Sentenza 9 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6628 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
IN06628 /02 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE LA CORTE S Oggetto Appelto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22892/99 - Presidente PLENTEDADott. Donato Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 18976 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI 1430 Rep. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 340 sul ricorso proposto da: 9 MAG 2002 il RE LU, titolare dell'omonima impresa, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso l'avvocato PAOLO NAPOLETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ISTI TUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI I.A.C.P., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso l'avvocato MICHELE CARUSO, rappresentato e difeso2001 2375 dall'avvocato MICHELE AGNUSDEI, giusta delega a margine 1 事 鼓 del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 880/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 15/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 ottobre 1996 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda proposta, nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia, dall' ing. TA IG, titolare di omonima impresa edile resasi aggiudicataria di appalto per la costruzione di alcuni fabbricati stipulato con contratto del 3/7/80. La domanda in questione aveva ad oggetto il pagamento di due distinti importi, il primo, quale risarcimento dei danni, a dire dell'attore, derivatigli dalla for- zata inattività conseguente all' avere dovuto iniziare i lavori solo in data 31 marzo 1981 anziché in data 18/6/80; il secondo, quale maggiore compenso per le opere realizzate. Proponeva appello il RE sostenendo: a) che, 2 dal 18/6/80 ( data in cui gli era stato consegnato il fondo da edificare), al 31/3/81 ( data in cui aveva po- tuto iniziare i lavori ), era stato costretto a tenere a disposizione, senza poterle utilizzare, le attrezza- ture di cantiere, in tal modo subendo il danno oggetto del richiesto risarcimento;
b) che al suddetto danno an- dasse aggiunto quello inerente alla maggiorazione della durata della fideiussione assicurativa di lire 33.423.000 pretesa dal committente a garanzia degli ob- blighi da lui assunti con il contratto di appalto in questione;
c) che, avendo in ogni caso, realizzato una superficie residenziale maggiore ( pari a mq. 1.221, 51 mq ) rispetto a quella ( pari a 970,80 mq) prevista nel quadro economico redatto dall'IACP, gli fosse dovuta la relativa differenza di prezzo. Resisteva lo IACP. La Corte di appello di Bari rigettava il gravame, le sottolineando, quanto al punto sub a), come le doglian- ze ad esso relative fossero da ritenersi del tutto in- fondate, e ciò in quanto: 1) giammai il TA avrebbe potuto immediatamente iniziare а costruire in coinci- denza temporale della consegna del fondo, avvenuta in data 18/6/80 ( e con ciò ad utilizzare le attrezzature di cantiere ), posto che comunque avrebbe dovuto pre- liminarmente procedere all'impianto del cantiere mede- 3 " simo ( recinzione, individuazione in loco delle super- fici da edificare, sistemazione degli allacciamenti elettrici ed idrici, posa in opera dei prefabbricati), 2) se risultava corrispondente al vero che nel verbale di consegna dei lavori si desse atto del fatto che l'impresa sottoscriveva con riserva il verbale in que- stione avendo constatato l'impossibilità di accesso di- retto al fondo e risultando necessaria la realizzazione di un ponte di non meno di 8 metri di lunghezza, la circostanza si rivelasse tuttavia irrilevante, da un lato, posto che l'asserita necessità del ponticello era tutta da dimostrare, e, dall'altro, posto che comunque il TA, conoscendo la situazione locale, avrebbe dovuto preventivamente attivarsi al riguardo ( concor- dando, prima della consegna, le modalità di accesso al fondo e la ripartizione degli esborsi per le opere ne- cessarie all'accesso); 3) se