Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15523 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" : REPUBBLICA ITALIANA 鳄 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REMA DI CASSAZIONE1 5523 03 R.G.N. 18447/2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Mattone Presidente Dott. Sergio lavoro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron.31565 Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere Vidiri Guido Rep. Consigliere D'Agostino Dott. Giancarl D'Agostino Giancarlo Ud. 16 Balletti [Bruno] Consigliere Dott. ha pronunciato la seguente: aprile 2003 SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero del Tesoro Ministero dell'Interno, in persona dei Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrentecrente - 2299
contro
TT NO;
- intimato avversO la sentenza n. 191/2001, decisa il giorno 1 febbraio 2001 e pubblicata il giorno14 febbraio 2001, resa dalla Corte d'Appello di n Lecce nel procedimento n. 1542/2000 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 febbraio 1998, TT NO conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Lecce il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del proprio di- ritto all'indennità di accompagnamento. Con sentenza in data 11 maggio 2000 il Tribunale di Lecce acco- glieva la domanda. Interponeva appello il Ministero dell'Interno e in esito il grava- me veniva rigettato con sentenza n. 191/2001, emessa in data 1 14 febbraio 2001 dalla Corte d'Appello di Lecce. osservava che leA sostegno della decisione il Collegio di merito valutazioni e conclusioni del CTU officiato in primo grado appari- vano ineccepibili sul piano tecnico scientifico, anche in relazio- ne all'obbiettiva gravità delle patologie in atto. Osservava anco- ra che le osservazioni critiche formulate dalla difesa di parte appellante apparivano generiche, non supportate da nuovi probanti elementi obiettivi e tali da non tener conto del quadro patologico d'assieme. Avverso la sentenza, che dalla copia versata in atti da parte ri- corrente non risulta notificata, propone ricorso per cassazione 2 л il Ministero dell'Interno con atto notificato in data 6 luglio 2001, sulla base di due motivi. TT NO è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 feb- braio 1980 n. 18. Si osserva che nella consulenza tecnica non vi è cenno alcuno all'impossibilità di deambulare o di compiere i nor- mali atti della vita e la valutazione del CTU si fonda sulle sca- denti condizioni cliniche. Si contesta l'efficacia invalidante delle patologie riferite dall'ausiliario del giudice. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine alle stesse circostanze sopra evidenziate. Le censure non appaiono fondate. Invero la Corte territoriale ha aderito alle conclusioni dell'ausiliario, richiamando in particolare la descrizione delle condizioni di salute del ricorrente, di palese efficacia invali- dante. Ha quindi osservato che le valutazioni del CTU possono essere ac- cettate siccome "ineccepibili sul piano tecnico scientifico oltre che logico". Tale motivazione, pur se concisa, appare sufficiente dal momento che, in mancanza di specifiche critiche da parte dell'appellante, il Collegio di merito non aveva ragione di aggiungere argomenti 3 Л ulteriori rispetto a quelli svolti dall'ausiliario. Invero il principio secondo il quale nel giudizio di le- gittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova appli- cazione anche con riferimento alle contestazioni mosse nei con- fronti del consulente tecnico e per esse alla sentenza che le ab- bia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costi- tuiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a con- dizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o in mancanza da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica in- in cui le dicazione dell'atto del procedimento di merito alcontestazioni predette siano state formulate onde consentire giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asser- zione prima di esaminare nel merito la situazione sotto- postagli" (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2112, conf. Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1997, n. 11857, Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 1997, n. 1028, Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 1996, n. 6792, Cass. Civ., sez. I, 2 ottobre 1995, n. 10344, Cass. civ., 13 giugno 1991, n. 6702). D'altro canto "la parte che in sede di legittimità si duole del- la acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della mo- 4 0 tivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le cir- costanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il control- lo di logicità, non potendo limitarsi a richiamare a tal fi- ne un atto del pregresso giudizio di merito, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motiva- esaurendosi in tal modo la doglianza nell'invito ad una di- zione ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle versa prove" (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1998, n. 4848). A tali principi non sși è attenuta l'Amministrazione ricorrente la quale si limita a prendere in esame le singole patologie riscon- ACO trate, sminuendone l'efficacia invalidante, ma non richiama gli at- ti della fase di merito nei quali tali dati sarebbero state sotto- posti al vaglio del Giudice di appello e non prospetta vizio logi- CO 0 argomentativo di sorta, atto ad inficiare le lettura dell'elaborato peritale accolta nella sentenza impugnata. La censura va quindi disattesa e perché introdotta in violazione al principio di autosufficienza e perché tale da implicare una critica ad un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia va adottata per le spese del giudizio di legit- timità poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva di sor- ta. 5 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
P.Q.M.
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 16 aprile 2003 бегро матоми IL PRESIDENTE Debre yo IL CONSIGLIERE ESTENSORE سها IL CANCELLICANCELLIE walle Depositato in Cancelleria 1.6 OTT.2003 oggi, fanelle CANCELLIERE Q 6