Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Prefetto di Frosinone, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
PA MA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Frosinone n. 189 cron. del 14.1.2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3.02.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio A. che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 30.12.2000 il Prefetto di Frosinone disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino albanese MA PA ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B del D.leg. 286/98 perché privo di permesso di soggiorno, revocato con decreto 18.10.97 sull'assunto che egli vivesse di proventi illeciti. Oppostosi lo straniero con ricorso 4.1.2001, l'adito Tribunale di Frosinone con decreto 14.1.2002 annullava l'espulsione affermando che:
- esaminando in via incidentale - come possibile - la revoca del p.d.s., costituente atto presupposto dell'espulsione, si rilevava che detta revoca era priva di sostegni normativi, dato che l'ipotesi accostabile a quella valutata, e cioè la pericolosità di cui all'art. 13 c. 2 lett. C del T.U., poteva dar luogo solo alla misura di espulsione di competenza del Prefetto;
in ogni caso, posto che era documentato che il PA fosse figlio della cittadina italiana AR RO, egli era cittadino italiano per nascita ai sensi dell'art. 1 lett. a) della L. 91/92 e, come tale, non era soggetto alla normativa sugli extracomunitari:
Per la cassazione di tale decreto il Prefetto di Frosinone ha notificato il ricorso al PA presso la sua residenza il 31.5.2002 e, a seguito di ordinanza del Collegio in data 6.11.2003, ha provveduto alla rinnovazione della notifica al PA presso il suo difensore costituito per il giudizio di merito in data 8/11.11.2003. L'intimato non ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Prefetto di Frosinone, affidato a due morivi che censurano le due esposte rationes decidendi del decreto del Tribunale, merita di essere accolto.
Con il primo motivo ci si duole della violazione degli artt. 5 c. 5 e 6 c. 10 del D.leg. 286/98 per avere il Tribunale indebitamente sottoposto a sindacato la legittimità dell'atto di revoca del titolo di soggiorno, sindacato sottratto alla cognizione di quel giudice anche in via incidentale perché affidato alla cognizione del G.A.:
la censura coglie nel segno, secondo il costante insegnamento di questa Corte (da ultimo vd. Cass. 18039/03 - 17191/03 - 15478/03) per il quale l'avvenuta revoca del titolo integra la condizione per il legittimo esercizio del potere espulsivo di cui all'art. 13 c. 2 lett. B del T.U. senza che sia consentito al Giudice dell'opposizione al relativo atto sindacare in via diretta od incidentale la legittimità dell'atto presupposto.
Con il secondo motivo il Prefetto - sviluppate corrette premesse giuridiche - denunzia l'omesso accertamento dei fatti, e la relativa carenza di motivazione, nell'avere il Tribunale affermato la acquisita cittadinanza italiana da parte del PA ai sensi dell'art. 1 lett. A) della legge 91/92 in quanto figlio della cittadina italiana AR RO (deceduta), senza aver previamente rilevato che la madre aveva perduto la cittadinanza italiana e non riacquistato la stessa. Il ricorrente, invero, premette risultare dagli atti che la RO (nata nel 1922) avrebbe sposato il cittadino albanese EZ PA a Bari il 18.3.1944, ed afferma - con pertinente ed esatto richiamo alle norme - che ella ebbe a perdere la cittadinanza italiana, acquistando quella albanese, in forza della norma di cui all'art. 10 della legge 13.6.1912 n. 555 e che non risulta averla riacquistata a richiesta.
Rileva, poi, il ricorrente Prefetto - con argomentare interamente tratto dai principi affermati da questa Corte con la sentenza 12061/98 a S.U. - che, se l'abrogazione della legge 555/12 ad opera della legge 91/92 non ebbe certamente ad incidere, retroattivamente, sulle situazioni interamente regolate dalla prima, neanche la nota sentenza 87/75 della Corte Costituzionale (che ebbe a dichiarare illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., il precetto afferente la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che avesse sposato straniero e ne avesse ricevuto, jure communicationis, la cittadinanza) potè esplicare i suoi effetti su situazioni realizzate ed esaurite prima della entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1.1.1948). Ebbene, alla luce dei principi di diritto esattamente richiamati dal ricorrente Prefetto si palesa la rilevanza e decisività della carenza di accertamento e motivazione dell'impugnato decreto, non avendo il Giudice, prima di dare ingresso alla applicazione diretta dell'art. 1 lett. A) della legge 91/92, accertato in fatto se la madre del PA - in relazione all'epoca del suo matrimonio con cittadino albanese -avesse conservato la sua cittadinanza italiana o se, perdutala, la avesse a domanda riacquistata, in ogni caso (e solo in tal caso) trasmettendola jure sanguinis all'odierno ricorrente nato il [...] in [...]
Ed a tale accertamento di fatto, preliminare alla applicazione delle norme dianzi richiamate, dovrà attendere il Giudice del rinvio, al quale competerà anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Frosinone in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004