era vero che le operazioni di impianto del cantiere e di naturale inutilizzo dei macchinari, avrebbero, in ogni caso, coperto solo una fase del periodo intercorso fra il 18/6/80 al 30/3/81, tuttavia era anche vero che una tale fase si sarebbe ecomunque spinta fino agli inizi del dicembre 1980, quindi fino in pratica a coincidere con l'inizio del periodo di formale e legittima sospensione dei lavori (sospensione che il TA aveva, in ogni caso accet- 4 tato senza riserve, ed in relazione alla quale l'art. 30, comma 3 del Capitolato generale di Appalto per i lavori pubblici approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 e richiamato nel contratto di appalto, non dà diritto ad indennizzo); 4) in ogni caso e ad abundantiam - le prove per testi addotte si rivelassero ininfluenti, po- sto che il TA doveva imputare a sé se, fin dal 18/6/80, aveva rinunciato ad utilizzare le suddette at- trezzature in altri suoi cantieri. Quanto al punto b), la Corte di Appello, sottoli- -neato come, in ogni caso, nulla potesse spettare sem- pre in ragione della previsione di cui all'art. 30 com- ma 3 del capitolato generale di appalto per i lavori pubblici in relazione alla fase di formalizzata SO- spensione dei lavori, concludeva che nulla potesse spettare al TA neppure in relazione al periodo precedente, considerato il profilo per cui non risulta- A va che egli avesse subito alcun danno patrimoniale in ragione della maggiore durata della fideiussione assi- curativa di £ 33.423.0000, non risultando provato che la fideiussione fosse onerosa, e che comunque, un pro- 4 lungamento di 100 giorni della sua durata, avesse Com- portato un maggior costo. Quanto infine alla doglianza sub c), la Corte di Appello ne sottolineava del pari l'infondatezza, posto 5 che la differenza cui faceva riferimento il TA non corrispondeva ad una maggiorazione delle opere pre- viste nel contratto di appalto, ma ( come doveva rite- nersi pacifico in causa ) ad un diverso modo di calcolo delle superfici non residenziali, per il che, nella lo- ro materialità, le opere dovevano intendersi, sia qua- le stesse pattui- litativamente che quantitativamente, per il che, non potendo il TA sostenere di te, avere compiuto un maggior lavoro о di avere sostenuto un maggior costo, nessun pagamento o indennizzo poteva egli pretendere. Ricorre per Cassazione il TA, sulla base di 3 motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il IACP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo il ricorrente deduce VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1655 E DELL'ART. 30 D.P.R. 1063/62, e, comunque, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA MOTIVAZIONE CONTRIVERSIA ( N. 3 E 5 ART. 360 C.P.C. ), lamentan- do la non correttezza logica e giuridica delle argo- mentazioni sviluppate nella impugnata sentenza, nel mo- -mento in cui a suo dire - la Corte di appello avrebbe finito con l'ignorare: a) che è obbligo del committen- te ( e non certo dell'appaltatore ) porre in essere quanto necessario perché i lavori possano essere ini- ziati ed eseguiti;
b) che l'appaltatore, per tutta la durata della sospensione dei lavori, è tenuto alla cu- stodia del cantiere e a porre in atto tutte le cautele necessarie a prevenire eventuali situazioni di pericolo per l'opera e per i terzi, nonché è tenuto a mantenere integra la propria organizzazione di mezzi e personale onde poter immediatamente attivare, alla ripresa dei lavori, l'operatività del cantiere;
c) che, in un rap- porto di appalto, l'illegittimità della sospensione dei lavori, dovuta a negligenze della P.A. appaltante, com- porta, in coerenza con le disposizioni di diritto comu- ne sull'inadempimento contrattuale, l'obbligo dell'in- tegrale risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore ;d) che, come inequivocabilmente emerso a dire del - nel corso del giudizio di merito, esso ri- ricorrente corrente, una volta ottenuta la formale consegna del а cantiere, aveva tenuto a disposizione ed inattive senza poterle utilizzare altrove - tutte le attrezzatu- re individuate e specificate nell'atto introduttivo;
