Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 1
Nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen..
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- 5. Appello cautelare ammissibile anche se non fondato su elementi nuoviAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2015, n. 31725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31725 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 22/04/2015
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 609
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 41119/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IO N. IL 17/01/1964;
avverso l'ordinanza n. 44/2014 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI, del 24/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, conclude chiedendo rigetto del ricorso;
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Cappilli Monica che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore del legale rappresentante e amministratore unico della S.r.l. LI Edizioni Musicali, EL IO, propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame di Rimini, in data 24 luglio 2014, che rigettava l'appello presentato il 23 giugno 2014, avverso l'ordinanza emessa dal Gip di quel Tribunale, in data 23 maggio 2014, reiettiva dell'istanza di dissequestro del 100% delle quote sociale della "AN IO Eredi srl", sottoposte a sequestro preventivo con decreto emesso il 31 luglio 2013, dal Gip presso il Tribunale di Rimini.
2. In particolare, con tale decreto il Gip aveva disposto il sequestro, tra gli altri, del cespite immobiliare sito nel Comune di NO CO (abitazione e garage) e il 100% delle quote sociali della società AN IO Eredi srl, beni di proprietà di GH RB, precedente legale rappresentante della società ricorrente, sul presupposto della loro distrazione dal patrimonio della Srl Calderone, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rimini in data 30 gennaio 2012. 3. La vicenda si inseriva nel procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico di d'OL ED, SI RT, d'NO AN e SS BI e che vedeva, in particolare, d'OL ED e SI RT, il primo quale amministratore di diritto e il secondo, notaio, quale amministratore di fatto della società Calderone, indagati per avere distratto l'immobile sito in NO CO, del valore commerciale di Euro 800.000, ceduto il 6 febbraio 2009 a GH RB, senza alcun corrispettivo, al fine di compensare precedenti debiti personali del notaio. La seconda imputazione coinvolgeva SS BI e d'NO AN, per avere distratto, rispettivamente quale amministratore di diritto e amministratore di fatto della medesima società Calderone, tra gli altri, le quote di partecipazione nella società AN IO, cedendole a SS BI per il valore di Euro 10.400, in data 8 febbraio 2010, a fronte di un valore assolutamente superiore. L'operazione, secondo l'accusa, era stata materialmente organizzata dal notaio SI e sarebbe stata il compendio del reato di estorsione subito da quest'ultimo e commesso da d'NO AN, che lo aveva costretto a concedergli l'amministrazione di fatto della società (delitto per il quale si procede separatamente). La vicenda riguarda, altresì, il delitto di bancarotta documentale e la mancata osservanza degli obblighi di legge ai sensi della L. Fall., art. 219 e art. 224, comma 2, n. 2.
4. Avverso il provvedimento del Gip di sequestro preventivo del fabbricato urbano sito in NO CO e delle quote sociali della srl AN IO Eredi, GH RB, in data 25 settembre 2013, aveva presentato richiesta di riesame, ai sensi degli art. 322 e 324 c.p.p. ed il ricorso era stato rigettato. Il successivo ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
5. L'istanza di dissequestro del 24 aprile 2014, presentata dal legale rappresentante della società LI Edizioni Musicali, è stata rigettata con provvedimento del 23 maggio 2014 e, avverso tale atto il difensore proponeva appello, al Tribunale del Riesame, rigettato con ordinanza del 24 luglio 2014. 6. Con il ricorso per cassazione la difesa lamenta:
- violazione dell'art. 321 c.p.p., atteso l'errore di diritto sui presupposti di applicazione del sequestro preventivo, attesa la legittima titolarità delle quote sociali in capo alla società LI Edizioni Musicali, estranea ai reati oggetto di imputazione provvisoria. Conseguente insussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, anche sotto il profilo del vizio di motivazione;
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del pericolo attuale e concreto rispetto al quale la misura cautelare deve avere funzione strumentale;
- violazione di legge riguardo alla mancata considerazione delle circostanze sopravvenute o preesistenti, ma emerse successivamente all'imposizione del vincolo;
- violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di sequestro preventivo del 31 luglio 2013 alla società LI Edizioni Musicali S.r.l. e conseguente inefficacia del sequestro rispetto al quale, in via subordinata, il ricorso avrebbe dovuto essere qualificato quale istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo;
- violazione dell'art. 321 c.p.p. nella parte in cui la norma prevede la revoca del provvedimento nell'ipotesi in cui risultino mancanti le condizioni di applicabilità previste dal primo comma della disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione dell'art. 321 c.p.p., atteso l'errore di diritto sui presupposti di applicazione del sequestro preventivo stante la legittima titolarità delle quote sociali in capo alla società LI Edizioni Musicali, estranea ai reati oggetto di imputazione provvisoria. Conseguentemente rileva l'insussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziando che i beni sottoposti a sequestro non rientrano tra quelli oggetto dell'art. 240 c.p., poiché, da anni, appartengono a persone estranee ai fatti in quanto le quote in oggetto, alla data del 30 gennaio 2012, erano già state cedute, in data 8 febbraio 2010, in favore di SS BI, soggetto estraneo alla dichiarazione di fallimento della società Calderone. Lamenta, altresì, mancanza di motivazione riguardo al requisito del periculum in mora, attesa la posizione di terzo della società della quale EL è rappresentante legale.
