Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2015, n. 31725
CASS
Sentenza 22 aprile 2015

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Nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2015, n. 31725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31725
Data del deposito : 22 aprile 2015

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