CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40403 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonia Picardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Messina, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CC IU, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 6 dicembre 2022 che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivi di controllo, in relazione alla contestazione cautelare di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 40403 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 07/06/2023 con riguardo al giudizio di gravità indiziaria;
era rimasta indimostrata (tanto da aver comportato l'annullamento dell'ordinanza in relazione alla contestazione cautelare per il delitto di usura) l'attribuzione al ricorrente del ruolo di esattore delle somme pretese a titolo di usura dal detenuto BE OT, indicato come soggetto apicale di un'organizzazione di stampo mafioso operante nel territorio messinese, anche in relazione ad altre vicende riguardanti differenti debitori dell'BE; la motivazione del provvedimento era illogica e contraddittoria, poiché fondata esclusivamente su dati acquisiti attraverso le intercettazioni e sulle dichiarazioni della persona offesa, che non avevano trovato riscontro alcuno (tanto da essere rimasta indimostrata la veste di esattore, anche nei confronti di altre vittime di usura); inoltre, la stessa persona offesa aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione dei rapporti con l'BE, così come affermato dal coindagato BE OR nel proprio interrogatorio;
era altresì illogica la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inverosimile la ricostruzione fornita dall'indagato che aveva riferito di un'iniziativa a carattere amicale, difettando in ogni caso la dimostrazione di condotte violente o minacciose. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., e vizio della motivazione, in punto di dimostrazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e del ricorso al metodo mafioso, risultando esclusivamente finalità di tipo individuale riconducibili alle pretese dell'BE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, poiché non si confronta per nulla con l'accurato impianto argomentativo del Tribunale del riesame che ha indicato puntualmente le fonti del compendio indiziario (intercettazioni nel carcere ove era ristretto BE OT, già condannato in via definitiva per partecipazione ad associazioni di stampo mafioso, che impartiva direttive attraverso i congiunti affinché il ricorrente provvedesse alla riscossione dei debiti usurari contratti dalla persona offesa;
dichiarazioni della persona offesa, che ammetteva l'esistenza delle ragioni di debito nei confronti dell'BE e l'intervento del ricorrente per il loro adempimento;
rinvenimento nell'abitazione dell'BE di un documento manoscritto riportante l'elenco dei debitori, tra cui la persona offesa;
ulteriore documentazione rinvenuta in esito ad una perquisizione in carcere, sempre relativa alle somme di cui l'BE era creditore), valutandole sia singolarmente, apprezzandone la precisione e la gravità della rispettiva portata, sia nel loro complesso con trama priva di alcun vizio logico. 2 1.2. Il secondo motivo è anch'esso del tutto generico poiché affidato ad un'inverosimile ipotesi di riscossione di crediti per fini strettamente personali ed individuali, a fronte di una rappresentata attività di usura costituente uno dei canali di finanziamento del sodalizio di appartenenza dell'BE. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonia Picardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Messina, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CC IU, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 6 dicembre 2022 che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivi di controllo, in relazione alla contestazione cautelare di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, Penale Sent. Sez. 2 Num. 40403 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 07/06/2023 con riguardo al giudizio di gravità indiziaria;
era rimasta indimostrata (tanto da aver comportato l'annullamento dell'ordinanza in relazione alla contestazione cautelare per il delitto di usura) l'attribuzione al ricorrente del ruolo di esattore delle somme pretese a titolo di usura dal detenuto BE OT, indicato come soggetto apicale di un'organizzazione di stampo mafioso operante nel territorio messinese, anche in relazione ad altre vicende riguardanti differenti debitori dell'BE; la motivazione del provvedimento era illogica e contraddittoria, poiché fondata esclusivamente su dati acquisiti attraverso le intercettazioni e sulle dichiarazioni della persona offesa, che non avevano trovato riscontro alcuno (tanto da essere rimasta indimostrata la veste di esattore, anche nei confronti di altre vittime di usura); inoltre, la stessa persona offesa aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione dei rapporti con l'BE, così come affermato dal coindagato BE OR nel proprio interrogatorio;
era altresì illogica la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inverosimile la ricostruzione fornita dall'indagato che aveva riferito di un'iniziativa a carattere amicale, difettando in ogni caso la dimostrazione di condotte violente o minacciose. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., e vizio della motivazione, in punto di dimostrazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e del ricorso al metodo mafioso, risultando esclusivamente finalità di tipo individuale riconducibili alle pretese dell'BE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, poiché non si confronta per nulla con l'accurato impianto argomentativo del Tribunale del riesame che ha indicato puntualmente le fonti del compendio indiziario (intercettazioni nel carcere ove era ristretto BE OT, già condannato in via definitiva per partecipazione ad associazioni di stampo mafioso, che impartiva direttive attraverso i congiunti affinché il ricorrente provvedesse alla riscossione dei debiti usurari contratti dalla persona offesa;
dichiarazioni della persona offesa, che ammetteva l'esistenza delle ragioni di debito nei confronti dell'BE e l'intervento del ricorrente per il loro adempimento;
rinvenimento nell'abitazione dell'BE di un documento manoscritto riportante l'elenco dei debitori, tra cui la persona offesa;
ulteriore documentazione rinvenuta in esito ad una perquisizione in carcere, sempre relativa alle somme di cui l'BE era creditore), valutandole sia singolarmente, apprezzandone la precisione e la gravità della rispettiva portata, sia nel loro complesso con trama priva di alcun vizio logico. 2 1.2. Il secondo motivo è anch'esso del tutto generico poiché affidato ad un'inverosimile ipotesi di riscossione di crediti per fini strettamente personali ed individuali, a fronte di una rappresentata attività di usura costituente uno dei canali di finanziamento del sodalizio di appartenenza dell'BE. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/6/2023