Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di incendio colposo, il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell'agente, deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, restando irrilevante che resti circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi (nella fattispecie, relativa ad incendio occorso in una fabbrica, la Corte ha precisato che l'imprenditore deve dotarsi di ogni più recente tecnologia atta ad aumentare la sicurezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2007, n. 37599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37599 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 02/07/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1077
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 45915/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN RT, n. in Palermo il 25.04.1949;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 15.05.2006;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. LAURO Nicola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.0 Il 15 maggio 2006 la Corte di Appello di Torino confermava nei confronti di RT DI AN la sentenza in data 22 settembre 2003 del Tribunale della stessa città, con la quale l'imputato, riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 449 c.p.. Vero le ore 5 del 5 febbraio 2000 in La Cassa, presso lo stabilimento della s.a.s. Kemia Tau, della quale DI AN era amministratore delegato, si verificò l'esplosione di un serbatoio contenente kg.
2.821 di acido acrilico utilizzato per le esigenze della produzione industriale dell'azienda. In conseguenza di tale esplosione la parte superiore del serbatoio venne proiettata in alto, ricadendo ad alcuni metri di distanza e cagionando danni alle strutture portanti dei capannoni limitrofi;
si svilupparono delle fiamme, che vennero poi domate a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Nel pervenire alla resa confermativa statuizione, rilevavano i giudici dell'appello che il giudice di primo grado aveva evidenziato che:
- innanzitutto, le connotazioni del fatto confermavano la sussistenza della contestata ipotesi di incendio;
- per lo stoccaggio dell'acido acrilico era stato utilizzato un serbatoio progettato e costruito per contenere sostanze alimentari allo stato liquido (con peso pari a 1 kg/dmc.) e non sostanze chimiche e liquidi in pressione;
- il serbatoio, inoltre, non era dotato di un sistema di riscaldamento e di termoregolazione adeguato sotto il profilo tecnologico rispetto all'esigenza di evitare pericolosi surriscaldamenti dell'acido acrilico;
- la Kemia Tau non effettuò adeguati interventi di manutenzione, collaudo e controllo sull'impianto di riscaldamento dell'acido acrilico, non richiedendo, in particolare, l'intervento dei funzionari dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro), "che si sarebbero verosimilmente posti il problema delle conseguenze sulla sostanza del mancato funzionamento della valvola dell'impianto di termoregolazione montato sul serbatoio".
A fronte di tali rappresentate emergenze processuali, i giudici dell'appello ritenevano che "le... considerazioni difensive e tecniche non possono essere condivise, se non in minima parte...", sì da non inficiare il già espresso apparato motivazionale. Rilevavano, in particolare, "la notevole pericolosità dell'acido acrilico, sulla quale tutti i tecnici hanno concordato e che non può essere messa in dubbio..."; la "spiccata pericolosità della predetta sostanza, che determina in modo molto concreto il pericolo di polimerizzazione e di esplosione..." e "la pericolosità del prodotto era certamente nota alla Kemia Tau...". Spostandosi, poi, l'attenzione sulle modalità di stoccaggio dell'acido acrilico poste in essere in occasione del fatto per cui si procede, rilevavano come "il serbatoio fosse stato progettato e costruito dalla ditta Azzini per contenere sostanze alimentari allo stato liquido con peso pari a 1 kg./dmc"; che il serbatoio in questione venne utilizzato... in modo improprio, poiché l'acido acrilico certamente non è sostanza alimentare e poiché il prodotto, usualmente destinato alla realizzazione di tessuti sintetici, veniva impiegato nello stabilimento... nella produzione di derivati per la concia di pellami;
che "la pericolosità dell'acido acrilico è legata essenzialmente alla spiccata capacità di polimerizzazione, ovvero di quel processo che, mutando in modo sensibile le caratteristiche del prodotto, avrebbe determinato... un incremento di temperatura, un forte aumento di pressione e la formazione di una miscela esplosiva innescatasi a seguito di scariche elettrostatiche cagionate da fenomeni di attrito..."; che, "in definitiva, le modalità palesemente improprie ed imprudenti di stoccaggio dell'acido acrilico, realizzate tramite l'impiego di un serbatoio inadatto, costituiscono un profilo colposo molto preciso ed indiscutibile...", donde la "responsabilità di chi, avendo deciso di utilizzare un serbatoio destinato ad altri usi, aveva l'obbligo di verificare la presenza delle condizioni di sicurezza anche sotto il profilo della validità specifica delle saldature...".
