CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32346 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32346 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/04/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con cianDareal decreto del 24 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di NT rigettava l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta da NA Mi- chele. Il G.I.P. ha ritenuto che il NA avesse superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio, avendo egli presumibilmente conseguito elevati guadagni illeciti per effetto della commissione, fino ad epoca relativamente recente, di nume- rosi reati contro il patrimonio. 1.1. Con ordinanza del 21 ottobre 2022, rd \e-- le di NT ha rigettato l'op- posizione avverso il decreto del G.I.P. suindicato. (1.2443 Secondo il 1:Einggin, come desumibile dai principi generali informatori dell'ordi- namento giuridico ex art. 2697 cod. civ. e dal combinato disposto degli artt. 78 e 79, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio deve allegare e provare la sussistenza delle condizioni di reddito, che danno diritto al conseguimento del beneficio. Il ricorrente non aveva prodotto gli atti di esercizio dell'azione penale relativa- mente al procedimentox nel quale era stato emesso il diniego del beneficio né aveva provato di non poter produrre la documentazione di cui all'art. 79, comma 3, d.P.R. cit.. Inoltre, non aveva indicato le sue fonti di procacciamento dei mezzi necessari per vivere, né aveva fornito notizie circa l'eventuale intervento in suo favore di con- giunti obbligati alla prestazione alimentare ex art. 433 cod. civ. o di organismi attivi nell'assistenza delle persone in difficoltà finanziaria, quali ad esempio quelli operanti nell'ambito delle confessioni religiose impegnate ad alleviare le conseguenze del di- sagio economico-sociale. Doveva poi essere valutato negativamente il silenzio da lui serbato su circostanze rilevanti inerenti all'oggetto del presente procedimento, per cui era legittimo ipotiz- zare ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ. che i guadagni derivassero dall'espleta- mento di attività illecite. 2. Il NA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, propo- nendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 76, 78 e 79 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Si deduce che il G.I.P. aveva erroneamente applicato le regole in tema di prova previste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto il NA era gravato esclu- sivamente da due precedenti penali per furti di oggetti del valore massimo di euro mille, commessi nel 2017 e nel 2019 (documentazione depositata dinanzi al Tribu- nale). 3 Contrariamente a quanto rilevato dalribunale, colui il quale presenta istanza di ammissione non è tenuto a provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio. Nel richiedere il beneficio, l'interessato deve allegare esclu- sivamente un'autocertificazione attestante le sue condizioni di reddito (art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002). In ogni caso, dalla lettura delle sentenze di condanna dei due precedenti penali non emergeva che il ricorrente vivesse di redditi tratti dalla commissione di reati: si trattava, infatti, di due furti commessi anni prima della richiesta di ammissione al patrocinio, concernenti attrezzi usati di valore di euro tremila ed in relazione ai quali era stato arrestato in flagranza di reato. Peraltro, le presunzioni di reddito devono essere concrete ed inoppugnabili, non essendo sufficiente, per esempio, la titolarità di una partita IVA per poter affermare un reddito presunto. Il giudice investito dell'opposizione avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria, per stabilire, an- che sulla base di elementi presuntivi, se il richiedente continuasse a godere di redditi úNkeu,rftt,.,,r;AJ derivanti da attività illecita the~ota=clinira> reati contro il patrimonio. 2.2. Violazione dell'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli artt. 2727 e ss. cod. civ. e 183 cod. proc. civ.. Si rileva che, con l'atto di opposizione, il ricorrente aveva invano espressamente richiesto l'espletamento di due mezzi istruttori per dimostrare di non trarre i mezzi di sostentamento da reati: l'ispezione giudiziale del proprio domicilio, finalizzata a va- lutare le precarie condizioni economiche;
la richiesta di informative alla G.d.F. circa il tenore di vita. Le informative possono essere richieste d'ufficio da parte del Giudice ex art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, per valutare il tenore di vita e le eventuali attività economiche dell'interessato. Tali indagini ed informazioni sono necessarie in caso di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, non essendo sussidiarie ma costitutive della motiva- zione di rigetto della richiesta di patrocinio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va premesso che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, l'unico onere di colui il quale chieda l'ammissione al gratuito or patrocinio, in tema di dimostrazione del proprio reddito, consiste nel corredare l'istanza di «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, / ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repub- blica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito 4 previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo va- lutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76». Sussistono ulteriori oneri per il richiedente esclusivamente in ipotesi particolari, quando l'istanza sia presentata da persona straniera oppure qualora egli fruisca di redditi prodotti all'estero. Alla luce di tale quadro legislativo, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il consolidato principio in base al quale, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revo- cato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'Intendente di Finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documenta- zione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939; Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, Tilenni Scaglione, Rv. 268682). D'altronde, anche la giurisprudenza civile di questa Corte, sia pur in tema di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha escluso la sussistenza di una regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova (Sez. 2 civ., n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071; Sez. 2 civ., n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859). 