Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
È ricorribile per cassazione e non appellabile, in ragione dell'unitarietà delle statuizioni decisorie, la sentenza che prosciolga da alcuni addebiti e accolga, per altri addebiti, la richiesta di applicazione pena proposta dalle parti in stretta connessione con la sollecitazione della pronuncia proscioglitiva, posta quale condizione essenziale del patto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34558 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2009
Dott. GENTILE AR - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2023
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 3200/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso nel procedimento;
contro
TE AR, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. dott. GALATI Giovanni che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
TE AR veniva tratto a giudizio con le imputazioni di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 e falso in scrittura privata. In concreto gli si contestava, nella qualità di amministratore di condominio, di essersi appropriato di circa 22.000,00 Euro destinati al pagamento della fornitura di metano del al condominio e di aver falsificato le ricevute di pagamento della società fornitrice.
All'udienza dinanzi al Tribunale monocratico il difensore dell'imputato concordava col P.M. la pena relativa al falso in scrittura privata. Il giudice, pronunciando un'unica sentenza, riteneva congrua la pena patteggiata, che applicava all'imputato ex art. 444 c.p.p. e simultaneamente dichiarava di non doversi procedere per remissione di querela in ordine all'appropriazione indebita, sulla base della presenza in atti delle remissioni di tutte le parti lese, accettate dall'imputato e contenenti anche l'attestazione della restituzione di tutte le somme oggetto di appropriazione. Il giudice riteneva infatti che dovesse concedersi l'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 6, il cui bilanciamento (non si specificava se di equivalenza o prevalenza) con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 importava la definizione dell'appropriazione indebita nella forma semplice e la sua conseguente perseguibilità a querela di parte.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso, premettendo che nella fattispecie la complessa pronuncia del Tribunale metteva capo ad un unico patto intercorso tra l'imputato e il P.M., nel quale erano parimenti coinvolte sia la pena patteggiata che la dichiarazione di non doversi procedere, sicché l'unica impugnazione ammissibile era il ricorso per cassazione. Rilevava poi nel merito la violazione dell'art. 646 c.p. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che la comparazione tra circostanze potesse elidere la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e rendere il reato contestato procedibile a querela.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente stabilito che il giudizio di equivalenza, o di subvalenza, delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti, ai sensi dell'art. 69 c.p., rilevando solo "quoad poenam", non influisce sulla ontologica sussistenza del fatto-reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, così circostanziato, perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (così Cass. Sez. 4, sent. n. 10212 dep. il 26 agosto 1999). Ne deriva che la declaratoria di non doversi procedere in relazione all'appropriazione indebita, contenuta nella sentenza impugnata, è affetta da nullità per violazione di legge. Come ha esattamente rilevato il P.G. ricorrente, tale nullità si riverbera anche sull'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., trattandosi in sostanza di altro aspetto di un unico negozio processuale (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 2860 dep. il 13 luglio 1998, citata dal ricorrente:
Nel caso in cui la sentenza di merito da un lato applichi la pena concordata fra le parti per taluni reati, e dall'altro prosciolga l'imputato per altro addebito, questa deve essere impugnata con ricorso per cassazione anche per il capo concernente la statuizione liberatoria. Le due istanze si atteggiano infatti come indissolubilmente connesse, ponendosi quella di declaratoria del proscioglimento quale condizione essenziale del patto. Di conseguenza la relativa statuizione assume carattere unitario, così da rientrare nello schema previsto dall'art. 448 c.p.p. e l'eventuale illegittimità del proscioglimento si riflette sull'intera decisione, per cui il mezzo di impugnazione esperibile non è l'appello, ma il ricorso per cassazione.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio di tutti i capi della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009