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando.
a) vizi di violazione di legge e di motivazione "in ordine alla ritenuta sussistenza di un incendio". Deduce, in sintesi, che "in un'ora (si erano verificati) scoppio, segnalazione, arrivo dei pompieri dal territorio di un altro comune, intervento, spegnimento", e che "la stessa struttura della sentenza sul punto, oltre che i singoli passaggi, evidenziano l'errata applicazione della norma di cui all'art. 449 c.p., l'omessa valutazione dei criteri distintivi tra fuoco ed incendio, diffusività, vastità, irrefrenabilità, oltre a sostanziarsi in una esiziale carenza di motivazione, integra l'errata applicazione della norma penale";
b) il vizio di motivazione in punto di responsabilità. Posto che "la Corte di Appello di Torino conferisce rilievo decisivo alla circostanza che il serbatoio fosse stato progettato per contenere sostanze alimentari allo stato liquido..." e che "l'acido acrilico non è sostanza alimentare", "sia l'atto di impugnazione, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, sia la consulenza contenuta nei motivi aggiunti, confutano tale argomento meramente nomenclatorio e privo di qualsiasi consistenza concreta..."; si era omesso, altresì, di considerare che "entrambi i periti...ai quali fu conferito incarico in sede d'incidente probatorio, escussi al dibattimento, alla domanda se il materiale da impiegare per costruire un serbatoio destinato a contenere acido acrilico possa essere l'acciaio Aisi 316, costituente il serbatoio in questione, rispondevano affermativamente". Poiché, poi, la dizione di sostanze alimentari "comprende ed include, ad esempio, anche l'alcool etilico, sostanza soggetta a rischi d'infiammabilità ed esplosività ben maggiori di quelli proprio dell'acido acrilico..., la Corte pone in dubbio che detta sostanza sia sostanza alimentare...", mentre "l'alcool etilico è sostanza alimentare: la definizione fornita da ogni enciclopedia o manuale recita che è tale la sostanza contenente valori nutritivi utilizzabili dagli organismi viventi per processi fisiologici", ed "il fatto che l'alcool etilico sia impiegato anche in processi produttivi non finalizzati all'alimentazione non fa venir meno la sua riconducibilità alle sostanze alimentari...". Soggiunge che "detta mancanza di motivazione si palesa ancor più grave ove si consideri che la sentenza non motiva in ordine all'equazione apoditticamente espressa serbatoio per sostanze alimentari uguale serbatoio inadatto, la sentenza non dedica una parola sull'argomento", sicché "risulta immotivato il giudizio di inidoneità fondato su un elemento di ordine formale" e "non è rinvenibile alcuna motivazione sul rapporto causale con l'evento, per contro è acquisito al processo il giudizio di periti in ordine alla idoneità dell'acciaio costituente il serbatoio in questione anche per contenere acido acrilico, ne' è emerso in che cosa si sarebbe dovuto differenziare".
2.1 Il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale allega copia di alcuni atti processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, per la configurabilità) del reato di incendio colposo è necessario che il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell'agente, sia congruamente caratterizzato dalla vastità delle sue proporzioni, dalla sua tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, rimanendo anche irrilevante che esso resti circoscritto entro un limite territoriale oltre il quale non possa ulteriormente estendersi (Cass. Sez.
4. n. 4981/2003). Nella specie, i giudici del merito hanno logicamente dato atto della sussistenza di tali requisiti, con accertamento di fatto che, attesa tale logicità argomentativa, è incensurabile in questa sede di legittimità. Aveva, difatti, al riguardo rilevato il primo giudice che, premesso che "le fiamme furono spente dai Vigili del fuoco entro un termine di tre ore", "come traspare inequivocabilmente dalle fotografie scattate sui luoghi successivamente all'accadi mento del fatto, risulta oltremodo evidente lo scenario di devastazione provocato dalla proiezione a distanza del serbatoio ed il consequenziale spargimento del liquido infuocato sulle strutture portanti degli edifici circostanti". Ha dal canto suo evidenziato la sentenza impugnata che, pur preso atto delle divergenze testimoniali in ordine alla durata dell'intervento dei Vigili del fuoco (tre ore secondo il mar. ORGIU, circa un'ora secondo il perito ing. CRIVELLO), rimane "il fatto concreto che, a seguito dell'esplosione, si alzarono nello stabilimento fiamme, che richiesero l'intervento dei pompieri ed una operazione svoltasi in un lasso di tempo non inconsistente, effettuata nei confronti di uno stabilimento abbastanza vasto. L'entità delle conseguenze determinate dallo scoppio e dalle fiamme appaiono visibili in tutta la loro estensione e gravità nei rilievi fotografici eseguiti dalla forza pubblica, cosicché si deve concludere che ci troviamo in presenza di un vero e proprio incendio, che fortunatamente non ebbe conseguenze lesive solamente per il fatto che lo stabilimento a quell'ora era deserto". Il diverso assunto gravatorio al riguardo si risolve, al postutto, in una diversa ricostruzione fattuale ed in un diverso apprezzamento di circostanze fattuali, non utilmente prospettabili in sede di legittimità.
Quanto al secondo profilo di censura, anche al riguardo i giudici del merito hanno dato ampia, congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione. Posto, difatti, che si trattava di "un serbatoio in acciaio ad alta resistenza entro cui erano contenuti kg.
