Sentenza 22 maggio 2000
Massime • 2
Allorché sia ignoto il luogo di consumazione di uno dei reati concorrenti, ai fini della determinazione della competenza per territorio si deve avere riguardo al più grave tra quelli residui.
Il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli. Ne consegue che, una volta che abbia provveduto (nella specie emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere), senza avere rilevato l'incompetenza, la sua potestà decisoria è esaurita, sicché non gli è consentito sollevare questioni di competenza con separata ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2000, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MA SOSSI Presidente del 22.5.2000
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Bruno ROSSI Consigliere N. 3731
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 7983/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato dal G.I.P. presso il Tribunale di Terni nei confronti del G.I.P. presso il Tribunale di RE in procedimento penale a carico di
1) D'AN CE, n. 24.11.1948 in Avezzano;
2) CA TO, n. 11.10.1959 a Mogoro con ordinanza in data 18.2.2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le richieste del P.M., Dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Terni.
OSSERVA:
Nell'ambito di procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Terni a carico di IA MA, CA TO e D'AN CE il G.I.P. emetteva in data 11.12.1998 ordinanza impositiva della custodia in carcere nei confronti dei primi due in riferimento a rapine commesse in NO e Castel Todino. Su richiesta del P.M. di revoca della misura e di archiviazione datata 22.1.1999 provvedeva in conformità, ritenendo venute meno la gravità degli indizi e l'idoneità degli stessi a sostenere l'accusa in giudizio.
Il 14.5.1999 il G.I.P. del Tribunale di RE emetteva ordinanza cautelare a carico dello CA e del D'AN per concorso in rapina aggravata commessa il 29.4.1998 in Terranuova Bracciolini. Con informativa del 18.12.1999 la Questura di Frosinone denunciava il IA, lo CA e il D'AN per associazione per delinquere, costituita con altri soggetti a fine di commettere rapine, nonché per concorso nella ricordata rapina di NO (commessa il 27.11.1997), in altre del 27.2.1998 in Montepulciano e del 23.3.1998 in Terni, in quella di Terranuova Bracciolini, in tentativo di rapina posto in essere sempre il 23.3.1998 in Terni;
il IA e lo CA anche in due rapine commesse l'8.8.1998 in Atina. Segnalava che per altri analoghi fatti procedevano i P.M. di AM e SS;
per un ulteriore episodio era stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti.
Il 20.12.1999 il P.M. di RE rimetteva il procedimento presso di lui pendente al corrispondente ufficio di Terni, ritenendolo competente in relazione al luogo di consumazione del primo reato. Successive richieste di sostituzione della misura avanzate dallo CA e dal D'AN venivano perciò trasmesse per la decisione dal G.I.P. di RE a quello di Terni. Questi, riservando la valutazione sulla competenza, provvedeva in proposito e, con separata e successiva ordinanza del 18.2.2000, rilevava allo stato la propria incompetenza, osservando che nessuna valutazione era stata effettuata circa il luogo di costituzione del vincolo associativo, ne' si era tenuto conto dell'intervenuta archiviazione del reato commesso in NO, in riferimento al quale era stata affermata la competenza del Tribunale di Terni. Perciò, ravvisando "una sorta di conflitto negativo", rimetteva gli atti a questa Corte per la soluzione. La situazione prospettata non integra conflitto di competenza, anzitutto per l'assorbente considerazione che il G.I.P. si pone come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del processo;
conseguentemente, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" (art. 22, co. 2, C.P.P.). Pertanto, una volta provveduto senza avere rilevato l'incompetenza, la sua potestà decisoria è esaurita, ne' può con separata ordinanza sollevare questioni al proposito.
Va aggiunto che nel caso di specie la questione è prospettata in termini di eventualità e, in sostanza, come richiesta di verifica dei presupposti della competenza, cioè in termini del tutto estranei al vigente sistema processuale penale, che non contempla l'istituto del regolamento preventivo di competenza e limita l'ipotesi di conflitto a situazioni di attuale ed effettivo contrasto fra organi giurisdizionali, tale da determinare in concreto la paralisi del procedimento. Quanto al rilievo circa il mancato accertamento del luogo di costituzione dell'associazione per delinquere, esso è del tutto ininfluente;
infatti, o il reato associativo non può ritenersi connesso ai delitti-scopo, secondo l'ipotesi prospettata dallo stesso giudice remittente, ed è conseguentemente irrilevante ai fini della competenza in ordine ai provvedimenti richiestigli - relativi a reato di rapina - o la connessione sussiste, ma non rileva agli effetti dell'art. 16 C.P.P., essendo il delitto di cui all'art. 416 C.P. meno grave di quello previsto al co. 3 del successivo art. 628 (e ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che, quando sia ignoto il luogo di consumazione di uno dei reati connessi, per la determinazione della competenza deve necessariamente aversi riguardo al più grave tra i residui: cfr. Cass., Sez. I, 24.9/21.10.1993, confl. comp. in proc. Cortellucci;
Sez. II 17.3/9.6.1993, Giorgi). Quanto alla serie di rapine, non viene contestato (e sembra implicitamente accettato) il presupposto della sussistenza della connessione e della pari gravità degli episodi, in forza del quale gli atti sono stati trasmessi alla sede di Terni, ove risultava consumato il primo reato. L'archiviazione per tale primo fatto intervenuta è effettivamente tale da renderlo ininfluente ai fini della competenza, in forza del, principio per cui la "perpetuatio jurisdictionis" opera soltanto dopo che, con il rinvio a giudizio, le imputazioni sono definitivamente cristallizzate (Cass., Sez. I, 17.11/2.12.1997, confl. comp. in proc. Caligioni e altri;
14.5/6.6.1998, confl. comp. in proc. Campigli). Ciò, peraltro, imponeva il controllo della competenza in relazione al più remoto dei reati residui che, secondo la successione temporale prima esposta, appare quello commesso il 27.2.1998 in Montepulciano, località sede di Tribunale che non risulta mai investito della cognizione dell'intera serie criminosa;
al proposito, va ribadito che il rilievo del conflitto presuppone una situazione di stallo non altrimenti risolvibile, che non si verifica quando il giudice, ricevuti gli atti da altra sede, individui la competenza di un terzo ufficio giudiziario (cfr. Cass., Sez. I, 7.7/5.8.1992, confl. comp. in proc. IAtto).
Va perciò dichiarata l'insussistenza del conflitto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara il conflitto insussistente.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000