Art. 9.
La nomina del direttore dell'Istituto e' effettuata, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e modalita' all'uopo stabilite dal regolamento organico del personale di cui al successivo art. 17.
La nomina del direttore dell'Istituto e' effettuata, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e modalita' all'uopo stabilite dal regolamento organico del personale di cui al successivo art. 17.