2.821 di acido acrilico utilizzato per la produzione industriale dell'azienda", la integrativa sentenza di prime cure ha puntualmente evidenziato le caratteristiche di tale sostanza organica, "ad alto potenziale di reattività", che "deve essere conservata... in un intervallo di temperatura ottimale compreso tra i 15 e i 25, dato che, a temperature superiori ai 25, diviene instabile e pericolosa, dando luogo a fenomeni di probabile polimerizzazione, nonché ad esplosioni o incendi", sicché "le modalità di movimentazione e di stoccaggio dell'acido acrilico nel suo impiego industriale" devono esser tali da evitare "effetti di infiammabilità, esplosività e polimerizzazione...". Ha indi rilevato che il serbatoio in questione non era stato progettato per contenere liquidi in pressione e "si componeva di due sezioni trasversali, cioè una base ed una parte superiore ad essa saldata con cordoni di saldatura, in prossimità dei quali, al momento dell'esplosione, si è verificato lo stacco e la proiezione del serbatoio a decine di metri di distanza... L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che gli accorgimenti adottati presso lo stabilimento Kemia Tau allo scopo di evitare pericolosi surriscaldamenti dell'acido acrilico... non erano idonei a soddisfare gli standards ottimali di sicurezza offerti dallo stato della tecnica esistente al momento dei fatti", pertinentemente evidenziandosi anche che, "in materia di sicurezza, sussiste un preciso obbligo dell'imprenditore di aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche disponibili, allo stato, sul mercato, essendo insufficiente che un apparecchio utilizzato per la produzione sia munito degli accorgimenti previsti dalla legge in un determinato momento storico se il processo tecnologico cresce in modo da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere lo stesso più sicuro": in sostanza, "l'impianto di riscaldamento e di termoregolazione impiegato per mantenere la temperatura ottimale dell'acido acrilico nel serbatoio metallico..., oltre a non essere munito di idonei accorgimenti tecnici, disponibili sul mercato, al fine di trattare in condizioni di sicurezza una sostanza per sua natura estremamente sensibile agli eccessi di temperatura e, dunque per questo fortemente instabile, venne negletto da parte dei vertici aziendali che mai provvidero ad incrementare nel tempo le sue condizioni di sicurezza e così proporzionarle ai livelli ottimali offerti dalla tecnologia"; inoltre, "la Kemia Tau, nonostante si trattasse di un obbligo previsto a suo carico per legge, non si preoccupò mai di richiedere all'ISPESL il prescritto collaudo periodico...sul sistema di riscaldamento che, essendo un impianto a pressione, doveva esservi sottoposto necessariamente". La sentenza impugnata, dal canto suo, ha ulteriormente evidenziato "la notevole pericolosità dell'acido acrilico, sulla quale tutti i tecnici hanno concordato..., la spiccata instabilità della predetta sostanza, che determina in modo molto concreto il pericolo di polimerizzazione e di esplosione", ed ha ricordato che "sia il perito nominato dal giudice che il secondo (in ordine di tempo) consulente delle difese hanno ricondotto l'evento ad un fenomeno di polimerizzazione dell'acido acrilico", in un contesto in cui "la pericolosità del prodotto era certamente nota alla Kamia Tau". Posto che il serbatoio in questione era stato "progettato e costruito... per contenere sostanze alimentari allo stato liquido con peso pari a 1 kg/dmc", del tutto logicamente consequenziale appare il rilievo che "il serbatoio in questione venne utilizzato... in modo improprio", altrettanto logicamente rilevandosi che "l'acido acrilico certamente non è una sostanza alimentare". E quanto al rilievo difensivo, secondo cui "il serbatoio, costruito per lo stoccaggio di sostanze alimentari, avrebbe potuto per ciò stesso conservare validamente l'alcool etilico, ossia una sostanza soggetta a rischi di infiammabilità ed esplosività ben maggiori di quelli propri dell'acido acrilico", non illogica è, innanzitutto, l'affermazione che "il fatto che l'alcool etilico sia utilizzato per la produzione di liquori non significa necessariamente che si tratti di una sostanza alimentare", potendo essere utilizzato per ben altri impieghi (come antisettico, come diluente, come carburante...);
posto, poi, che "non è dato sapere se l'aleol etilico possieda un peso inferiore o pari a quel valore di 1 kg./dme., che è stato indicato dal costruttore nell'individuazione delle sostanze alimentari, per le quali, il serbatoio in questione rappresentava un valido contenitore per lo stoccaggio", decisivo è il rilievo che "la pericolosità dell'acido acrilico è legata essenzialmente alla sua spiccata capacità di polimerizzazione...". Tale circostanza si è nella specie verificata, dandone, del resto ed al postutto, oggettiva contezza l'evento realizzatosi in uno alla sua pacifica riconducibilità ad "un fenomeno di polimerizzazione dell'acido acrilico", non essendo stata accertata, ipotizzata o prospettata altra causa: ne' può a tal punto dubitarsi che la mancata adozione delle cautele e dei presidi, hit et nunc necessari e dovuti al fine di scongiurare tale pericolo di processi di polimerizzazione, propri dell'acido acrilico, si sia posta in nesso di relazione causale con l'evento prodottosi.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007