Versione
18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 18. 1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».
«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».
Commentari • 6
- 1. La sospensione dei servizi condominiali al condòmino morosoDott. Giuseppe Bordolli · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 gennaio 2023 · 18.271303
[…] Il nuovo testo del citato comma 3 dell'art. 63 disp. att. c.c. - così come introdotto dall'art. 18 della legge n. 220/2012 – stabilisce che in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. 1) Il ruolo dell'amministratore di condominio Alla luce della norma sopra detta, nell'attesa di un giudizio di merito, è consentito all'amministratore richiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare la sospensione dei condomini morosi dell'utilizzo dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, […]
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Giurisprudenza • 93
- 1. Trib. Velletri, sentenza 11/05/2023, n. 911Provvedimento: […] L'art. 18 della legge n. 220/2012 (Modifiche delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) afferma che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. Il gestore non può dunque staccare l'acqua anche a chi ha pagato regolarmente tutte le bollette, ma è tenuto a fare di tutto per recuperare da ciascun utente le fatture pregresse e comunque dovrà agire nei confronti dei singoli condomini eventualmente morosi, previa loro escussione, ed acquisendo dall'amministratore le relative informative.Leggi di più...
- monopolio·
- art. 1341 c.c.·
- regolamento di conciliazione·
- art. 1375 c.c.·
- contratto di utenza acqua·
- art. 1342 c.c.·
- art. 1560 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- diritto di reclamo·
- tutela del consumatore·
- diffida di pagamento·
- prova del credito·
- art. 18 legge n. 220/2012·
- onere della prova·
- art. 1563 c.c.