Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
Con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nell'art. 28 della legge 157 va intesa come sinonimo dell'avverbio "sempre" e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. PIETRO GIAMMANCO Presidente del 23/2/1998
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere N. 725
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere N. 34937/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IN IO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Firenze in data 13 Febbraio '97;
Udita la relazione fatta dal Cons. dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha concluso per lo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel punto della disposta confisca;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza in data 13/02/'97 il Pretore di Firenze applicava a CE, SI, IA e ER NI, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento della diminuente di cui all'art.444 c.p.p., la pena di tre mesi di reclusione, ciascuno,
sostituendola con quella pecuniaria di L. 6.750.000, da corrispondere in venti rate di pari importo, per i reati, unificati dalla continuazione, previsti dalla legge sulla caccia -L. 11/02/'92, n. 157-, dall'art. 727 c.p. e dal D. Lgs. 14/XII/'92, n. 119, specificati in rubrica.
Con la stessa sentenza il Pretore assolveva il IA NI dal delitto di furto aggravato, pure contestatogli, per insussistenza del fatto e disponeva d'ufficio la confisca delle cose in sequestro - fra cui alcuni fucili, anelli, reti, trappole, mangimi e fauna varia- ritenendola obbligatoria ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 c.p.. Avverso il punto di tale decisione concernente la detta confisca, SI NI ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce in particolare il ricorrente che con la sentenza emessa a norma dello art. 444 c.p.p. può, a mente dello art. 445 dello stesso codice, essere disposta solo la confisca di cui allo art. 240 co. 2 c.p. e, poiché nel caso in esame gli oggetti in sequestro non costituivano il prezzo dei reati, ne' ne erano vietati in modo assoluto la fabbricazione, l'uso, la detenzione o alienazione, la misura di sicurezza patrimoniale in questione sarebbe stata illegittimamente disposta.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la confisca -misura di sicurezza patrimoniale può essere ordinata, a mente dello art. 445 c.p.p., solo nei casi previsti dallo art. 240 co. 2 c.p., può cioè avere ad oggetto soltanto cose che costituiscono il prezzo del reato -vale a dire quelle date o promesse per indurre lo agente a commettere l'illecito penale- o quelle c.d. intrinsecamente criminose -delle quali la fabbricazione, il porto, l'uso, la detenzione e la alienazione costituiscono reato- (conf. Cass. sez. III, 13/XI/'95, Cifuni;
sez. II, 10/02/'94, Avolio). Con la sentenza emessa a norma dello art. 444 c.p.p., quindi, la confisca può essere disposta non in ogni caso in cui essa sia prevista come obbligatoria da qualche norma, ma solo in quelli preveduti dall'art. 240 co. 2 c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto, in via d'eccezione, dall'art. 445 c.p.p. (v. conf. Cass. Sez. Un. 24/02/'93, Bissoli).
Nel caso in esame, le cose in sequestro sono costituite dagli oggetti sù indicati, rinvenuti in casa degli imputati e non costituiscono sicuramente "prezzo" dei reati per i quali la pena venne patteggiata, ne' sono intrinsecamente criminose dato che la loro fabbricazione, il loro uso o porto e la loro detenzione o alienazione non sono vietati in modo assoluto.
Come già statuito, con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. per reati previsti dalla legge sulla caccia, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nello art. 28 della L. 11/02/'92, n. 157, va intesa quale sinonimo dell'avverbio "sempre" e non quale espressione di una esplicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena (v. conf. Cass. sez. III, 8/XI/'94, Soriente).
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio -nei riguardi del ricorrente e, per l'effetto estensivo della impugnazione da lui proposta, anche nei confronti di ER, CE e IA NI- nel punto della confisca disposta illegittimamente e delle cose in sequestro va ordinata la restituzione agli aventi diritto, il che non intacca affatto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla applicazione della pena, dato che la misura di sicurezza patrimoniale in questione non era stata oggetto di patteggiamento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio, nei confronti di SI NI e, per effettivo estensivo dell'impugnazione, anche nei riguardi di CE, IA e ER NI, la sentenza emessa dal Pretore di Firenze in data 13/02/'97 nel punto della disposta confisca;
ordina il dissequestro delle cose sequestrate e la loro restituzione agli aventi diritto;
manda alla Procura Generale della Repubblica presso questa Corte per la adozione dei provvedimenti conseguenziali di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 Febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998