupefacente, non sempre intercettati in quanto gli appartenenti al gruppo erano in possesso di telefoni criptati- modalità della custodia di somme di denaro;
e del loro trasferimento in Sudamerica attraverso prestanome complici, con modalità rodata e condotta da LT e dalla compagna RO;
ruolo di OL IU quale finanziatore, tra gli altri (AR NC, AR AL, OL AL, OL MO SC), che forniva il denaro necessario a svolgere l'attività, denaro poi veicolato mediante circuiti di money transfer (Western Union, Money Gram) dai predetti LT e RO, coinvolgendo terzi che trattenevano, per tale intermediazione, il 10% della somma inviata;
esistenza di contatti all'estero (in particolare tale Marcel) e in Italia per l'approvvigionamento e la successiva commercializzazione della droga;
pur rimarcando come dovesse tenersi conto delle «dinamiche rinvenibili nel variegato mondo del narcotraffico, nel quale si registrano spesso modelli di tipo fluido, caratterizzati, talvolta da un esplicito accordo di programma, ma in altri casi dalla costruzione spesso graduale di una rete di relazioni delinquenziali, fondate sul reciproco, anche tacito affidamento, ed ancora influenzate dagli sviluppi imprevedibili delle vicende criminali realizzatesi in concreto. 3.5.3. Ha, dunque, ricostruito, pur in assenza di specifico motivo di riesame al proposito, il ruolo dell'odierno ricorrente, fondatamente riconoscendolo protagonista assoluto delle vicende delittuose in contestazione, dapprima quale regista delle importazioni dalla Calabria, e rapportandosi con LT e RO, presenti in Colombia, poi quale attore diretto dell'operazione iniziata nel 2021, quando si recava in Colombia e vi rimaneva per un congruo periodo di tempo, senza concluderla, ma mantenendo contatti -diversificati- cogli associati, propositivo benché conscio dei rischi che correva e faceva correre al gruppo (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata). 9 4. Alla stregua di tanto il motivo di ricorso in esame si palesa inammissibile, per genericità estrinseca, reiterando le medesime doglianze, in fatto, già svolte dinnanzi al Tribunale del riesame e da quello affrontate e risolte, con motivazione ancorata ai dati disponibili, ineccepibile in diritto, svolta senza contraddizioni e cedimenti logici, perciò immune dai denunciati vizi. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Oltre che per genericità intrinseca, non adducendo argomentazioni se non meramente contestative. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno altresì precisato che i motivi di impugnazione sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, [...]), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 5. Infondato è il secondo motivo. 5.1. Assume la difesa che l'accordo raggiunto, contestato al capo B.
2. di imputazione, come evincibile dagli atti, sarebbe rimasto generico con riferimento al prezzo, alla quantità ed alla qualità della droga, ai metodi di trasporto, e comunque non avrebbe trovato compimento per la indisponibilità in capo al fornitori sudamericani dello stupefacente (pur non necessaria l'attualità del possesso in capo al soggetto cedente serve, comunque, la prova della potenziale 10 disponibilità dello stesso, in modo che il cedente possa averne l'immediata apprensione all'occorrenza onde provvedere alla cessione -da ultimo Sez. 4, n. 34926 del 17/06/2003 Cc. (dep. 22/08/2003 ) Rv. 226229 - 01-), da cui la sua non punibilità a mente dell'art. 115 cod.pen.. L'ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, sul punto, viziata da omessa motivazione in ordine alle censure mosse col riesame. 5.2. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento di questa Corte, da ultimo fatto proprio da Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. 03/04/2025 ) Rv. 287964 - 03; Sez. 6, n. 37350 del 10/07/2024 Cc. (dep. 10/10/2024 ) Rv. 287028 - 01; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283942 - 01, secondo cui «[A]i fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all'estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale)».Massime precedenti Conformi: N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 04, N. 27998 del 2011 Rv. 250560 - 01, N. 37478 del 2014 Rv. 260276 - 01. 5.3. La soglia superata la quale gli atti commessi possono, ove rispondenti ai requisiti di idoneità ed univocità, integrare gli estremi della corrispondente fattispecie tentata sono stati individuati, innanzitutto, procedendo ad una esegesi lessicale del sintagma "attività di importazione" contenuta all'art. 73, comma 1- bis, d.P.R. n. 309 del 1990, esplicitato in termini di attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, che corrisponde ad una attività complessa, articolantesi in diverse fasi che vanno dall'individuazione del narcotrafficante operante all'estero, all'avvio di contatti con questo, seguiti dall'inizio di trattative volte a definire qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della sostanza stupefacente, fino alla conclusione dell'accordo ed alle successive operazioni di introduzione della sostanza nel territorio nazionale. 