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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4141/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Xu Yin Ping - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 10/01/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230110427730000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento del complessivo importo di
€ 211.391,93 a titolo di Iva per il 2018. La cartella impugnata consegue a un controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR n. 633/72 effettuato sulla dichiarazione Iva per il 2019 di Ricorrente_1 srl, al cui esito veniva addebitato alla ricorrente un minore importo Iva a credito (per € 144.860) rispetto a quello dichiarato pari a € 306.956,00.
La società ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 54 bis del DPR n. 633/72, per non essere il credito
Iva utilizzato in compensazione dalla ricorrente, quello risultante dalla propria dichiarazione Iva, ma la compensazione del credito Iva con l'imposta di soggiorno dovuta al comune di Roma sarebbe avvenuto utilizzando il credito Iva di una società terza, Società_1 srl, in esecuzione di un contratto di accollo, stipulato nel dicembre 2018. Deduceva, altresì, la violazione dell'art. 1 comma 421 della legge n. 311/04, sostenendo che il credito Iva dell'accollante Gas & Fuel, indebitamente compensato avrebbe dovuto essere riscosso presso quest'ultima società con apposito atto di recupero e non presso l'accollato, con iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni.
La CGT I° rigettava il ricorso, perché non risultava data prova da parte della società ricorrente in ordine alla effettiva, integrale sussistenza del credito Iva utilizzato nella dichiarazione, essendosi limitata ad allegare la circostanza in ordine all'esistenza di un rapporto di accollo con una società terza, in ordine al pagamento dell'imposta di soggiorno 2018.
Avverso la sentenza di primo grado, la società Ricorrente_1 srl proponeva appello e l'Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e dirimente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, come dichiarato dal procuratore con atto sottoscritto il 26.11.25, con adesione alla rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Tale rinuncia agli atti, determina il venir meno dell'interesse a una decisione sul merito, determinando l'estinzione del giudizio.
Le spese del grado possono compensarsi, come da atto di rinuncia accettata.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per rinuncia. spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4141/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Xu Yin Ping - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 10/01/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230110427730000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento del complessivo importo di
€ 211.391,93 a titolo di Iva per il 2018. La cartella impugnata consegue a un controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR n. 633/72 effettuato sulla dichiarazione Iva per il 2019 di Ricorrente_1 srl, al cui esito veniva addebitato alla ricorrente un minore importo Iva a credito (per € 144.860) rispetto a quello dichiarato pari a € 306.956,00.
La società ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 54 bis del DPR n. 633/72, per non essere il credito
Iva utilizzato in compensazione dalla ricorrente, quello risultante dalla propria dichiarazione Iva, ma la compensazione del credito Iva con l'imposta di soggiorno dovuta al comune di Roma sarebbe avvenuto utilizzando il credito Iva di una società terza, Società_1 srl, in esecuzione di un contratto di accollo, stipulato nel dicembre 2018. Deduceva, altresì, la violazione dell'art. 1 comma 421 della legge n. 311/04, sostenendo che il credito Iva dell'accollante Gas & Fuel, indebitamente compensato avrebbe dovuto essere riscosso presso quest'ultima società con apposito atto di recupero e non presso l'accollato, con iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni.
La CGT I° rigettava il ricorso, perché non risultava data prova da parte della società ricorrente in ordine alla effettiva, integrale sussistenza del credito Iva utilizzato nella dichiarazione, essendosi limitata ad allegare la circostanza in ordine all'esistenza di un rapporto di accollo con una società terza, in ordine al pagamento dell'imposta di soggiorno 2018.
Avverso la sentenza di primo grado, la società Ricorrente_1 srl proponeva appello e l'Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e dirimente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, come dichiarato dal procuratore con atto sottoscritto il 26.11.25, con adesione alla rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Tale rinuncia agli atti, determina il venir meno dell'interesse a una decisione sul merito, determinando l'estinzione del giudizio.
Le spese del grado possono compensarsi, come da atto di rinuncia accettata.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per rinuncia. spese compensate.