Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
ITALIANA E N ZIO 6 EPUBBLICA 8 /19 A R /4 T IS 26 5R G . E .P.R R N. IA D A H L R D E LL. A D E T I T A - S U N SEN B. E IB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S A A T E I R I 1 A T 13 R E T . N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidenze04 6 2 8 /03 Dott. Enrico R.G. N. 7967/ Cron. 1044 Dott. Eugenio Rel. Consigliere - Dott. Nino FICO Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/09/02 Consigliere Dott. Paolo GTULIANI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: DE CH OM, DE CH NI, TE AR, AT EA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che li difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELIR FINANZE: - intimato avvers la sentenza 1. 61/98 della Commissione regionale Qi L'AQUILA, depositata iltribularia 2002 27/07/98: - 3269 udita 12 relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato FRANCESCO сле ha chiesto 'accoglimento del NAPOLETANO, ricorso;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Doct. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il getto del ricorso. 2 Svolgimento del processo C'on atto del 18.12.1991 IC De EL, TO De EL, AR RA e EA TI hanno proceduto alla divisione di beni comuni, tra cui un fabbricato costruito per uso civile abitazione, ma non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, per il quale avevano presentato al Comune di Sulmona istanza di autorizzazione per la variazione di destinazione (da uso abitativo ad uso ufficio, cui l'avevano di fatto già adibito, avendolo locato alla USL) e all'UTE dell'Aquila domanda di accatastamento per uso ufficio con attribuzione della relativa rendita catastale. I contribuenti hanno dichiarato nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 12 del D.L. n.70/88, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. L'Ufficio del Registro dell'Aquila ha elevato il valore complessivo dei beni oggetto della divisione da quello dichiarato a quello maggiore risultante dalla rendita catastale richiesta dai condividenti e attribuita dall'UTE ai sensi delle anzidette disposizioni od ha liquidato la maggiore imposta dovuta per Registro c INVIM. L'avviso di liquidazione è stato impugnato dai contribuenti e la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila ha accolto il ricorso sotto il profilo della assoluta ininfluenza della situazione di fatto della locazione del bene ad uso ufficio. in quanto illegittima, avendo il Comune di Sulmona negato l'autorizzazione alla variazione d'uso e alla realizzazione delle operc necessarie ai fini di tale variazione, e della conseguente irrilevanza dell'accatastamento ad uso ufficio e della correlativa attribuzione di rendita ad opera dell'UTE. I.'Ufficio ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto l'impugnazione ritenendo corretta la rettifica eseguita sulla base dell'effettiva destinazione d'uso, quindi sulla base di una situazione di fatto che aveva inciso sulla capacità reddituale dell'immobile. Avverso quest'ultima decisione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L'intimato Ministero delle Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art.360 n.3 Cc.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.52 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 c dell'art. 12 della legge n.154 del 13 maggio 1988. Più specificatamente i ricorrenti hanno dedotto che l'UTE non aveva opcrato correttamente nel procedere all'accatastamento dell'immobile ad uso ufficio e nell'attribuire allo stesso la relativa rendita catastale sulla base della propria dichiarazione (di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.12 della legge n.154/88) e dell'effettiva destinazione del bene, senza tener conto del fatto che il Comune non aveva autorizzato la variazione d'uso e non aveva conseguentemente consentito le modifiche necessarie per rendere l'immobile idoneo al diverse uso, rispetto a quello per il quale era stata concessa l'autorizzazione a costruire. La censura è infondata. In tema di imposta di Registro (e di INVIM), quando, come nella specie, alla data della formazione dell'atto l'immobile non è iscritto nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita e il contribuente chicda, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 12 del D.L. n.70/88, convertito nella L. n.154/88, l'iscrizione per l'uso cui ha di fatto adibito il bene, con attribuzione della relativa rendita ad opera dell'UTE, la valutazione non può essere che quella prevista dall'art.52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, espressamente richiamato dall'art. 12, con la conseguenza che, se il valore dichiarato nell'atto risulta inferiore all'ammontare determinato in modo automatico ai sensi della disposizione richiamata, sulla base, cioè, della rendita catastale così come attribuita, legittimamente l'Ufficio provvede ad elevare il valore da quello indicato a quello risultante dall'applicazione del criterio di valutazione automatico ed a richiedere il conguaglio dell'imposta dovuta. In tal caso l'imposizione ha luogo sulla base della volontà espressa dal contribucnte di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione del bene (il valore determinato in base alla rendita attribuita dall'UTE si considera valore "dichiarato" dal contribuentc) e l'Ufficio provvede solo a liquidare l'importo dovuto (Cass. 16 marzo 2000, n.3046; Cass.18 novembre 2000, n. 14913; Cass.22 novembre 2000, n.15091; Cass. 5 giugno 2001, n.7580). La valutazione ex artt. 12 L. n.154/88 e 52, comma 4, D.P.R. n.131/86 prescinde, infatti, sia dal valore venale del bene, sia dalla destinazione per la quale fu richiesta e rilasciata ta concessione ad edificarc e, conseguentemente, dalle condizioni in cui il bene si trova, dovendo invece tencre conto della destinazione effettiva, sicuro indice di obiettiva adattabilità al diverso uso senza necessità di radicali trasformazioni, e della conforme richiesta di accatastamento e di attribuzione di rendita fatta dal contribuente. Col secondo motiva i ricorrenti hanno denunciato, in relazione all'art.360) n.3 cp.c., l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per omessa notifica dell'atto di attribuzione di rendita. Anche tale censura è da ritenere infondata. Ai sensi dell'art. 19, 3 co., d.lgs.n.546/92, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. non determina l'illegittimità dell'atto notificato, ma no consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo (ciò che peraltro si è nella specie verificato). Il ricorso va dunque respinto e non va provveduto sulle spese in mancanza di attività di fensiva dell'intimato.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma 23. 09, 2002 omgl 23.09 Gs, est. il presidente il لمال الراية IL CANCELLIERE CI IN Casoli Depositata in Cancelleria 27 MAR. 2003 A LA BA -joogi, li CANCELLERE C1 IN ZE