1.1. Anche il tema della valutazione dei redditi costituenti il frutto delle attività illecite ha formato oggetto di plurime pronunzie di questa Corte. Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo alle presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qual- siasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti;
tuttavia l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011, relativo a fattispecie in tema di revoca del beneficio;
Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Troiano, Rv. 274271; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688, relativo a fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente). Il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patri- monio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi 5 percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il con- fronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troia no, Rv. 278867). Deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552). 2. Alla luce dei principi sopra riportati, pertanto, l'organo giudicante non poteva richiedere al NA di integrare l'autocertificazione con l'ulteriore documenta- zione suindicata;
né tantomeno poteva sanzionare la mancata produzione in giudizio degli atti richiesti col rigetto dell'istanza. In caso di dubbio sulla veridicità dell'auto- certificazione, infatti, al fine di controllare la sussistenza dei presupposti reddituali per ottenere il beneficio, il giudice può solo limitarsi ad attivare gli organi dell'Inten- denza di Finanza. Il provvedimento impugnato, peraltro, si basa esclusivamente su un richiamo a due precedenti penali per furto, ma è privo di un'effettiva verifica tra il tenore di vita e le dichiarazioni fiscali né illustra le ragioni per le quali tali (presunti) redditi illeciti avrebbero determinato il superamento della soglia di ammissione al beneficio. Non era comunque possibile effettuare il raffronto appena illustrato, in quanto le informazioni degli organi della G.D.F. sui redditi dell'interessato non erano state ac- quisite. 3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di NT.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di NT. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32346 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/04/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con cianDareal decreto del 24 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di NT rigettava l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta da NA Mi- chele. Il G.I.P. ha ritenuto che il NA avesse superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio, avendo egli presumibilmente conseguito elevati guadagni illeciti per effetto della commissione, fino ad epoca relativamente recente, di nume- rosi reati contro il patrimonio. 1.1. Con ordinanza del 21 ottobre 2022, rd \e-- le di NT ha rigettato l'op- posizione avverso il decreto del G.I.P. suindicato. (1.2443 Secondo il 1:Einggin, come desumibile dai principi generali informatori dell'ordi- namento giuridico ex art. 2697 cod. civ. e dal combinato disposto degli artt. 78 e 79, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio deve allegare e provare la sussistenza delle condizioni di reddito, che danno diritto al conseguimento del beneficio. Il ricorrente non aveva prodotto gli atti di esercizio dell'azione penale relativa- mente al procedimentox nel quale era stato emesso il diniego del beneficio né aveva provato di non poter produrre la documentazione di cui all'art. 79, comma 3, d.P.R. cit.. Inoltre, non aveva indicato le sue fonti di procacciamento dei mezzi necessari per vivere, né aveva fornito notizie circa l'eventuale intervento in suo favore di con- giunti obbligati alla prestazione alimentare ex art. 433 cod. civ. o di organismi attivi nell'assistenza delle persone in difficoltà finanziaria, quali ad esempio quelli operanti nell'ambito delle confessioni religiose impegnate ad alleviare le conseguenze del di- sagio economico-sociale. Doveva poi essere valutato negativamente il silenzio da lui serbato su circostanze rilevanti inerenti all'oggetto del presente procedimento, per cui era legittimo ipotiz- zare ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ. che i guadagni derivassero dall'espleta- mento di attività illecite. 2. Il NA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, propo- nendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 76, 78 e 79 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Si deduce che il G.I.P. aveva erroneamente applicato le regole in tema di prova previste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto il NA era gravato esclu- sivamente da due precedenti penali per furti di oggetti del valore massimo di euro mille, commessi nel 2017 e nel 2019 (documentazione depositata dinanzi al Tribu- nale). 