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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2942/2025 R.G.,
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. RIA PIERLUIGI, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO nato a [...], il [...], CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. PETRACCA DANIELA, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso alla sentenza n. 637/2024 del 21.10.2024 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli;
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 261VXP/649/2024 del 15.05.2024, notificato in data 25.05.2024, la
Polizia Municipale del Comune di contestava a proprietario del veicolo Pt_1 CP_1 modello Jeep targato FZ410JX, la violazione dell'art. 142 C.d.S. comma 2 e 8 del D.Lgs. 285/92, avendo accertato che il giorno 29.04.2024 alle ore 12:06, sulla SP 361 Km 21+600 nel Comune di
– direzione Maglie, questi percorreva alla velocità di 95,00 Km/h un tratto di strada Pt_1 sottoposto al limite di velocità di 50 Km/h. 1. – presentava opposizione avverso al predetto verbale innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Gallipoli, contestando la nullità del verbale per omessa sottoscrizione, la nullità o inesistenza della notifica, la violazione dell'art. 25 comma 2 L. n. 120/2010, il difetto di omologazione dello strumento utilizzato, la mancata contestazione immediata, il difetto di motivazione, la mancanza di idonea segnaletica, la mancanza della taratura, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'amministrazione, la violazione dell'art. 345 delle disp. att. C.d.S.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Parte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione.
2. – Il ha proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado Parte_1 per omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 142 CdS, erronea valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova, omessa compensazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come nel prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di rigetto.
1. – Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V, sent. 11/05/2018, n. 11458).
2. – Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento eccependo CP_1
l'irregolarità dell'apparecchiatura usata per la rilevazione, esponendo le ragioni per le quali l'apparecchiatura deve ritenersi non affidabile, inter alia, in quanto non dotata di omologazione.
2 Il si è difeso sul punto, ritenendo che l'apparecchiatura sia omologata e Parte_1 regolarmente tarata, oltre ad aver subito tutti i controlli tecnici preventivi per verificarne il perfetto funzionamento, sebbene abbia prodotto solo la documentazione relativa all'approvazione e la deliberazione della giunta comunale.
Al riguardo si osserva quanto segue. Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”, evidenziando come, nell'ipotesi di eccezioni sulla regolarità degli strumenti utilizzati per la rilevazione, l'onere della prova gravi sull'amministrazione. Nel caso in esame, con riferimento all'apparecchio Postazione Fissa EnVES evo mvd 1605 utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non emerge alcuna evidenza documentale circa l'avvenuta omologazione: invero, risulta prodotta in atti una certificazione della società EnGIne Srl dalla quale si evince che “il sistema denominato EnVes EVO MVD 1605” risulta approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 183 del
1/6/2020”. Sul punto, pertanto, è doveroso tenere conto di quanto ha statuito la Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. A tale approdo giurisprudenziale la
Suprema Corte è giunta argomentando che “i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Nella medesima pronuncia la Corte ha, poi, evidenziato che “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire
3 la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
La Suprema Corte ha recentemente confermato le predette conclusioni nell'ordinanza n.
12924/2025.
Alla luce delle considerazioni svolte nel citato arresto giurisprudenziale, il Parte_1 aveva l'onere di dimostrare in giudizio l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. Tale onere, tuttavia, è rimasto inevaso, avendo la P.A. appellata prodotto solo la deliberazione della giunta comunale e i decreti ministeriali recanti l'approvazione del dispositivo oggetto di censura da parte dell'appellato.
Attesa la fondatezza dell'eccezione proposta dall'appellato relativamente al difetto di omologazione, resta assorbita ogni ulteriore questione.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto del gravame.
3. – Per quanto attiene alle spese di lite del primo grado di giudizio, parte appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna della stessa alle spese per aver il giudice di prime cure omesso di valutare il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai fini della compensazione delle spese.
Come noto, ai fini della ripartizione finale e definitiva delle spese di giudizio, il Codice di procedura civile utilizza il criterio della soccombenza, in particolare l'art. 91, co. 1, c.p.c. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
È parimenti noto, altresì, che il criterio per cui le spese vanno poste a carico del soccombente, tuttavia, non è affatto rigido né assoluto. La deroga più rilevante al criterio della soccombenza è infatti rappresentata dalla possibilità di compensare le spese come previsto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., il quale, così come modificato dal o dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
4 novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ad ogni modo, occorre rammentare che la richiesta compensazione delle spese di lite non può essere assolutamente ritenuta conforme ai principi legislativi e giurisprudenziali sopra rassegnati, non trattandosi né delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. né di questioni di particolare gravità ed eccezionalità in grado di giustificare la compensazione delle spese a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
Il predetto motivo di appello è pertanto infondato.
