Versione
18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 4. 1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' articolo 1119 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1119. Indivisibilita'.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' articolo 1119 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1119. Indivisibilita'.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
Commentari • 5
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 16.632229
I. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (1). _______________ (1) L'art. 4 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha aggiunto le parole «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio» . La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.
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Giurisprudenza • 29
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 01/02/2022, n. 318Provvedimento: […] La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che l'art. 1119 c.c., come modificato dall'art. 4 della legge n. 220 del 2012, va interpretato nel senso che le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che, per la divisione giudiziaria, la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e, per la divisione volontaria, non sia concluso un contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico (e quindi non con delibera assembleare), il consenso di tutti i partecipanti al Condominio (quest'ultimo requisito non essendo richiesto per la divisione giudiziaria).Leggi di più...
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