Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di provvedimenti del questore determinati da turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'imposizione a taluno dell'obbligo di presentarsi negli uffici di questura in concomitanza con esso è legittima anche se tali manifestazioni si svolgano all'estero, non comportando tale circostanza violazione del principio di territorialità della legge, in quanto la misura imposta si esegue in Italia. (Conf. sez. I, 20 gennaio 2004 n. 23189, Betti, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 23188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23188 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 308
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023439/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO BI N. IL 06/09/1975;
avverso SENTENZA del 20/04/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. OV FA ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 20 aprile 2003 con la quale il gip del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del questore della stessa città in data 9 aprile 2003 che, ai sensi dell'alt 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 gli prescriveva di presentarsi presso il commissariato di zona dopo l'inizio e trenta minuti prima del termine di ogni incontro che la squadra della "Roma disputerà in qualsiasi stadio di Italia ed all'estero per la durata di anni tre". Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata è illegittima e deve esse annullata in quanto:
a) non sarebbe stato rispettato il termine di quarantotto ore assegnato dalla questura di Roma per la presentazione di memorie a difesa. Infatti il provvedimento notificato il 18 aprile, alle ore 8, 20 sarebbe stato convalidato in un'ora imprecisata del 20 aprile (festa di Pasqua), non consentendo così al ricorrente di difendersi anche perché il tribunale di Roma sarebbe, tra l'altro, rimasto chiuso sia il sabato che la domenica;
b) sarebbe stato violato l'art. 13 Costituzione in quanto mancherebbe il requisito dell'urgenza (cfr.
C.C. 20 novembre 2002, n. 512) che giustifica l'intervento della pubblica sicurezza. Ciò in quanto il provvedimento è stato adottato in data 9 aprile 2003 e notificato il 18 aprile 2003, pur risalendo l'informativa di reato al 5 marzo 2003; c) sarebbe stato violato l'art. 6, comma 3, legge 401/1989 per non avere il p.m. richiesto la convalida con provvedimento motivato;
d) sarebbe stato violato l'art. 6, comma 2, legge 410/1989 perché il questore non avrebbe indicato la durata della prescrizione;
e) sussisterebbe il vizio di mancanza di motivazione in ordine al requisito della pericolosità essendosi il gip limitato ad un semplice controllo formale del provvedimento del questore;
f) anche il divieto di frequentare gli stadi di cui al comma 1 dell'art. 6, legge citata, avrebbe dovuto essere convalidato dal gip come si desumerebbe dalla lettura del comma 3, seconda parte dello stesso articolo che precisa che "le prescrizioni cesseranno di avere efficacia ...", con riferimento, come il termine utilizzato al plurale starebbe ad indicare, sia al divieto di frequentare gli stadi che alla prescrizione di presentarsi negli uffici di polizia. In ogni caso il provvedimento convalidato sarebbe illegittimo in quanto il questore non avrebbe indicato specificamente le manifestazioni sportive cui la prescrizione si riferisce e la interpretazione del provvedimento "agli agenti della DIGOS;
trattandosi di provvedimento strumentale al divieto di accesso negli stadi la "legge italiana non può proibire a chicchessia di recarsi in uno stadio posto al di fuori dei confini nazionali e ciò per il principio di territorialità della legge"; poiché lo scopo della norma sarebbe "quello di evitare che un soggetto pericoloso si rechi allo stadio, è evidente che nei casi in cui la Roma giuochi fuori casa l'obbligo di firma potrà essere imposto solo una volta, di talché sotto tale profilo la convalida del provvedimento è illegittima".
2.1 motivi di ricorso sono infondati.
In particolare: a) l'art. 6, comma 3, non prevede alcun termine dilatorio per la convalida da parte del gip. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 Costituzione è previsto soltanto il termine entro il quale deve avvenire il controllo da parte dell'autorità giudiziaria sulla legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica.
In ogni caso il termine di quarantotto ore, impropriamente indicato nel provvedimento del questore, è stato rispettato. Dall'esame degli atti risulta, infatti, che il provvedimento notificato il 18 aprile, alle ore 8, 20 è stato depositato nella cancelleria del giudice il 20 aprile alle ore 12, 30 e, quindi, dopo quarantotto ore dalla notifica, tempo, peraltro, che questa corte ritiene adeguato anche per preparare la difesa (cfr. C.C. 144/1997). Gli uffici giudiziari sono aperti anche nei giorni festivi per la trattazione degli affari urgenti, per cui l'assunto del ricorrente - smentito, peraltro, dalla attestazione apposta dal cancelliere sul provvedimento - deve ritenersi infondato;
b) la sussistenza del requisito dell'urgenza va valutato in relazione al pericolo del ripetersi di fatti di violenza, per cui considerata la cadenza delle partite di calcio durante il campionato appare evidente la urgente necessità del provvedimento.
