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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 31. 1. All' articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile , dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell' articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (Omissis).".
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell' articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (Omissis).".
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 23.406311
I. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (1) II. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. _______________ (1) L'art. 31 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 dopo le parole «per le cause tra condomini» ha inserito le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,». La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.
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