3 Contrariamente a quanto rilevato dalribunale, colui il quale presenta istanza di ammissione non è tenuto a provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio. Nel richiedere il beneficio, l'interessato deve allegare esclu- sivamente un'autocertificazione attestante le sue condizioni di reddito (art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002). In ogni caso, dalla lettura delle sentenze di condanna dei due precedenti penali non emergeva che il ricorrente vivesse di redditi tratti dalla commissione di reati: si trattava, infatti, di due furti commessi anni prima della richiesta di ammissione al patrocinio, concernenti attrezzi usati di valore di euro tremila ed in relazione ai quali era stato arrestato in flagranza di reato. Peraltro, le presunzioni di reddito devono essere concrete ed inoppugnabili, non essendo sufficiente, per esempio, la titolarità di una partita IVA per poter affermare un reddito presunto. Il giudice investito dell'opposizione avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria, per stabilire, an- che sulla base di elementi presuntivi, se il richiedente continuasse a godere di redditi úNkeu,rftt,.,,r;AJ derivanti da attività illecita the~ota=clinira> reati contro il patrimonio. 2.2. Violazione dell'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli artt. 2727 e ss. cod. civ. e 183 cod. proc. civ.. Si rileva che, con l'atto di opposizione, il ricorrente aveva invano espressamente richiesto l'espletamento di due mezzi istruttori per dimostrare di non trarre i mezzi di sostentamento da reati: l'ispezione giudiziale del proprio domicilio, finalizzata a va- lutare le precarie condizioni economiche;
la richiesta di informative alla G.d.F. circa il tenore di vita. Le informative possono essere richieste d'ufficio da parte del Giudice ex art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, per valutare il tenore di vita e le eventuali attività economiche dell'interessato. Tali indagini ed informazioni sono necessarie in caso di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, non essendo sussidiarie ma costitutive della motiva- zione di rigetto della richiesta di patrocinio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va premesso che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, l'unico onere di colui il quale chieda l'ammissione al gratuito or patrocinio, in tema di dimostrazione del proprio reddito, consiste nel corredare l'istanza di «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, / ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repub- blica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito 4 previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo va- lutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76». Sussistono ulteriori oneri per il richiedente esclusivamente in ipotesi particolari, quando l'istanza sia presentata da persona straniera oppure qualora egli fruisca di redditi prodotti all'estero. Alla luce di tale quadro legislativo, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il consolidato principio in base al quale, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revo- cato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'Intendente di Finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documenta- zione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939; Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016, Tilenni Scaglione, Rv. 268682). D'altronde, anche la giurisprudenza civile di questa Corte, sia pur in tema di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha escluso la sussistenza di una regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova (Sez. 2 civ., n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071; Sez. 2 civ., n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859). 1.1. Anche il tema della valutazione dei redditi costituenti il frutto delle attività illecite ha formato oggetto di plurime pronunzie di questa Corte. Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo alle presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qual- siasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti;
tuttavia l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011, relativo a fattispecie in tema di revoca del beneficio;
Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Troiano, Rv. 274271; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688, relativo a fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente). Il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patri- monio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi 5 percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il con- fronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troia no, Rv. 278867). Deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552). 2. Alla luce dei principi sopra riportati, pertanto, l'organo giudicante non poteva richiedere al NA di integrare l'autocertificazione con l'ulteriore documenta- zione suindicata;
né tantomeno poteva sanzionare la mancata produzione in giudizio degli atti richiesti col rigetto dell'istanza. In caso di dubbio sulla veridicità dell'auto- certificazione, infatti, al fine di controllare la sussistenza dei presupposti reddituali per ottenere il beneficio, il giudice può solo limitarsi ad attivare gli organi dell'Inten- denza di Finanza. Il provvedimento impugnato, peraltro, si basa esclusivamente su un richiamo a due precedenti penali per furto, ma è privo di un'effettiva verifica tra il tenore di vita e le dichiarazioni fiscali né illustra le ragioni per le quali tali (presunti) redditi illeciti avrebbero determinato il superamento della soglia di ammissione al beneficio. Non era comunque possibile effettuare il raffronto appena illustrato, in quanto le informazioni degli organi della G.D.F. sui redditi dell'interessato non erano state ac- quisite. 3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di NT.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di NT. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023.