2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del pericolo attuale e concreto rispetto al quale la misura cautelare deve avere funzione strumentale. In particolare, i provvedimenti di merito non avrebbero adeguatamente valutato il profilo del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. I giudici di merito non avrebbero sufficientemente esaminato l'idoneità fraudolenta dei negozi incriminati conclusi, in data 23 marzo 2012, tra persone estranee alla società fallita, in particolare tra la società LI e la terza estranea, SS.
3. Con il terzo motivo il difensore lamenta violazione di legge riguardo alla mancata considerazione delle circostanze sopravvenute o preesistenti, ma emerse successivamente alla imposizione del vincolo. Il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza sopravvenuta della titolarità delle quote, non in capo a GH RB, ma alla società LI Edizioni Musicali della quale, al momento della presentazione del ricorso, è amministratore EL IO.
4. Con il quinto motivo il difensore lamenta violazione dell'art. 321 c.p.p., nella parte in cui prevede la revoca del provvedimento,
nell'ipotesi in cui risultino mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma 1 della disposizione. Secondo il difensore non sussisterebbe alcuna esigenza di cautela reale, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., attesa l'assenza dei requisiti per la concessione della misura del sequestro preventivo, trattandosi, peraltro, di beni appartenenti a una società di capitali estranea al reato.
5. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente poiché con essi la difesa ricostruisce, in fatto, la complessa vicenda contrattuale al fine di dimostrare l'estraneità anche di GH RB rispetto ai fatti per i quali pende procedimento penale, ribadendo la congruità del prezzo di cessione delle quote sociali, la legittimità della operazione, in quanto il prezzo di Euro 10.400 doveva ritenersi congruo, poiché la società ceduta era gravata da numerosi debiti sociali. Sotto altro profilo rileva che l'immobile di proprietà della società AN IO era gravato da ipoteca per Euro 5.600.000, iscritta a seguito dell'erogazione di un mutuo. Infine, la cessione in favore di OR BI avrebbe prodotto l'effetto di attenuare la esposizione debitoria della società fallita, mediante l'accollo degli debiti, con conseguente insussistenza del presupposto del depauperamento del patrimonio della società fallita.
6. Va rilevato che la complessa vicenda in esame si inserisce nel procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico di d'OL ED, SI RT, D'NO AN e SS BI e che vedeva, in particolare, d'OL e SI indagati per avere distratto l'immobile sito in NO CO del valore commerciale di Euro 800.000, ceduto il 6 febbraio 2009 a GH RB, senza alcun corrispettivo, al fine di compensare precedenti debiti personali del notaio. Quest'ultima, pertanto, assumeva la veste di terzo acquirente dell'immobile oggetto di sequestro, unitamente al 100% delle quote sociali della società AN IO Eredi srl, beni di proprietà della ricorrente, e ciò sul presupposto della loro distrazione dal patrimonio della Srl Calderone. Infatti, in data 8 febbraio 2010 la società Calderone, che deteneva la totalità delle quote della società AN, trasferiva le stesse a SS BI, la quale trasferiva successivamente, in data 26 marzo 2012, alla società LI Edizioni Musicali, nel momento in cui era amministratrice unica GH RB, le predette quote. Come si legge nel provvedimento impugnato, in data 14 aprile 2014, 10 giorni prima della presentazione della istanza di dissequestro delle quote, la amministratrice GH ha dismesso la carica nell'ambito della società acquirente delle quote, LI Edizioni Musicali, in favore dell'odierno amministratore unico, EL IO.
