Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006, n. 241 occorre che il delitto non colposo che la determini sia stato in concreto punito con pena detentiva non inferiore ai due anni, tenuto conto delle circostanze del reato e dell'aumento per la continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente all'adozione dei procedimenti speciali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 47916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47916 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3175
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 23506/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR RO N. IL 21/06/1976;
avverso l'ordinanza n. 298/2010 TRIB. SEZ. DIST. di DESIO, del 15/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15.3.2011, il Tribunale di Monza Sezione distaccata di Desio accoglieva la richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso ad MO MA su pregresse condanne, sussistendo la causa di revoca del beneficio costituito dalla intervenuta condanna alla pena finale di anni due di reclusione irrogata con la sentenza di patteggiamento del 1.12.2009, comprendente quale pena base per il reato più grave la pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Ricorre il difensore deducendo violazione della L. n. 241 del 2006, art. 1 e difetto di motivazione: ai fini della revoca dell'indulto occorre fare riferimento alla sentenza di condanna per il singolo delitto, quantificata nel caso in esame in anni 2 e mesi 6, ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 8, quindi inferiore alla pena di due anni costituente causa di revoca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In riferimento alla disposizione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n.394, art. 4 (testualmente identica a quella dettata dalla L. 31 luglio 2006 n. 241, art. 1, comma 3) secondo cui il beneficio dell'indulto deve essere revocato di diritto ove colui che ne ha usufruito commetta, nell'arco di cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui riporti "condanna a pena detentiva non inferiore a due anni", questa Corte ha stabilito che essa va intesa nel senso che la revoca opera unicamente nel caso in cui il beneficiario subisca, per un delitto doloso, condanna alla pena detentiva di una certa entità, determinata in concreto sulla base di tutte le sue componenti, dopo aver tenuto conto delle possibili circostanze del reato e dell'aumento per l'eventuale continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente all'adozione dei procedimenti speciali (artt. 442 e 444 cod. proc. pen.); ne' la lettera, ne1 la "ratio" della predetta disposizione, infatti, consentono di riferirsi, ai fini della revoca dell'indulto, esclusivamente alla pena determinata sulla base delle circostanze di diritto sostanziale con esclusione della riduzione di natura processuale. (Sez. 1, n. 1217 del 28/02/1995 P.M. in proc. Cariello, Rv. 201791).
Dalla motivazione della sentenza di applicazione pena su richiesta emessa dal Tribunale di Monza in data 1.12.2009 risulta che per il singolo delitto doloso ritenuto più grave è stata applicata la pena base di anni 2 e mesi 6, sulla quale deve essere operata la riduzione premiale stabilita in sentenza nella misura di un terzo, con conseguente determinazione della pena concretamente irrogata nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione, inferiore alla soglia minima di anni due costituente causa di revoca dell'indulto a norma della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012