Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto).
Commentario • 1
- 1. Gestione di fondi pubblici e rilievi penalisticiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2009, n. 27508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27508 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
27508/09 M 0 9M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Penale
Udienza Pubblica del 7 maggio 2009
Registro generale 5271/2008
Sentenza n. 914
Composta dai Signori
1. Giovanni de ROBERTO Presidente 2. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
3. Nicola MILO Consigliere
4. Anna Maria FAZIO Consigliere 5. Domenico CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI IN, nato a [...] il [...]
avverso sentenza del 26 giugno 2008 della Corte d'Appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
AV udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott Anna Maria Fazio;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cetrangolo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore di fiducia, avvto Sergio Monaco, che concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.6.2008, la Corte d'Appello di Palermo, decidendo sull'appello
1
RI IN dal delitto continuato di omessa denuncia del proprio diretto superiore, isp. CO NN, pur avendolo visto compiere in sua presenza, in diverse occasioni, la contraffazione di firme apposte su ricevute di pagamento di emolumenti spettanti ad altri colleghi, ne ribaltava l'esito e condannava l'appellato alla pena di mesi sei di reclusione, con la riduzione per il rito. Osservava in motivazione che il RI fosse sicuramente consapevole del perfezionamento dei reati di falso dal parte del superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, poiché con dichiarazioni rese in data
19.12.2002 al PM aveva ammesso di aver visto in diverse occasioni il NN eseguire false firme di quietanza e riscuotere personalmente il denaro degli emolumenti, che conservava in una busta, asserendo che i destinatari lo avessero all'uopo autorizzato. Il dato caduto sotto la sua diretta percezione ed integrante, oltre che la falsità materiale anche quella ideologica, poiché il NN aveva altresì certificato che la falsa firma veniva apposta in sua presenza, unito alla percezione dell'indebito trattenimento delle somme, attestava la piena consapevolezza del RI in ordine alla illeceità del comportamento, a nulla rilevando le assicurazioni, offerte dal superiore, circa l'autorizzazione datagli dagli interessati a apporre la firma ed il consequenziale avvertimento della giacenza del denaro.
Invece il RI aveva mantenuto un atteggiamento passivo, tant'è che l'operato del
NN, durato circa 5 mesi, era stato scoperto e denunciato da altri appartenenti alla
PG. La Corte, negata la concessione delle attenuanti generiche, per assenza di ragioni giustificatrici, e tenuto conto della media gravità dei fatti e della non adamantina personalità del RI, già condannato per furto e peculato, fissava la pena base in sette mesi, poi ridotti a sei per la scelta processuale operata.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e deduce nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali e per manifesta illogicità della motivazione, per avere utilizzato ai fini della prova dell'elemento oggettivo il contenuto di dichiarazioni autoindizianti rese dal RI in violazione dell'art.63 cpp, e relative a diversi episodi di falsificazione e trattenimento delle somme quietanzate. Invece, il RI, nel corso del suo interrogatorio del 19 dicembre 2002, unico atto processuale utilizzabile, aveva affermato soltanto di aver visto due volte, in un unico contesto temporale, il NN siglare le quietanze relative ad altri colleghi e riporre, con la autorizzazione dei medesimi, gli importi riscossi in cassaforte;
era pertanto insussistente la percezione della commissione di un fatto illecito e quindi dell'elemento soggettivo, che non poteva essere desunto, come invece la Corte aveva fatto, da altre circostanze ( quali la ripetitività degli episodi, il falso
2 ideologico sulla autenticazione delle firme, il trattenimento del denaro da parte del superiore), enunciate in atti viziati e quindi inutilizzabili.