Non rientra nei poteri del gip verificare la tempestività del provvedimento rispetto all'epoca in cui il questore è venuto a conoscenza del fatto che ha dato origine al provvedimento medesimo, essendo compito dell'autorità giudiziaria soltanto verificare la sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza nel momento in cui il provvedimento è adottato;
c) la richiesta di convalida è motivata. Lo scopo della motivazione è quello di anticipare il controllo del provvedimento amministrativo da parte di un organo, il p.m., che per definizione deve assicurare il rispetto della legge-, in modo di rimuovere immediatamente attraverso la mancata convalida gli effetti del provvedimento limitativo della libertà ancor prima dell'esame del giudice, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di arresto e di fermo da parte della polizia giudiziaria (art. 389, comma 1, c.p.p.). Pertanto, poiché il p.m. nella richiesta ha dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, legge 401/1989 e non vi sono motivi per dubitare che tale controllo è
stato effettivamente eseguito, la richiesta deve ritenersi adeguatamente motivata;
d) la prescrizione di presentarsi presso il commissariato di zona ha la stessa durata del divieto di accedere agli stadi come risulta agevolmente dal termine "altresì" che collega i due provvedimenti: il divieto e la prescrizione, contenuti nello stesso documento;
f) il gip ha motivato con riferimento per relationem al provvedimento del questore, dalla cui premessa in fatto risulta la necessità dell'adozione della misura attesa la pericolosità del ricorrente per l'ordine pubblico negli stadi e l'urgenza di provvedere tenuto conto, come già si è detto, del susseguirsi degli incontri di calcio. Il richiamo al mezzo specifico usato dal ricorrente per compiere atti di violenza (la cinta dei pantaloni) esclude che il controllo sia stato meramente formale;
g) il controllo da parte dell'autorità giudiziaria è necessaria per la riserva di legge e di giurisdizione di cui all'art. 13 Costituzione soltanto per i provvedimenti della pubblica sicurezza limitativi della libertà personale e non anche per altri tipi di limitazioni per i quali è prevista la tutela ordinaria apprestata in generale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. La circostanza che nella seconda parte del comma 3, si usi il termine prescrizione al plurale, anziché al singolare, non può indurre in alcun errore risultando, all'inizio del comma, richiamato soltanto il precedente comma 2 e non anche il comma 1.
Dalla lettura del provvedimento risulta chiaramente che le prescrizioni si applicano "a tutte le competizioni calcistiche che si terranno negli stadi Olimpico e Flaminio di Roma e in quelli ove le squadre ROMA e LAZIO disputeranno incontri di calcio nazionali ed internazionali", nessun dubbio vi può essere, quindi, sull'oggetto del divieto e delle prescrizioni. Lo scopo del provvedimento non è quello punitivo di impedire al ricorrente di assistere "dal vivo" alle partite di calcio delle due squadre, ma quello di impedirgli di commettere in occasione dello svolgimento degli incontri atti di violenza.
Di conseguenza è legittimo il divieto e la prescrizione di presentarsi presso gli uffici della polizia in occasione di "tutte le competizioni" senza eccezioni di sorta, in quanto il trasporto sentimentale per la propria squadra, non controllato dalla ragione, può spingere ad eccessi connotati da violenza fisica indipendentemente dal tipo della competizione, violenze che possono essere perpetrate, come l'esperienza insegna, non soltanto negli stadi, ma in tutti i luoghi in cui vi è possibilità di incontrarsi con altri "tifosi" della stessa o di altre squadre o addirittura in luoghi suscettibili, pur non essendovi concorso di persone, di suscitare per il collegamento con la squadra sentimenti incontenibili di violenza, che possono dare luogo anche a gravi episodi di danneggiamento.
Di conseguenza l'obbligo di presentarsi negli uffici di questura anche in occasione di trasferte all'estero è del tutto legittimo, mentre inconferente il richiamo al "principio di territorialità" in quanto l'obbligo di presentazione deve essere adempiuto in Italia. Infine, la possibilità di trasferirsi in brevissimo tempo da una città all'altra (basti pensare alla facilità di raggiungere Firenze o Napoli da Roma) rendono del tutto logica la imposizione del doppio obbligo si presentazione (all'inizio e prima della fine della partita).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004