Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1999, n. 13962
CASS
Sentenza 20 ottobre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il contrabbando semplice, di cui agli artt. 282-301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, continua ad essere previsto dalla legge come reato, in quanto nella forma aggravata è punito con pena detentiva. Infatti per quanto concerne i limiti della depenalizzazione non è stata prevista una disciplina autonoma per gli illeciti finanziari, per i quali è, quindi, valido il principio generale previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 689 del 1981, che stabiliva come la depenalizzazione fosse inapplicabile ai reati che, nella ipotesi aggravata, prevedevano la pena detentiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/1999, n. 13962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13962
    Data del deposito : 20 ottobre 1999

    Testo completo