Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
Il contrabbando semplice, di cui agli artt. 282-301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, continua ad essere previsto dalla legge come reato, in quanto nella forma aggravata è punito con pena detentiva. Infatti per quanto concerne i limiti della depenalizzazione non è stata prevista una disciplina autonoma per gli illeciti finanziari, per i quali è, quindi, valido il principio generale previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 689 del 1981, che stabiliva come la depenalizzazione fosse inapplicabile ai reati che, nella ipotesi aggravata, prevedevano la pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1999, n. 13962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13962 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Avitabile Davide Presidente del 20.10.1999
1. Dott. De Maio Guido Consigliere SENTENZA
2. Dott. Squassoni Claudia " N. 3463
3. Dott. Piccialli Luigi " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Lombardi Alfredo Maria " N. 11397/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna
avverso la sentenza 30.6.1997 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di IM (imp. AC US n. Civitella di Romagna 16.6.1946 - UC RI n. Cesena 11.6.1947)
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe precisata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale i IM ha dichiarato non luogo a procedere, nei confronti di AC US e UC RI, in ordine al reato previsto dagli artt. 282-301 DPR 43/1973, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Per l'annullamento della sentenza ricorre in Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge e sostenendo che l'illecito in oggetto non è stata depenalizzato;
la censura, a parere della Corte, è fondata.
La comprensione delle problematiche proposte dal Ricorrente necessita di un esame delle coordinate normative fissate in materia dalla L.689/1981. L'art. 32 c. 1^ depenalizzava tutti i reati per i quali era comminata la sola pena della multa o dell'ammenda "salvo quanto previsto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39" il quale limitava, per tali illeciti, l'area della depenalizzazione ai reati puniti con la sola multa.
Inoltre l'art. 32 c. 2 e c. 3 stabiliva dei limiti alla depenalizzazione inapplicabile ai reati che, nella ipotesi aggravata, prevedevano la pena detentiva ed ai delitti puniti a querela. Su tale assetto normativo si innestava la L. 562/1993 che, all'art. 2, modificava l'art. 39 L. 689/1981 prevedendo la depenalizzazione anche per i reati puniti con la sola multa;
in tale modo l'estensione dell'istituto è ora omogeneo per i reati finanziari e comuni. Tanto premesso, si discute se la previsione limitativa dell'art. 32 e c. 2 legge citata si estenda anche alle violazioni finanziarie punite con la pena pecuniaria nell'ipotesi semplice e con la detenzione in quella aggravata come il contrabbando doganale.
Ora la Corte ritiene che l'art. 32, che detta disposizioni di carattere generale, per la sua collocazione ed il suo contenuto, abbia il valore di norma base sicché il suo ambito ed i suoi limiti siano validi per l'intero sistema salvo le espresse deroghe contenute negli articoli successivi (che ampliano o restringono la depenalizzazione per determinati reati).
L'art. 39 derogava (antecedentemente alla L. 562/1993) alla normativa generale per l'ambito della depenalizzazione e deroga, tuttora, quanto ai modi di disciplina dell'istituto in quanto dette regole per la peculiare materia.
Per quanto concerne i limiti della depenalizzazione non è stata prevista una disciplina autonoma per gli illeciti finanziari per i quali è, quindi, valido il principio generale previsto dall'art. 32 c. 2.
A confortare tale conclusione soccorre anche un argomento testuale in quanto il secondo comma dell'art. 32 non ripete la riserva contenuta nel primo ("salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39).
La interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'art. 39 ha carattere di specialità rispetto al 32, a parere della Corte, non è puntuale e, comunque, non è più di attualità dopo l'integrazione, ad opera della L. 562/1993, dell'art.39. Tale norma ha perduto ogni eventuale carattere di specialità rispetto all'art. 32 in quanto, si ripete, l'ambito della depenalizzazione per tutti i reati è ora coincidente. In questo contesto normativo, il ritenere le violazioni finanziarie svincolate dal limite previsto dall'art. 32 c. 2 porta, tra l'altro, come conseguenza, l'attribuzione a tali illeciti di una condizione di favore, rispetto agli altri reati, non ragionevole ed in palese contrasto con l'art. 3 Costituzione. A confortare la tesi, si ricorda che la L. 50/1994 dispone, all'art. 6, che ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando (quindi anche sotto al limite dei 15 Kg. stabilito dall'art. 2), oltre alle sanzioni penali del testo Unico approvato con DPR 43/1973, è irrogata una sanzione amministrativa. La norma appalesa che, anche per il Legislatore del 1994, il contrabbando semplice continua ad essere reato. Per tali motivi è da ritenersi che l'illecito in esame, in quanto nella forma aggravata è punito con pena detentiva, continui ad essere reato. Ciò posto, il Collegio rileva che il delitto è stato commesso in data 22.7.1991 e, pertanto, si è maturato il termine prescrizionale - anni sette mezzo - previsto dagli artt. 157 c. 1^ sub 4, 160 cp. Conseguentemente la Corte ritiene annullare senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti di AC US, per essere il reato estinto per la ricordata causa, mancando agli atti la evidente prova favorevole all'imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.
Relativamente a UC RI (che risulta deceduto come da certificato agli atti), la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza nei confronti di UC RI perché il reato è estinto per morte dell'imputato e nei confronti di AC US perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999