e) che una più consona analisi logico giuridica ed una più attenta interpretazione delle prove avrebbero sicu- ramente portato all'accoglimento della richiesta di in- dennizzo, e a ricomprendere, fra gli aggravi ed i danni subiti dall'impresa, anche i maggiori oneri per il pro- 7 lungamento della fideiussione prestata dalla SIC;
oneri - a dire del ricorrente sulla cui sussistenza - nessun dubbio sarebbe dato di coltivare, sia in ragione della natura stessa della "fideiussione assicurativa", sia in ragione della fornita sempre a dire del ricorrente prova del fatto che egli aveva versato, a titolo di de- posito cauzionale, la somma di lire 33.413.000. Il motivo non può trovare alcun accoglimento, posto che si rivela del tutto inammissibile, in quanto, al di là della sua apparente formulazione, esso non si risolve in altro che in mere censure di fatto sollevate nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Bari e delle valutazioni di merito in essa contenute;
sentenza la quale al di là di talune ridondanti proposizioni di -carattere più o meno generale ( quali ad esempio quelle che parrebbero troppo assiomaticamente finire con il presupporre come ricadenti decisamente a carico dell'appaltatore, non solo gli oneri di organizzazione del cantiere ma anche ed indistintamente quelli indi- rizzati a realizzare l'accessibilità del fondo, o quali - svolte dichiaratamente "ad abundantiam" quelle relative al mancato utilizzo delle attrezzature in al- tri cantieri ) - trova il suo reale nucleo argomenta- tivo: a ) nella considerazione del tutto attinente a 8 profili di puro merito ( e perciò incensurabile in que- sta sede, posto che, di per sé, siccome sviluppata, es- sa si rivela immune da vizi logico giuridici ) secon- do cui nessun danno si sia mai, nel concreto, realizza- to e configurato a carico dell'impresa appaltante, per l'aver essa tenuto ali macchinari inoperativi fino marzo 1981, stante il profilo della naturale sottrazio- ne, alla operatività, di tutta la fase temporale desti- nata di per sé alle operazioni di materiale installo ed organizzazione del cantiere fase temporale il cui termine finale i giudici di merito hanno ritenuto pari insindacabile in con valutazione di merito del questa sede di fissare all'inizio del dicembre 1980 ) - e stante la poi immediatamente sopraggiunta ( e dai giudici di merito ritenuta non imputabile al IACP ) So- spensione dei lavori;
b) nell'aggiuntiva considerazione -del pari incensurabile in questa sede secondo cui, quanto ai dedotti maggiori oneri derivati dal prolunga- mento della durata della garanzia fideiussoria, da un lato, non sia stato in concreto comprovato che alla maggiore durata di 100 giorni abbia corrisposto il SO- stenimento di un effettivo maggior costo, e, da un al- tro lato, il prolungamento della durata dell'appalto non si sia reso imputabile al IACP. Del pari del tutto inammissibile د oltre che سع 9 assorbito dall'avvenuto rigetto del I motivo del ricor- motivo, con il quale il ricor- SO - si rivela il II rente deduce invece VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 324 C.P.C. e OMESSA 0 QUANTOMENO INSUFFICENTE E e 2909 C.C. MOTIVAZIONE SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTRADDITTORIA N. 3 E 5 ART. 360 C.P.C.) e lamenta CONTROVERSIA che la Corte di Appello non abbia tenuto allo scopo fatto che, sul rigetto dell'ecce- nel debito conto il inammissibilità della domanda, per zione del IACP di non aver esso RE effettuato tempestiva "riserva nei termini e nei modi di legge", si era ormai formato il giudicato, non avendo, in ordine al relativo capo della sentenza, il IACP formulato impugnazione alcuna. L'inammissibilità discende dalla assenza di ogni reale pertinenza della doglianza sollevata con il motivo in esame, rispetto a punti o a capi specifici а della impugnata decisione. Non si rinviene, infatti, ad una lettura attenta della sentenza oggetto di censura