3.1 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, stante l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso alla sentenza n. 637/2024 del 21.10.2024 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Gallipoli:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1 secondo grado di giudizio, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2942/2025 R.G.,
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. RIA PIERLUIGI, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO nato a [...], il [...], CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. PETRACCA DANIELA, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso alla sentenza n. 637/2024 del 21.10.2024 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli;
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 261VXP/649/2024 del 15.05.2024, notificato in data 25.05.2024, la
Polizia Municipale del Comune di contestava a proprietario del veicolo Pt_1 CP_1 modello Jeep targato FZ410JX, la violazione dell'art. 142 C.d.S. comma 2 e 8 del D.Lgs. 285/92, avendo accertato che il giorno 29.04.2024 alle ore 12:06, sulla SP 361 Km 21+600 nel Comune di
– direzione Maglie, questi percorreva alla velocità di 95,00 Km/h un tratto di strada Pt_1 sottoposto al limite di velocità di 50 Km/h. 1. – presentava opposizione avverso al predetto verbale innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Gallipoli, contestando la nullità del verbale per omessa sottoscrizione, la nullità o inesistenza della notifica, la violazione dell'art. 25 comma 2 L. n. 120/2010, il difetto di omologazione dello strumento utilizzato, la mancata contestazione immediata, il difetto di motivazione, la mancanza di idonea segnaletica, la mancanza della taratura, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'amministrazione, la violazione dell'art. 345 delle disp. att. C.d.S.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Parte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione.
2. – Il ha proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado Parte_1 per omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 142 CdS, erronea valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova, omessa compensazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come nel prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di rigetto.
1. – Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V, sent. 11/05/2018, n. 11458).
2. – Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento eccependo CP_1
l'irregolarità dell'apparecchiatura usata per la rilevazione, esponendo le ragioni per le quali l'apparecchiatura deve ritenersi non affidabile, inter alia, in quanto non dotata di omologazione.
2 Il si è difeso sul punto, ritenendo che l'apparecchiatura sia omologata e Parte_1 regolarmente tarata, oltre ad aver subito tutti i controlli tecnici preventivi per verificarne il perfetto funzionamento, sebbene abbia prodotto solo la documentazione relativa all'approvazione e la deliberazione della giunta comunale.
Al riguardo si osserva quanto segue. Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”, evidenziando come, nell'ipotesi di eccezioni sulla regolarità degli strumenti utilizzati per la rilevazione, l'onere della prova gravi sull'amministrazione. Nel caso in esame, con riferimento all'apparecchio Postazione Fissa EnVES evo mvd 1605 utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non emerge alcuna evidenza documentale circa l'avvenuta omologazione: invero, risulta prodotta in atti una certificazione della società EnGIne Srl dalla quale si evince che “il sistema denominato EnVes EVO MVD 1605” risulta approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 183 del
1/6/2020”. Sul punto, pertanto, è doveroso tenere conto di quanto ha statuito la Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. A tale approdo giurisprudenziale la
Suprema Corte è giunta argomentando che “i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Nella medesima pronuncia la Corte ha, poi, evidenziato che “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire
3 la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
La Suprema Corte ha recentemente confermato le predette conclusioni nell'ordinanza n.
12924/2025.
Alla luce delle considerazioni svolte nel citato arresto giurisprudenziale, il Parte_1 aveva l'onere di dimostrare in giudizio l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. Tale onere, tuttavia, è rimasto inevaso, avendo la P.A. appellata prodotto solo la deliberazione della giunta comunale e i decreti ministeriali recanti l'approvazione del dispositivo oggetto di censura da parte dell'appellato.
Attesa la fondatezza dell'eccezione proposta dall'appellato relativamente al difetto di omologazione, resta assorbita ogni ulteriore questione.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto del gravame.
3. – Per quanto attiene alle spese di lite del primo grado di giudizio, parte appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna della stessa alle spese per aver il giudice di prime cure omesso di valutare il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai fini della compensazione delle spese.
Come noto, ai fini della ripartizione finale e definitiva delle spese di giudizio, il Codice di procedura civile utilizza il criterio della soccombenza, in particolare l'art. 91, co. 1, c.p.c. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
È parimenti noto, altresì, che il criterio per cui le spese vanno poste a carico del soccombente, tuttavia, non è affatto rigido né assoluto. La deroga più rilevante al criterio della soccombenza è infatti rappresentata dalla possibilità di compensare le spese come previsto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., il quale, così come modificato dal o dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
4 novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ad ogni modo, occorre rammentare che la richiesta compensazione delle spese di lite non può essere assolutamente ritenuta conforme ai principi legislativi e giurisprudenziali sopra rassegnati, non trattandosi né delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. né di questioni di particolare gravità ed eccezionalità in grado di giustificare la compensazione delle spese a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
Il predetto motivo di appello è pertanto infondato.
3.1 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, stante l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso alla sentenza n. 637/2024 del 21.10.2024 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Gallipoli:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1 secondo grado di giudizio, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci
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