5.4. Sulla questione della individuazione del momento di consumazione del reato (che non può che collocarsi in una delle due ultime fasi), al primo orientamento ermeneutico che aveva ritenuto sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato 11 a detta importazione, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282407; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, [...], Rv. 280932; Sez. 3, n. 29655 del 29/1/2018, Blandon, Rv. 273717), è stato convincentemente ritenuto più coerente altro indirizzo che ha, invece, ritenuto necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04; Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, [...], Rv. 250560). In applicazione di tale principio, si ravvisa, pertanto, il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. Ai fini, invece, della consumazione dell'importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale. Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del "controllo" materiale della sostanza stupefacente, nell'accezione sopra specificata (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, [...], Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale). In altre parole, importa chi acquista la disponibilità dello stupefacente in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale. 5.5. Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità della sostanza potranno configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr.Sez. 1 , n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi Rv. 278484). 12 L'individuazione degli elementi "qualificanti" le trattative intercorse non può che essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale deciderà sulla base degli elementi di fatto emergenti dal compendio probatorio. 5.6. L'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze probatorie, facendo buon governo del principio di diritto sopra affermato, ha ravvisato la serietà delle trattative funzionali all'importazione di cocaina dalla Colombia, ponendo l'accento sulla qualità dei contraenti, sulle modalità delle condotte poste in essere, al numero dei contatti tra importatori e venditori, alle lunghe trasferte dai primi -in specie dal ricorrente- realizzate in Colombia. La concorde ricostruzione effettuata dai due provvedimenti di merito attesta la disponibilità della droga in capo ai narcos sudamericani, tanto che la discussione tra gli indagati come risultante dalla conversazioni molteplici intercettate, e per il cui contenuto si rinvia alla ordinanza impugnata, è virata verso la individuazione delle ditte cui affidare la spedizione. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ad avviso del Collegio, è stata correttamente ritenuta la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, dovendosi, peraltro, escludere che il mancato concretizzarsi della spedizione, per circostanze non specificate, possa rilevare ai fini della configurabilità di un reato impossibile in relazione alla inesistenza dell'oggetto. Va, al riguardo, rammentato un condivisibile principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, [...], Rv. 264396 ). 5.7. Ne deriva, come anticipato, l'infondatezza del motivo. 6. Il terzo motivo, come quelli aggiunti, inerisce al tema delle esigenze cautelari. 6.1. Il Tribunale della Libertà le ha affermate, in massimo grado, partendo dalla presunzione di legge, relativa, discendente dalla gravità indiziaria rispetto alla contestazione di partecipazione alla associazione di cui al capo B.1., e rilevando l'assenza di elementi di segno contrario, indicando, anzi, la pluralità di relazioni criminali con i narcos sudamericani, l'uso di dispositivi sofisticati come i criptofonini, l'ingente volume dei traffici, ed i conseguenti ragguardevoli incassi a conferma dell'alto tasso di pericolosità del ricorrente, peraltro comprovato dalla gravità indiziaria anche in relazione al capo B.E. di contestazione, di ulteriore importazione, consumata nello stesso arco di tempo. 13 Ha, quindi rimarcato la personalità del ricorrente, la sua capacità organizzativa, l'intrattenimento di rapporti coi maggiorenti dell'associazione, a poco rilevando in positivo che fossero parenti, e, dunque, sostenuto la inefficienza ad infrenare le esigenze di così intenso grado di misure gradate. Al proposito nulla osserva la difesa, che introduce, invece, solo col ricorso in esame, il tema del tempo silente -tra la commissione dei fatti e l'emissione dell'ordinanza- tuttavia del tutto pretermesso innanzi al Tribunale e, dunque, in questa sede inammissibile. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (così sin da Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006 ) Rv. 235504 — 01, che ha sancito che « È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perchè la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio.», principio poi, con giurisprudenza costante e monolitica di questa Corte riaffermato -cfr. Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013 ) Rv. 255577 — 01, Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017 Ud. (dep. 21/03/2017 ) Rv. 269745 - 01 . 6.2. Il motivo è inammissibile, e comunque manifestamente infondato. 7. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod proc.pen Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026