Lamenta ancora con articolate doglianze la misura del trattamento sanzionatorio, privo di adeguata motivazione. Chiede l'annullamento della pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2. Il delitto di omessa denuncia, di cui all'art. 361 cod. pen., è reato istantaneo, perché il termine di adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l'agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto in tale fattispecie si sostanzia, infatti, nell'omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia;
tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari e sufficienti per la consumazione ( Ses.6 n.8746 del 2000) Il pubblico ufficiale è vincolato alla denuncia, pertanto, appena è in grado di individuare gli elementi di reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto, fermo restando che è necessario che si sia verificato un fatto che già di per sè costituisca un illecito perseguibile di ufficio.
3. In base a tali principi, esattamente la Corte ha ritenuto la sussistenza sia dal profilo obbiettivo che soggettivo del delitto in esame. Infatti, risulta dal testo della sentenza
AV impugnata, che ha esplicitamente affermato di aver utilizzato solo le dichiarazioni rese con il verbale di interrogatorio innanzi al PM del 19 dicembre 2002, che il RI vide il
NN compiere la attività di falsificazione delle firme dei colleghi, operata al fine di riscuotere il denaro spettante a costoro e lo notò conservare gli emolumenti in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto. Tale operazione integrava, ictu oculi, un fatto di reato, perseguibile d'ufficio, posto che la sottrazione del denaro di cui il pubblico ufficiale aveva la disponibilità in ragione della sua funzione amministrativa, connessa e conseguente alla contraffazione della firma per ricevuta, era condotta riconducibile al peculato ed alla falsità materiale. Il ricorrente, non contestando il dato materiale della condotta, avvenuta in sua presenza, sviluppa con l'impugnazione argomentazioni, giocate sulla unicità o duplicità delle manchevolezze compiute in suo presenza dal NN. Così ragionando, non tiene conto che non è la quantità di reati commessi in sua presenza o la ripetizione degli stessi a far scattare il dovere di notiziare, quanto la percezione della oggettiva esistenza di una violazione, che come esattamente posto in luce dai giudici di merito non può essere esclusa dalle giustificazioni offerte dallo stesso autore del fatto delittuoso. Quindi, già al momento della prima occasione riferita nell'interrogatorio del 19
3 dicembre 2002 al PM, nessuna incertezza era ravvisabile, si da giustificare la scelta attendistica del RI. E' da osservare, poi, che la Corte ha ritenuto tanto più inescusabile la mancata denuncia quanto più posta in relazione al protrarsi della condotta illecita del
NN per mesi, con ragionamento logico di valutazione delle sequenze temporali dell'illecito compiuto dal superiore del RI e non, come interpretato dal ricorrente, operando surrettiziamente l'introduzione nel materiale processuale delle ammissioni contenute in dichiarazioni autoindizianti affette da nullità.
Alla stregua delle acquisite risultanze, sul piano logico-giuridico, il convincimento espresso dal Giudice di appello sull'avvenuta volontaria e consapevole inadempienza da parte vice soprintendente RI, è da condividere ed il ricorso da rigettare.
3. E' parimenti infondato il motivo con cui il RI denuncia la violazione dell'art. 606 lett.b cpp in ordine alla quantificazione della pena ed al diniego delle generiche.
I Giudici di merito hanno congruamente motivato sul punto, senza esporsi a censure di illogicità, riconducendo la mancata concessione delle attenuanti alla inesistenza di fattori valutabili a favore dell'imputato, stante peraltro la sua posizione di pubblico ufficiale e le responsabilità assunte nei confronti dei superiori e dei colleghi, ingannati dal NN. Né il ricorrente ha dedotto, in sede di ricorso, quali sarebbero gli elementi positivi che la Corte
d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini del giudizio in esame.
Adeguatamente motivata è la determinazione del trattamento sanzionatorio al di sopra del minimo legale, giustificato dalla valutazione della personalità, esplicitata con adeguati riferimenti alla condotta di reato ed ai pregressi precedenti penali, con giudizio che si sottrae, in quanto immune da carenze ed illogicità, al sindacato di legittimità.
Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2009 r dekelldl kell Qu alllore foris Anna Maria FAZIO Giovanni de ROBERTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Consigliere est Presidente
oggi - 6 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
+