in questa sede, profilo alcuno il quale affidi un ruolo dirimente alla non meglio precisata, del resto ec- cezione di decadenza che il RE assume essere sta- ta formulata, a suo tempo, da parte del IACP. Con il III motivo il ricorrente deduce, infine, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 457 DEL 5/8/78, DEGLI ARTT. 4/C E 7 u.c. D.M. 10 23/1/79 N. 13521, nonché DELL'ART. 2041 C.C., nonché OMESSA о QUANTO MENO INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, e la- menta: a) che la Corte di appello di Bari, anziché pro- nunziarsi su quella che fosse da ritenere la corretta determinazione della quantità e del valore delle super- fici non residenziali che esso appaltatore avrebbe do- vuto realizzare nel rispetto delle leggi in vigore, si sia TWY a dire del ricorrente limitata ad affermare ( senza peraltro motivare la sua decisione ) che l'accer- tata differenza trovava - -nella fattispecie rispon- denza e spiegazione in un diverso modo di calcolo delle superfici residenziali;
b) che la Corte di appello di -Bari abbia, più in particolare, ignorato che come an- che precisato, a dire del ricorrente, da un ( non me- glio specificato, in questa sede ) ing. IZ le esso appaltatore aveva realizzato erano opere che sta- te, sul piano quantitativo, nettamente diverse rispet- to a quelle pattuite, il che aveva comportato la Co- struzione di superfici non residenziali ben maggiori di quelle inizialmente pattuite, tanto da configurare un credito di £ 190.659.924; c) che proprio in un tal più generale difetto di inquadramento della problematica, troverebbe spiegazione il mancato ingresso dato, dalla Corte barese, alla residuale domanda di cui all'art. 11 L 2041 C.C., laddove oltretutto del tutto innegabili -si configurerebbero nella presente fattispecie i profili dell' "utilitas" tratta dalla P.A. attraverso l'utilizzo delle maggiori superfici non residenziali consegnatele. Ma neppure sotto l'angolo prospettico di un tal ultimo motivo, il ricorso può trovare accoglimento, posto che, anche in ordine ad esso, vanno ribadite le considerazioni già in precedenza sviluppate, e rela- tive alle sostanziali genericità e non pertinenza delle deduzioni in esso svolte, rispetto alla effettiva ratio decidendi della impugnata sentenza, la quale è pervenu- ta, in realtà, al rigetto della domanda del RE avente ad oggetto le maggiori superfici non residenzia- li dedottamente da lui realizzate, sulla base della di per sé decisiva e del tutto insindacabile, in que- sta sede, in quanto attinente a valutazioni di mero fatto, condotte, anche in questo caso, con percorso lo- а gico giuridico immune, di per sé, da vizi di sorta conclusione secondo la quale, non potendosi ritenere che esso RE, nella fattispecie, abbia sostenuto un maggior costo, e/o quindi abbia risentito una conse- guente diminuzione patrimoniale, siano difettati i pre- supposti atti a giustificare la formulazione e l'acco- glimento delle domande da esso avanzate, ivi compresa 12 quella di cui all'art. 2041 c.c.. Dal rigetto del ricorso e dalla conseguente soccombenza del ricorrente, discende la condanna del medesimo alla refusione delle spese di questo grado di giudizio, in favore del I.A.C.P. di Foggia;
spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del I.A.C.P. di Foggia, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessive £9.178.900/2.270 4.740,5%), di cui £ 9.000.000 per иблу onorari, pariad E420 4.648, - Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 19 novembre 2001. Il consigliere estensore Il Presidente Donato PlentedaOnofrio FittipaldiAsh AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in data APR. 2005 *Serie 4 207 versate €. 182.43€18 p. Dirigente Area Servizi Doka M G DI F O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (Dr. M.P NG Prima Sezione Civite 19 Depostato in Cancelleri 005 APR -9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE ENTRA Luisa Passinet IL CANCELLIERE Mike Janineer 109T 129,11 456T 4132 13 TOT. 17043 806 17.00 182.43