7. I motivi sono infondati perché, come evidenziato dal Tribunale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la difesa contesta la sussistenza dei presupposti che avevano legittimato l'adozione della originaria misura cautelare reale e che avrebbero dovuto formare oggetto di ricorso per Riesame con argomentazioni, quali la congruità del prezzo della compravendita e l'assenza del fine distrattivo, che non costituiscono elementi nuovi, ma tendono a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura sulle quote originariamente di proprietà della società fallita.
8. Il Tribunale correttamente osserva che la società richiedente, invece di presentare istanza di Riesame nel termine di decadenza, ha successivamente richiesto, in data 24 aprile 2014, il dissequestro dei beni al Gip. Pertanto, trova applicazione il principio secondo cui in sede di appello, ai sensi art. 310, possono essere dedotte solo questioni che riguardano la legittimità della permanenza della misura, sulla base di circostanze sopravvenute oppure di circostanze preesistenti, ma emerse successivamente all'imposizione del vincolo.
9. Infatti, in tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del "fumus delicti" è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d'appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si traduce nell'inammissibilità del gravame.
(Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007 - dep. 08/05/2007, Iannotta, Rv. 236602; Sez. 6, Sentenza n. 5016 del 26/10/2011 Cc. (dep. 09/02/2012) Rv. 251783).
10. Quanto, poi, alle doglianze relative alla posizione della GH la censura è inammissibile per carenza di interesse a tutelare la posizione del terzo.
11. Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di sequestro preventivo del 31 luglio 2013 alla società LI Edizioni Musicali S.r.l. e conseguente inefficacia del sequestro rispetto al quale, in via subordinata, il ricorso avrebbe dovuto essere qualificato quale istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo. L'errata valutazione riguarderebbe la circostanza che l'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo è stata adottata nei confronti dell'indagata GH RB e non nei confronti della società LI Edizioni Musicali, amministrata da EL alla data di presentazione del ricorso.
12. La doglianza è infondata dovendosi aggiungere a quanto già sopra indicato che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'unico elemento di novità è costituito dalla nomina del nuovo amministratore unico della società LI Edizioni Musicali, EL IO, destinatario finale delle quote della società AN. Emerge, infatti, per quanto detto in premessa, che il precedente amministratore, GH RB, è stato sostituito, m data 14 aprile 2014, dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di dissequestro delle quote, dall'attuale amministratore unico, EL IO, successivamente sostituito, nelle more della fissazione del ricorso per Cassazione.
13. Il Tribunale ha osservato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la mera nomina di quest'ultimo nell'ambito della società LI Edizioni Musicali non costituisce elemento sopravvenuto rilevante ai fini della persistenza dei presupposti del vincolo ablatorio, poiché la posizione da esaminare, quale eventuale terzo estraneo, è quella della società, per la quale non è possibile sostenere, come correttamente rilevato dal Tribunale del Riesame, che la dirigenza della società LI Edizioni Musicali fosse estranea alla vicenda, poiché la società, in considerazione della dirigenza di GH RB, aveva acquistato quote sociale già oggetto di distrazione, come risulta documentato ed, ormai cristallizzato, nel giudicato cautelare.
14. Conseguentemente appare assolutamente ragionevole la motivazione addotta dal Gip in data 24 aprile 2014 nel rigettare la richiesta di dissequestro presentata dal nuovo amministratore unico della società LI Edizioni Musicali, attesa la persistenza del fumus, nei termini già evidenziati dal Gip e dal Tribunale del Riesame sul titolo originario, ma anche il periculum in mora, in considerazione delle indicazioni specifiche contenute nei provvedimenti di merito riguardo alla sperequazione di prezzo rispetto al valore della società AN IO e delle intervenute alienazioni delle quote di tale società.
15. Non vi sono dubbi, infine, sul dato oggettivo della effettiva conoscenza del provvedimento cautelare da parte della società, quanto meno in data precedente all'istanza di revoca del sequestro. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza di quanto dedottogli difensore del ricorrente in sede di discussione in ordine alla conoscenza, soltanto casuale del provvedimento di sequestro, attesa la coincidenza del l.r. della società, al momento dell'esecuzione, con la posizione di GH RB, la questione non assume rilevanza poiché certamente la società LI Edizioni Musicali ha avuto piena conoscenza del provvedimento avendone chiesto la revoca. 16. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015